Legge federale concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati nell'agricoltura dall'uragano «Lothar» agli alberi da frutta

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 104 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000 1, decreta:

Art. 1

Principio

La Confederazione contribuisce a indennizzare le aziende agricole che hanno subito danni cagionati dall'uragano «Lothar». Versa contributi per la sostituzione degli alberi da frutta ad alto fusto sradicati o fortemente danneggiati.

Art. 2

Diritto ai contributi

Hanno diritto ai contributi le aziende agricole ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 2 sulla terminologia agricola.

Art. 3 1

Importo dei contributi

Il contributo federale č di 140 franchi per albero.

2

Il contributo č versato solo a partire da cinque alberi e solo per gli alberi che sono stati sostituiti con giovani alberi da frutta ad alto fusto o tigli.

Art. 4

Domande

Le aziende che intendono richiedere un contributo devono presentare una domanda al Cantone prima del 30 giugno 2000.

Art. 5

Protezione giuridica

Le decisioni delle autoritą cantonali di ultima istanza possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso del DFE.

Art. 6

Esecuzione

1

L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni. Gli articoli 178-181, 184 e 185 della legge del 29 aprile 1998 3 sull'agricoltura si applicano per analogia.

1 2 3

FF 2000 1011 RS 910.91 RS 910.1

2000-0402

1021

Provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati nell'agricoltura dall'uragano «Lothar» agli alberi da frutta

2

I Cantoni annunciano all'Ufficio federale dell'agricoltura gli importi di cui hanno bisogno.

Art. 7

Mezzi finanziari

L'Assemblea federale accorda i mezzi finanziari mediante decreto federale semplice.

Art. 8

Disposizioni finali

1

La presente legge č dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostą al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

2

Entra in vigore il giorno dopo la promulgazione con effetto sino al 31 dicembre 2003.

1991

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