Legge federale concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati nell'agricoltura dall'uragano «Lothar» agli alberi da frutta
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 104 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000 1, decreta:
Art. 1
Principio
La Confederazione contribuisce a indennizzare le aziende agricole che hanno subito danni cagionati dall'uragano «Lothar». Versa contributi per la sostituzione degli alberi da frutta ad alto fusto sradicati o fortemente danneggiati.
Art. 2
Diritto ai contributi
Hanno diritto ai contributi le aziende agricole ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 2 sulla terminologia agricola.
Art. 3 1
Importo dei contributi
Il contributo federale č di 140 franchi per albero.
2
Il contributo č versato solo a partire da cinque alberi e solo per gli alberi che sono stati sostituiti con giovani alberi da frutta ad alto fusto o tigli.
Art. 4
Domande
Le aziende che intendono richiedere un contributo devono presentare una domanda al Cantone prima del 30 giugno 2000.
Art. 5
Protezione giuridica
Le decisioni delle autoritą cantonali di ultima istanza possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso del DFE.
Art. 6
Esecuzione
1
L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni. Gli articoli 178-181, 184 e 185 della legge del 29 aprile 1998 3 sull'agricoltura si applicano per analogia.
1 2 3
FF 2000 1011 RS 910.91 RS 910.1
2000-0402
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Provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati nell'agricoltura dall'uragano «Lothar» agli alberi da frutta
2
I Cantoni annunciano all'Ufficio federale dell'agricoltura gli importi di cui hanno bisogno.
Art. 7
Mezzi finanziari
L'Assemblea federale accorda i mezzi finanziari mediante decreto federale semplice.
Art. 8
Disposizioni finali
1
La presente legge č dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostą al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.
2
Entra in vigore il giorno dopo la promulgazione con effetto sino al 31 dicembre 2003.
1991
1022