Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale e la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19981 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito» depositata il 10 settembre 19992; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 2000 3, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, ha il seguente tenore:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 57

Sezione 2: Politica di pace e sicurezza, protezione civile Art. 58

Politica di sicurezza

La politica di sicurezza della Confederazione ha lo scopo di ridurre le ingiustizie fonti di conflitti all'interno e all'esterno della Svizzera. Essa si basa sui principi della democrazia, dei diritti umani e della gestione non violenta dei conflitti. In particolare la Confederazione promuove l'uguaglianza delle possibilità e l'equità dei rapporti tra i sessi, tra i gruppi sociali e tra i popoli come pure la distribuzione equa e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali.

Art. 59 1

1 2 3

Divieto di forze armate militari

La Svizzera non ha esercito.

RU 1999 2556 FF 1999 7740 FF 2000 4203

4220

2000-1486

Iniziativa popolare

2 È vietato alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai privati di mantenere forze armate militari. Le disposizioni concernenti la partecipazione armata a sforzi internazionali per la pace all'esterno della Svizzera sono riservate. Tali disposizioni devono obbligatoriamente essere sottoposte a votazione popolare. Ciò non concerne la partecipazione della Svizzera con unità non armate.

3

I compiti civili finora assicurati dall'esercito come l'aiuto in caso di catastrofe o gli interventi di salvataggio sono ripresi dalle autorità civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 60 Abrogato Art. 140 cpv. 2 lett. d (nuova) d.

le disposizioni concernenti la partecipazione armata a sforzi internazionali per la pace all'esterno della Svizzera.

Art. 173 cpv. 1 lett. d e 185 cpv. 4 Abrogati II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 196, titolo Disposizioni transitorie conformemente al decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197 (nuovo)

Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizioni transitorie dell'art. 59 (Divieto di forze armate milit ari) 1 Dopo l'accettazione delle disposizioni costituzionali degli articoli 58 e 59 da parte di popolo e Cantoni non vengono più tenute né scuole reclute, né corsi di ripetizione, né corsi d'istruzione militare.

2

Entro dieci anni, gli effettivi dell'esercito devono essere sciolti mentre i suoi apparecchi e le sue infrastrutture vanno attribuiti a usi civili o distrutti.

3

La Confederazione promuove la riconversione delle imprese e delle amministrazioni toccate dal disarmo verso la produzione di beni e servizi civili. Sostiene le regioni e le persone i cui impieghi sono toccati.

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Iniziativa popolare

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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