00.076 Messaggio relativo alla legge federale concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione del 2 ottobre 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione.

Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1999 M 99.3008

Soluzione a seguito dei provvedimenti urgenti in materia di tassa di negoziazione (S 3.3.99, Commissione dell'economia e dei tributi CS 98.077; N 15.3.99)

1999 M 99.3012

Soluzione a seguito dei provvedimenti urgenti in materia di tassa di negoziazione (N 15.3.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 98.077; S 3.3.99)

2000 M 00.3001

Tassa di bollo sui titoli (N 16.3.2000; Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.085; S 14.6.2000)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

2 ottobre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5098

2000-1996

Compendio Nel marzo del 2000, il Consiglio federale ha deciso di elaborare un pacchetto di misure volte a migliorare il sistema fiscale nei settori dell'imposizione delle coppie e delle famiglie, della tassa di negoziazione e dell'imposizione dell'abitazione per uso proprio. Il Consiglio federale ha tuttavia stabilito che il minor gettito della tassa di negoziazione dovesse essere limitato a un massimo di 500 milioni di franchi.

Fondandosi sulla concezione adottata dal Consiglio federale il 13 marzo 2000 in vista dell'applicazione delle riforme fiscali previste nelle linee direttrici finanziarie, il 22 marzo 2000, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha istituito un gruppo di lavoro misto incaricato di presentare entro la fine di giugno del 2000 un rapporto indicante i gli sgravi necessari nel settore della tassa di negoziazione al fine di rafforzare la piazza finanziaria svizzera. Nel contempo, il gruppo di lavoro aveva il compito di valutare la portata delle minori entrate dovute all'applicazione delle sue proposte e di verificare come tali perdite potranno essere compensate nell'ambito del settore finanziario qualora superino i 500 milioni di franchi.

Sulla base del rapporto del citato gruppo di lavoro, il Consiglio federale è arrivato alla conclusione che la nuova revisione della tassa di negoziazione deve concentrarsi sui settori seguenti: a.

revisione degli articoli 14 e 17 della legge federale sulle tasse di bollo (LTB) allo scopo di esentare dalla tassa di negoziazione le transazioni effettuate con determinati investitori istituzionali (enti pubblici, fondi d'investimento, assicuratori sulla vita e istituti di previdenza);

b.

revisione dell'articolo 19 LTB, allo scopo di evitare che le banche svizzere siano svantaggiate dal punto di vista fiscale quando trattano azioni svizzere presso una borsa estera.

Il Consiglio federale ritiene altresì che le presenti modifiche debbano assumere la forma di legge federale urgente e che entrambe le Camere debbano approvare il disegno di legge già nella sessione invernale 2000 in prospettiva della cooperazione tra la Borsa svizzera e la Borsa di Londra virt-x. Il presente messaggio tiene ampiamente conto delle raccomandazioni del gruppo di lavoro misto.

Considerato che una nuova legge federale urgente deve avere una durata limitata, la tassa di negoziazione deve continuare a far parte del pacchetto fiscale annunciato per il quarto trimestre dell'anno in corso. Occorrerà dunque che detto pacchetto fiscale integri nel diritto ordinario le misure del decreto federale urgente del 19 marzo 1999, come pure quelle contenute nella presente legge fed erale urgente.

Sulla base delle cifre dell'anno 1999, le minori entrate derivanti dall'applicazione del disegno sono stimate in 490 milioni di franchi.

5099

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Decreto federale urgente del 19 marzo 1999

Il 19 marzo 1999, le Camere hanno emanato il decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione. Tale decreto ha effetto fino all'entrata in vigore di una legislazione federale sostitutiva, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2002. Il suo scopo è: ­

esentare il commercio di euro-obbligazioni;

­

esentare le transazioni effettuate presso Eurex, la nuova borsa dei prodotti derivati;

­

considerare negoziatori di titoli le banche estere affiliate alla Borsa svizzera («Remote Members»).

La realizzazione di queste misure ha comportato minori entrate pari a circa 20 milioni di franchi.

1.1.2

Interventi parlamentari

In sede di trattazione del decreto federale urgente del 19 marzo 1999, le Camere hanno approvato due mozioni dello stesso tenore delle Commissioni dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale: A seguito dei provvedimenti urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, il Consiglio federale è incaricato di preparare una soluzione che, con una perdita di gettito il più possibile esigua, garantisca la competitività della piazza finanziaria svizzera (borsa e banche) in materia di tassa di bollo di negoziazione.

La relativa modifica della legge federale sulle tasse di bollo deve avvenire rapidamente e secondo necessità, di modo che possa entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2003.

Il 31 gennaio 2000, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha depositato la seguente mozione: Il Consiglio federale è invitato a presentare entro il 30 settembre 2000 un messaggio concernente la legge federale sulle tasse di bollo al fine di sopprimere la tassa di negoziazione sui titoli nei settori minacciati di essere trasferiti all'estero.

Le Camere hanno approvato la mozione.

5100

1.2

Valutazione della situazione

1.2.1

Revisione legislativa del 1991

Già nell'autunno 1991, le richieste di sgravi fiscali hanno portato a un'importante revisione legislativa volta essenzialmente a migliorare la competitività della piazza finanziaria svizzera. La revisione approvata il 4 ottobre 1991 (entrata in vigore il 1° aprile 1993) comprendeva in particolare l'abolizione della tassa d'emissione (0,9%) sulle quote di fondi d'investimento svizzeri, l'esenzione dalla tassa di negoziazione degli stock commerciali dei negoziatori professionali di titoli, la soppressione della tassa di negoziazione sull'emissione di obbligazioni di debitori esteri e di diritti di partecipazione a società estere, nonché l'esenzione delle operazioni estero su estero mediate per conto di due parti contraenti estere su obbligazioni estere.

Per compensare le minori entrate dovute a tali sgravi è stata reintrodotta la tassa d'emissione sulle obbligazioni svizzere (obbligazioni di prestiti, obbligazioni di cassa). Per lo stesso motivo, è stata ridefinita la nozione di «altri» negoziatori di titoli: l'assoggettamento alla tassa di negoziazione è stato esteso a tutte le società e cooperative svizzere nel cui bilancio figurano oltre 10 milioni di franchi in titoli e partecipazioni.

Nel complesso, la revisione dell'autunno 1991 ha raggiunto il suo obiettivo. Dal 1993 al 1998, gli utili delle banche conseguiti nelle operazioni di commissioni e di prestazioni di servizi sono aumentati da 14 a circa 24 miliardi di franchi. Nel corso degli ultimi cinque anni, i proventi della tassa di negoziazione sono evoluti come segue (importi in milioni di franchi): 1995

1996

1997

1998

1999

Titoli svizzeri Titoli esteri

255 576

321 690

462 1018

689 1274

609 1391

Totale

831

1011

1480

1963

2000

1.2.2

Decreto federale urgente del 19 marzo 1999

Nella primavera del 1999, è entrata in vigore un'ulteriore revisione di durata limitata. Il decreto federale urgente emanato il 19 marzo 1999 con effetto sino alla fine dell'anno 2002 prevede sgravi per il commercio di euro-obbligazioni: la mediazione, la compera e la vendita di obbligazioni estere sono generalmente esentate dalla tassa di negoziazione, se l'acquirente o il venditore sono parti contraenti estere. Sono altresì sgravate le operazioni concluse presso la nuova borsa dei prodotti derivati Eurex. Un ulteriore provvedimento concerne i negoziatori di titoli affiliati alla Borsa svizzera: questi «remote members» sono assoggettati all'obbligo di versare la tassa di negoziazione sui titoli svizzeri trattati presso la Borsa svizzera. Per le «operazioni nostro», invece, non devono versare alcuna tassa.

Fino ad ora, il decreto federale urgente del marzo 1999 ha avuto effetti positivi. La Borsa svizzera ha avviato con successo il commercio di euro-obbligazioni, riuscendo ad acquisire 20 banche estere quali «remote members». Va inoltre menzionato che, in ragione di una modifica della prassi dell'Amministrazione federale delle 5101

contribuzioni, la Borsa svizzera ha pure potuto dedicarsi al cosiddetto commercio «repo». La piattaforma sviluppata dalla Borsa svizzera per il commercio «repo» agevola le operazioni «repo», che costituiscono un importante ed efficace strumento della Banca nazionale svizzera nella conduzione della sua politica monetaria.

La previsione secondo cui le perdite dovute all'applicazione del decreto federale urgente del marzo 1999 sarebbero state marginali è stata confermata.

1.3

Sviluppo della piazza finanziaria svizzera

1.3.1

In generale

La piazza finanziaria svizzera conserva una posizione chiave a livello internazionale.

Secondo un'indagine svolta recentemente, la clientela privata attribuisce maggiore importanza alla rapidità e alla qualità dei servizi, come pure alla discrezione, che non all'esiguità delle spese di transazione. D'altro canto, è pure corretto affermare che il commercio elettronico ha inasprito la concorrenza. Per partecipare al mercato liberalizzato non è più necessaria la presenza fisica su una determinata piazza finanziaria. Allo stesso modo, sia in Svizzera sia all'estero le tasse (provvigioni) delle banche sono sottoposte a una pressione al ribasso, in particolar per quanto concerne le transazioni con gli investitori istituzionali (sensibili all'argomento dei costi).

In materia di globalizzazione e di deregolamentazione dei mercati finanziari, nel nostro messaggio del 5 giugno 1989 concernente un decreto federale istituente un nuovo regime finanziario e una modificazione della legge sulle tasse di bollo (FF 1989 III 1, in part. p. 47-48) osservavamo quanto segue: Anche la clientela è mutata, divenendo sempre più professionale e esigente e ricercando la redditività, sia nel settore istituzionale che in quello privato.

(...)

I nuovi strumenti e lo sviluppo di reti di mercato provocano un aumento della concorrenza nei confronti della piazza finanziaria svizzera. L'intervento crescente dell'informatica crea una rete di informazioni disponibili in ogni momento su scala mondiale, favorendo una grande trasparenza del mercato. (...)

La capacità concorrenziale della piazza finanziaria svizzera non ha superato incolume questa fase di modificazione delle strutture. Le forze tradizionali (stabilità sociale, politica ed economica, regolamentazione blanda del settore bancario, basso livello degli interessi e moneta forte) hanno perso una parte della loro attrattiva a causa della globalizzazione dei mercati finanziari. Pertanto talune condizioni generali sfavorevoli alla capacità concorrenziale del nostro settore bancario e borsistico appaiono più evidenti.

(...)

Nel corso dell'ultimo decennio, le tendenze descritte nel 1989 hanno comportato profondi mutamenti. In nome della deregolamentazione, numerosi Stati hanno abolito le prescrizioni volte a sorvegliare e a limitare il flusso internazionale dei capitali.
Il vantaggio di cui beneficiavano le banche svizzere in ragione di una legislazione tradizionalmente liberale si è quindi ridotto. Le banche svizzere si sono maggiormente orientate verso i mercati esteri. L'informatica e Internet hanno contribuito a rendere le transazioni sul mercato globalizzato indipendenti dall'ubicazione. Il futu5102

ro della piazza finanziaria svizzera, dunque, dipende più dai mercati globalizzati che non dall'assetto politico ed economico svizzero. In tal senso, i vantaggi tradizionali della piazza finanziaria svizzera sono diventati relativi.

1.3.2

Investitori istituzionali

Da anni le banche e la Borsa mettono in guardia sui pericoli rappresentati dalla tassa di negoziazione per l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera. Per lungo tempo, tali avvertimenti sono rimasti lettera morta in quanto le cifre d'affari della Borsa ­ e dunque anche i proventi della tassa di negoziazione per la Confederazione ­ aumentavano ininterrottamente, spesso con tassi di crescita a due cifre. Tuttavia, la cifra d'affari della Borsa svizzera (SWX) è sì aumentata, ma con tassi di crescita nettamente inferiori a quelli di tutte le maggiori borse europee.

Cifre d'affari in azioni di alcune borse europee, 1995 e 1999 (in miliardi di US$) Borse

1995

1999

Crescita

Amsterdam Borsa tedesca Londra Madrid Milano Parigi Stoccolma SWX

124 594 1153 54 87 213 94 340

471 1551 3399 240 539 770 314 562

+280% +161% +195% +344% +520% +262% +234% + 65%

Proprio nel settore delle transazioni con investitori istituzionali, la tassa di negoziazione ha impedito alla piazza borsistica svizzera di approfittare appieno delle proprie opportunità di crescita. Per gli investitori istituzionali che non sono negoziatori di titoli, infatti, è facile sfuggire alla tassa di negoziazione affidando direttamente a banche estere ordini di compera o vendita di titoli.

Tre aspetti differenziano chiaramente gli investitori istituzionali dalla classica clientela «private banking»: ­

Gli investitori istituzionali sono generalmente grandi investitori e, dunque, clienti ambiti per le banche. Essi sono spesso in strenua concorrenza tra di loro, motivo per cui anche frazioni di punti percentuali contano ai fini della loro «performance».

­

Gli investitori istituzionali, di regola, pubblicano i propri bilanci. Per loro, quindi, la discrezione ha un'importanza secondaria.

­

Gli investitori istituzionali, normalmente, sono diretti da professionisti ai quali non importa, a differenza dei clienti privati, avere a disposizione una serie di servizi supplementari.

Di conseguenza, per gli investitori istituzionali, le provvigioni sono nettamente inferiori rispetto al «private banking» classico. Secondo le indicazioni delle banche e della Borsa, il valore medio si situa attorno ai 10 punti di base (1 punto di base =

5103

0,01%; 10 punti = 1), con valori oscillanti tra i 2 e i 20 punti di base. Questo significa che l'entità della tassa di negoziazione (7,5 o 15 punti di base) può significare praticamente un raddoppio delle spese di transazione, ripercuotendosi negativamente sulla performance ­ una buona ragione dunque, per l'investitore istituzionale, per scegliere strategie commerciali che consentano di evitare tale tassa.

Allo stesso modo, le cifre d'affari delle banche svizzere nel settore degli investitori istituzionali si situano nettamente al di sotto della media internazionale. Questo è dovuto al fatto che siffatte cifre d'affari sono gestite in gran parte da filiali estere.

1.3.3

Progetti di cooperazione della Borsa svizzera

1.3.3.1

Situazione

La Borsa svizzera (SWX) ha condotto intense trattative con le banche affiliate al «Tradepoint Consortium». Nel luglio 2000, la Borsa di Londra «Tradepoint» ha accolto le transazioni relative a oltre 200 «blue chip» dell'Europa continentale. Già nel primo trimestre del 2001 dovrebbe entrare in funzione la nuova Borsa virt-x di Londra, in stretta collaborazione con la SWX. È previsto che la SWX inserisca il commercio di blue chip svizzere nella virt-x (partecipando al capitale della stessa in misura del 38%). Per le transazioni, sarà utilizzato il sistema elettronico della SWX. La SWX rimarrà la Borsa svizzera: le «blue chip» svizzere continueranno ad essere trattate primariamente presso la SWX, mentre la virt-x effettuerà una «quotazione secondaria». I membri della SWX diventeranno anche membri della virt-x. Per il «clearing» e il «settlement» continuerà ad essere utilizzato il sistema SIS (SegaInter Settle) legato al sistema commerciale SWX. La controparte principale sarà la Clearing House di Londra. Le funzioni di vigilanza saranno assicurate dalla London Financial Services Authority.

1.3.3.2

Problemi a livello di tassa di negoziazione

L'articolo 19 della legge del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) prevede che le operazioni concluse da banche svizzere con banche estere siano sgravate della tassa di negoziazione. Ma tale sgravio si limita, secondo il diritto vigente, ai titoli esteri. Se una banca svizzera vende titoli svizzeri alla London Clearing House sul sistema virt-x (o acquista titoli svizzeri alla London Clearing House via virt-x), secondo il diritto in vigore deve versare per questa controparte una mezza tassa. Se tale disposizione non viene modificata, le banche svizzere subiscono un notevole pregiudizio per le transazioni effettuate presso la virt-x, non essendo gli altri membri assoggettati alla tassa di negoziazione.

1.4

Istituzione di un gruppo di lavoro misto

Il 13 marzo 2000, abbiamo deciso di elaborare un pacchetto di misure fiscali volte a migliorare il sistema tributario nei settori dell'imposizione delle coppie e delle famiglie, della tassa di negoziazione e dell'imposizione dell'abitazione per uso proprio.

Il relativo messaggio dovrebbe essere approvato già nel dicembre del 2000. Nel-

5104

l'ambito della tassa di negoziazione, siamo disposti a prendere in considerazione un minor gettito annuo di 500 milioni di franchi (al massimo).

Fondandosi sulla concezione adottata dal nostro Collegio il 13 marzo 2000 in vista della realizzazione delle riforme fiscali previste dalle linee direttrici finanziarie, il 22 marzo 2000 il capo del Dipartimento federale delle finanze ha istituito un gruppo di lavoro misto «Revisione della tassa di negoziazione» incaricandolo di elaborare, entro la fine di giugno del 2000, un rapporto che indichi in quali settori occorre operare sgravi mirati in modo da rafforzare la piazza finanziaria svizzera. Il gruppo di lavoro è pure stato incaricato di stimare la portata delle minori entrate derivanti dall'applicazione delle sue proposte e di verificare come tali perdite possano essere compensate nell'ambito del settore finanziario qualora dovessero superare i 500 milioni di franchi.

1.5

Composizione, procedura di lavoro e proposte del gruppo di lavoro «Revisione della tassa di negoziazione»

Il gruppo di lavoro era composto di cinque rappresentanti delle banche, della Borsa e dell'Associazione dei fondi d'investimento, di un rappresentante della Banca nazionale svizzera e di cinque rappresentanti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Al fine di stabilire l'impostazione degli sgravi nell'ambito della tassa di negoziazione, il gruppo di lavoro ha consultato rappresentanti dell'Associazione dei fondi d'investimento, delegazioni di diverse banche e rappresentanti di gruppi bancari (Società dei banchieri privati ginevrini e rappresentanti delle banche del Liechtenstein) come pure della Industrie-Holding. Il gruppo di lavoro è così arrivato alla conclusione che le misure di sgravio della tassa di negoziazione dovevano in primo luogo interessare le operazioni effettuate con gli investitori istituzionali. Ha quindi chiesto alla Borsa svizzera informazioni dettagliate in merito ai propri progetti di cooperazione. Ne è risultata un'ulteriore proposta di sgravio per il commercio di titoli svizzeri presso le borse estere.

Il gruppo di lavoro ritiene inoltre che le misure citate debbano essere inserite in una legge federale urgente che, in vista della cooperazione della Borsa svizzera con la borsa di Londra virt-x, dovrebbe essere approvata dai due Consigli già nella sessione invernale del 2000.

1.6

Consultazione in forma di conferenza

Lo scadenzario relativo alla preparazione del messaggio in materia fiscale è ambizioso: esso ne prevede infatti l'approvazione già nel dicembre 2000. Considerata l'urgenza, abbiamo quindi deciso di rinunciare a una consultazione scritta per la tassa di negoziazione preferendo una consultazione orale con i partner interessati.

La consultazione si è svolta il 21 agosto 2000. Vi hanno partecipato delegazioni dei partiti politici, delle principali associazioni economiche, come pure di altre associazioni interessate. I partecipanti hanno ricevuto il rapporto del 30 giugno 2000 del gruppo di lavoro «Revisione della tassa di negoziazione».

5105

I rappresentanti dell'economia, del settore e dei datori di lavoro, come pure i partiti borghesi hanno sottolineato la necessità d'intervento in considerazione della dinamica del cambiamento, approvando le proposte del gruppo di lavoro per quanto concerne gli obiettivi, le misure e l'urgenza. Essi hanno osservato che la revisione proposta rappresenta una condizione per conservare la competitività in un settore economico importante, caratterizzato da un alto valore aggiunto.

Il progetto del gruppo di lavoro è invece stato criticato dai rappresentanti dei lavoratori e dei partiti di sinistra. Se, da un lato, è stata riconosciuta la necessità d'intervento per quanto concerne la Borsa, il principio delle misure proposte è stato respinto per la mancanza di disposizioni volte a compensare le minori entrate fiscali (p. es. mediante un'imposta sui depositi), un fatto che, secondo loro, sarebbe in contraddizione con gli accordi della tavola rotonda.

2

Parte speciale

2.1

Concezione del disegno

Richiamandosi al rapporto del gruppo di lavoro «Revisione della tassa di negoziazione», la nuova revisione deve concentrarsi sulle modifiche seguenti: a.

articoli 14 e 17 LTB, allo scopo di esentare le operazioni con determinati investitori istituzionali (enti pubblici, fondi d'investimento, assicuratori sulla vita e istituti di previdenza) dalla tassa di negoziazione;

b.

articolo 19 LTB, allo scopo di evitare di penalizzare fiscalmente le banche svizzere che trattano azioni svizzere presso una borsa estera.

2.1.1

Investitori istituzionali

Conformemente alle consultazioni organizzate dal gruppo di lavoro «Revisione della tassa di negoziazione», vi è un'evidente necessità d'intervento nel settore delle operazioni con investitori istituzionali. L'esenzione degli investitori istituzionali dalla tassa di negoziazione consentirebbe alle banche svizzere non soltanto di contenere il trasferimento all'estero delle transazioni in questo settore in forte espansione, ma anche di attirare nuove operazioni in Svizzera.

L'idea iniziale di esentare in generale il commercio di azioni svizzere dalla tassa di negoziazione non è più sostenuta nemmeno dalla Borsa svizzera, la quale considera più efficace la misura qui proposta.

Per quanto concerne gli sgravi per le transazioni effettuate con investitori istituzionali, nel corso della consultazione organizzata dal gruppo di lavoro «Revisione della tassa di negoziazione» sono stati nominati con maggior frequenza i fondi d'investimento e le casse pensioni. I fondi d'investimento svizzeri, che sono in concorrenza con i fondi esteri, migliorerebbero la loro performance se fossero esentati dalla tassa di negoziazione. I patrimoni dei fondi d'investimento esteri sono gestiti esclusivamente dall'estero. Uno sgravio consentirebbe alle banche di amministrare maggiormente a partire dalla Svizzera i patrimoni dei propri fondi stabiliti all'estero (in part. in Lussemburgo). In merito alle casse pensioni svizzere, uno sgravio dovrebbe porre rimedio alla tendenza di affidare a banche estere, anziché svizzere (a causa

5106

della tassa di negoziazione), ordini di compera o vendita di titoli. In materia di casse pensioni estere, le banche sperano di poter potenziare anche qui la loro attività di gestione del patrimonio qualora non sia più riscossa la tassa di negoziazione a carico di tali investitori.

La nozione di «investitore istituzionale» non è definita chiaramente. Al fine di illustrare concretamente l'esenzione delle operazioni con investitori istituzionali, il gruppo di lavoro li ha ripartiti nelle nove categorie seguenti: 1

banche e broker;

2

enti pubblici (Stati, Stati federati, comuni e banche centrali);

3

organizzazioni internazionali;

4

fondi d'investimento;

5

società di assicurazione sulla vita;

6

istituti di previdenza sociale (casse di assicurazioni sociali, fondo AVS e casse di compensazione);

7

istituti di previdenza professionale e di previdenza vincolata (casse pensioni, fondazioni d'investimento, pilastro 3a);

8

persone giuridiche con scopi di servizio pubblico o di utilità pubblica;

9

grandi società («corporates» con «cash-management»).

Le misure di sgravio proposte devono applicarsi in particolare agli investitori delle categorie 2 e 4-7, ossia agli enti pubblici, ai fondi d'investimento, alle assicurazioni sulla vita e agli istituti di previdenza.

Gli interessi delle grandi società (multinazionali), che potrebbero essere considerate investitori istituzionali della categoria 9 in quanto «corporates», devono essere considerati nell'ambito della nuova legge sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (messaggio del 13 giugno 2000, n. 1.3.9.6). Lo sgravio supplementare richiesto dalla Industrie-Holding per l'acquisto di azioni proprie non è determinante dal punto di vista della politica della piazza finanziaria.

Sul piano giuridico, l'esenzione delle operazioni con investitori istituzionali può essere realizzata nell'ambito di una revisione dell'articolo 17 LTB, dispensando i negoziatori di titoli assoggettati dall'obbligo di versare la tassa per tali investitori.

La minor entrata dovuta a tale sgravio è valutabile in circa 440 milioni di franchi.

2.1.2

Commercio di azioni svizzere presso una borsa estera (progetto virt-x)

Come precisato nel numero 1.3.3.2, lo sgravio previsto dall'articolo 19 LTB per le operazioni effettuate presso borse estere si limita al commercio di titoli esteri. Se una banca svizzera compra o vende titoli svizzeri per esempio attraverso la nuova borsa virt-x, secondo l'ordinamento vigente deve versare una mezza tassa per la sua controparte, ossia la London Clearing House.

La penalizzazione fiscale dei negoziatori svizzeri di titoli rappresenta dunque un problema non indifferente che può però essere risolto rapidamente modificando l'articolo 19 LTB. Se questo non fosse il caso, la tassa di negoziazione contribuireb5107

be a svantaggiare la piazza finanziaria svizzera poiché probabilmente le nostre banche, non appena possibile, trasferirebbero il commercio di titoli svizzeri nelle loro filiali londinesi e gli investitori istituzionali affiderebbero i loro ordini di compera o di vendita di titoli svizzeri a banche situate all'estero.

La modifica dell'articolo 19 LTB comporterà una diminuzione delle entrate di circa 50 milioni di franchi.

2.2

Commento alle singole disposizioni del disegno

2.2.1

Investitori istituzionali

Art. 4 cpv. 2 Secondo il diritto vigente, i fondi d'investimento sono già esclusi dal campo d'applicazione della tassa d'emissione; la definizione delle nozioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 interessa dunque soltanto la tassa di negoziazione. L'esenzione dei fondi d'investimento dalla tassa di negoziazione (in merito alla motivazione di tale esenzione cfr. il commento relativo all'art. 17a cpv. 1 lett. c qui di seguito) rende superflua la definizione di tali nozioni, motivo per cui il capoverso può essere abrogato.

Art. 13 cpv. 3 lett. c e cpv. 4 L'articolo 13 capoverso 3 definisce quali sono i negoziatori di titoli (svizzeri) assoggettati. Secondo la lettera d, gli investitori istituzionali stessi possono essere qualificati negoziatori svizzeri di titoli - e quindi essere assoggettati alla tassa di negoziazione. Come tali, soggiacciono comunque alla tassa di negoziazione, a prescindere dal fatto che concludano transazioni con o senza la mediazione di altri negoziatori svizzeri di titoli (p. es. una banca, in particolare per le transazioni in borsa).

La condizione fondamentale per esentare tali investitori istituzionali consiste dunque nel definirli a priori negoziatori svizzeri di titoli.

Conformemente al tenore della lettera c attualmente in vigore, le direzioni di fondi d'investimento sono negoziatori di titoli. L'esenzione dalla tassa di negoziazione presuppone dunque la sua abrogazione (in merito alla motivazione di tale esenzione cfr. il commento relativo all'art. 17a cpv. 1 lett. c qui di seguito).

Secondo l'articolo 48 capoverso 2 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), la previdenza professionale può pure essere gestita da una società cooperativa. Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3 lettera d in vigore, le società cooperative nel cui bilancio figurano oltre 10 milioni di franchi in documenti imponibili sono parimenti assoggettate alla tassa di negoziazione. Al fine di esentare integralmente il settore della previdenza professionale dalla tassa di negoziazione, il nuovo capoverso 4 dell'articolo 13 stabilisce che gli istituti di previdenza organizzati in società cooperative non sono negoziatori di titoli assoggettati alla tassa.

Art. 14 cpv. 4 Le società d'assicurazione fanno parte dei classici investitori
istituzionali. Occorre però rilevare che anch'esse, al pari di altri segmenti del settore dei servizi, possono essere considerate aziende a scopo di lucro. Non è dunque opportuno prevedere una deroga generale in favore delle società d'assicurazione.

5108

Nell'ambito del fondo di garanzia, gli assicuratori sulla vita gestiscono portafogli considerevoli i quali, dal punto di vista economico, appartengono agli assicurati.

Questi capitali fanno inoltre parte del terzo pilastro. Poiché gli sgravi in materia di tassa di negoziazione sono intesi a favorire il risparmio per la vecchiaia, è coerente inglobare pure la gestione istituzionale del patrimonio nell'ambito del pilastro 3b. In tal senso, si giustifica l'esenzione degli assicuratori svizzeri per quanto concerne la loro gestione di fondi di garanzia.

Gli assicuratori sulla vita (svizzeri) fanno parte dei negoziatori di titoli assoggettati poiché di regola adempiono le condizioni dell'articolo 13 capoverso 3 lettera d.

Considerato che gli assicuratori sulla vita non sono esentati dalla tassa di negoziazione per la totalità delle loro operazioni, bensì soltanto per il settore del loro patrimonio particolare, una modifica dell'articolo 13 capoverso 3 lettera d sarebbe sproporzionata. Esentando gli assicuratori sulla vita dalla quota di tassa dovuta (soltanto) qualora utilizzino risorse del loro fondo di garanzia per la compera o la vendita di titoli imponibili, lo sgravio si limita ai fondi di garanzia. Dal punto di vista tecnico, questa restrizione può essere risolta facendo riferimento al registro che l'assicuratore sulla vita deve tenere. Come nel caso degli stock commerciali dei negoziatori professionali di titoli, viene qui a crearsi un problema nel caso in cui un assicuratore sulla vita prelevi successivamente dal fondo di garanzia titoli acquistati esentasse, per poi effettuare un investimento normale sul quale non può beneficiare dell'esenzione. Tuttavia, questo problema non va risolto nella legge, ma a livello di ordinanza.

Poiché gli assicuratori sulla vita svizzeri rimangono fondamentalmente negoziatori di titoli, gli altri negoziatori di titoli (in part. banche) non devono versare per loro la tassa di negoziazione conformemente all'articolo 17 capoverso 2; non è dunque necessaria una disposizione specifica d'esenzione per le operazioni svolte con la mediazione di altri negoziatori di titoli.

Art. 17 cpv. 2 Il commento relativo all'articolo 14 capoverso 4 chiarisce che ogni negoziatore di titoli deve versare la tassa per ogni controparte che non può dimostrare di essere a sua volta
assoggettata all'obbligo di contribuzione. Qualora un investitore istituzionale sia esso stesso un negoziatore (svizzero) di titoli registrato, l'obbligo fiscale decade per ogni altro negoziatore di titoli con cui tratta. Tuttavia, per gli investitori istituzionali che secondo le nuove disposizioni dell'articolo 13 capoverso 3 non saranno più negoziatori svizzeri di titoli o non lo sono mai stati, un'esenzione in virtù del vigente tenore dell'articolo 17 capoverso 2 non basta più. Occorre dunque precisare espressamente che essi non sono più parte contraente ai sensi della stessa disposizione. A tal fine, la soluzione più semplice consiste nel parificare gli investitori istituzionali che beneficiano dell'esenzione ai negoziatori di titoli registrati.

Art. 17a Questa disposizione serve a definire gli investitori che devono essere esentati dalla tassa di negoziazione in qualità di investitori istituzionali ai sensi della legge. A tal proposito, non viene operata una distinzione tra investitori istituzionali svizzeri o esteri, poiché la presente revisione della tassa di negoziazione ha per scopo il mantenimento e il rafforzamento della competitività internazionale della piazza finanziaria svizzera. Tuttavia, la definizione di investitori esteri pone qualche difficoltà nel senso che, per esempio, è difficile definirli con precisione sulla base delle normative 5109

(estere) in materia di vigilanza alle quali sono sottoposti. Per tal motivo, inevitabilmente, gli investitori istituzionali esteri sono in parte definiti in modo più rigoroso rispetto a quelli svizzeri e al legislatore non resta che basarsi su criteri generali nei suoi riferimenti alle normative estere in materia di vigilanza.

L'articolo 17a è strutturato in cinque capoversi: il primo contiene un elenco esaustivo di definizioni che vengono precisate nei capoversi successivi. Tali disposizioni dettagliate sono commentate qui di seguito in base alla categoria di investitori istituzionali citati inizialmente.

Art. 17a cpv. 1 lett. a L'esenzione della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni politici è intesa ad esonerare dagli oneri e dai doveri connessi con la tassa di negoziazione l'ambito dei settori di competenza statali che si possono distinguere senza particolari complicazioni da altri settori di attività,. L'esenzione della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni non deve tuttavia estendersi ai loro altri istituti, a meno che siano citati in altre disposizioni di deroga.

Art. 17a cpv. 1 lett. b I problemi di delimitazione menzionati nel commento generale dell'articolo 17a per quanto riguarda gli investitori istituzionali esteri hanno fatto sì che soltanto gli Stati esteri ­ e non i relativi Stati federati o i comuni ­ fossero espressamente esentati dalla tassa. Per la stessa ragione, la disposizione fa consapevolmente riferimento soltanto alle banche centrali, al fine di evitare che altri istituti a economia mista possano beneficiare dell'esenzione dalla tassa di negoziazione.

Art. 17a cpv. 1 lett. c Conformemente all'articolo 13 capoverso 2, sono documenti imponibili pure le quote di fondi d'investimento. Di conseguenza, la compera e la vendita di tali quote sono gravate della tassa di negoziazione. Tuttavia, dal momento che il diritto in vigore considera le direzioni svizzere di fondi d'investimento negoziatori di titoli (cfr.

art. 13 cpv. 3 lett. c), la tassa di negoziazione colpisce anche le transazioni che essi effettuano su documenti imponibili. Dato che il valore intrinseco della quota di fondo corrisponde al valore degli investimenti operati dal fondo stesso, considerare titoli imponibili sia le quote di fondo sia il valore degli investimenti corrisponde a una doppia imposizione
economica. Alla luce del fatto che, nel settore dei fondi d'investimento, proprio il diritto tributario prevede soltanto l'imposizione degli investitori, questa doppia imposizione si rivela problematica.

Si può ovviare alla citata doppia imposizione esentando il commercio di quote di fondi d'investimento oppure esentando i fondi stessi per le transazioni con titoli imponibili.

A tal proposito, l'esenzione dei fondi d'investimento stessi dalla tassa di negoziazione è preferibile all'esenzione delle quote di fondi. Questa misura consente infatti ai fondi d'investimento svizzeri di amministrare i propri portafogli senza l'onere della tassa e quindi di migliorare il proprio rendimento. L'intento di trattare paritariamente i fondi d'investimento svizzeri e quelli esteri costituisce un ulteriore argomento a favore di questa soluzione (cfr. commento relativo all'art. 17a cpv. 1 lett. d).

5110

Il riferimento all'articolo 2 della legge federale sui fondi d'investimento (LFI) consente di ottenere una definizione ottimale, in sintonia con una legge particolarmente determinante per il settore dei fondi d'investimento. L'esenzione non si applica invece ai portafogli collettivi analoghi ai fondi d'investimento (in part. portafogli collettivi interni delle banche).

Art. 17a cpv. 1 lett. d L'intento di trattare paritariamente gli investitori istituzionali svizzeri e quelli esteri è già stato motivato nel commento generale all'articolo 17a.

Nel settore dei fondi d'investimento, accade già oggi che buona parte dei fondi d'investimento esteri gestiti da banche svizzere abbiano la loro sede in Lussemburgo. Un motivo potrebbe risiedere nella durata della procedura d'autorizzazione. Un secondo motivo, determinante, è rappresentato dal fatto che le quote di un fondo d'investimento stabilito in Lussemburgo possono essere commercializzate in tutta l'Unione europea senza ulteriori formalità. L'esenzione dei fondi d'investimento esteri consentirà alle banche svizzere di amministrare direttamente dalla Svizzera i patrimoni dei fondi d'investimento che hanno istituito all'estero.

Anche per l'esenzione dei fondi d'investimento esteri, si può far riferimento alla LFI.

Art. 17a cpv. 1 lett. e in relazione con il cpv. 2 Gli istituti di previdenza sociale svolgono incontestabilmente attività particolarmente importanti per la Confederazione, i Cantoni e i comuni, come pure per il popolo svizzero. Si tratta nel contempo di investitori istituzionali di portata non indifferente, i quali tendono sempre più a spostare le proprie transazioni all'estero a causa della tassa di negoziazione. L'esenzione dalla tassa di negoziazione permetterebbe di ridurre al minimo le spese di questi investitori nell'interesse della popolazione e di porre un freno alla tendenza di tali istituti a trasferirsi.

Il capoverso 2 della disposizione in esame enumera singolarmente gli istituti svizzeri di previdenza sociale ­ sempre facendo riferimento alle leggi specifiche pertinenti qualora la definizione non risulti già evidente dal nome dell'istituto. Tale elenco è esaustivo, in modo da evitare problemi di distinzione con altri istituti.

Art. 17a cpv. 1 lett. f in relazione con il cpv. 3 Una disparità di trattamento tra gli istituti
svizzeri di previdenza sociale e quelli esteri sarebbe inopportuna anche in questo caso per i motivi spiegati nel commento generale dell'articolo 17a. Poiché è impossibile menzionare tutte le legislazioni estere in materia di vigilanza, il capoverso 3 di questa disposizione rinvia semplicemente, in senso generale, alle mansioni analoghe e a una vigilanza estera equivalente a quella svizzera.

Art. 17a cpv. 1 lett. g in relazione con il cpv. 4 Il disegno si fonda sulla convinzione che anche gli istituti di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata facciano parte dei pilastri indispensabili di uno Stato sociale, e che dunque la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità va incentivata fiscalmente. Motivo per cui è giustificato sostenere questo settore anche sul piano della tassa di negoziazione.

5111

Il problema di trovare una definizione ineccepibile degli istituti interessati è stato risolto conformemente al metodo applicato per gli istituti di cui all'articolo 17a capoverso 1 lettera e in relazione con l'articolo 17 capoverso 2.

L'articolo 17a capoverso 4 lettera a contempla ­ rinviando alla LPP ­ gli istituti di previdenza professionale del settore obbligatorio e ­ rinviando all'articolo 331 CO ­ quelli del settore sovraobbligatorio.

Allo stesso modo, le fondazioni di libero passaggio del secondo pilastro sono menzionate esplicitamente nell'articolo 17a capoverso 4 lettera b.

In linea con l'incentivazione fiscale del pilastro 3a, anche la previdenza professionale deve poter beneficiare di uno sgravio a livello di tassa di negoziazione. L'articolo 17a capoverso 4 lettera c menziona dunque espressamente gli istituti citati nell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza sulla legittimazione delle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3), tra le quali rientrano in particolare le fondazioni bancarie.

A titolo di completezza, l'articolo 17a capoverso 4 lettera d è inteso ad assicurare che anche le fondazioni d'investimento attive esclusivamente nella previdenza professionale o nella previdenza individuale vincolata per conto di istituti svizzeri siano equiparate a investitori istituzionali.

Art. 17a cpv. 1 lett. h in relazione con l'art. 17a cpv. 5 Analogamente a quanto detto nelle spiegazioni relative all'articolo 17a capoverso 1 lettera f, sarebbe inconciliabile con lo scopo della revisione non prevedere un'esenzione anche per gli istituti esteri. Considerata però l'impossibilità di definire più precisamente gli istituti interessati, la definizione del capoverso 5 dev'essere aperta, al pari di quella dell'articolo 17a capoverso 3 del disegno.

Art. 17a cpv.1 lett. i Conformemente al principio della parità di trattamento tra investitori istituzionali svizzeri ed esteri (gli assicuratori svizzeri sulla vita sono esentati nell'ambito del nuovo art. 14 cpv. 4), occorre pure prevedere una disposizione di deroga per gli assicuratori esteri al fine di migliorare la concorrenzialità delle banche svizzere in questo settore.

Analogamente alla soluzione adottata in favore degli istituti esteri di previdenza sociale, anche qui il riferimento ai disciplinamenti sulla
sorveglianza equivalenti allo standard svizzero è inteso ad assicurare che soltanto le società effettivamente attive nel ramo delle assicurazioni sulla vita beneficino dell'esenzione.

2.2.2

Commercio di azioni svizzere presso una borsa estera (progetto virt-x)

Art. 19 cpv. 3 Una caratteristica dei mercati borsistici consiste finora nel fatto che per la maggior parte i titoli più importanti erano trattati presso la borsa del Paese in cui avevano sede le società interessate. Per esempio, ancora oggi le azioni svizzere più importanti («blue chip») sono trattate alla Borsa svizzera SWX. Inoltre, occorre osservare che la quotazione più vicina alla realtà si forma presso la borsa che tratta la maggioran-

5112

za di una determinata categoria di titoli. Di conseguenza, la maggior parte dei clienti vuole trattare i titoli in questione soltanto a questa borsa, ossia il commercio si trasferisce laddove vi è una maggior «liquidità».

Negli ultimi tempi, tuttavia, il paesaggio borsistico ha iniziato a cambiare. Esistono numerosi progetti di fusione o di cooperazione internazionale tra le borse. La piazza finanziaria svizzera non può sottrarsi a questa evoluzione e alle innovazioni previste per un prossimo futuro. A questo proposito la SWX, che può pregiarsi di un vantaggio tecnologico ancora determinante rispetto alle altre borse estere, dispone di un importante strumento che le consentirà di svolgere un ruolo chiave nell'ambito di tali trasformazioni.

La SWX ha dunque sviluppato un progetto di cooperazione internazionale che metterà la sua tecnologia a disposizione di una borsa estera. Uno degli aspetti fondamentali di tale progetto è il trasferimento della commercializzazione di «blue chip» svizzere a questa borsa estera. L'intento è quello di impedire che la piazza finanziaria svizzera sia relegata in secondo piano rispetto ad altri progetti di fusione dei mercati borsistici. Inoltre, questa collaborazionedeterminerà se la SIS (SegaInter Settle) sarà in grado di tenere il passo con la concorrenza europea o se dovrà limitarsi a un ruolo puramente locale.

Assoggettando i membri stranieri di una borsa svizzera alla tassa di negoziazione (cfr. art. 13 cpv. 3 lett. e) il legislatore si è attenuto, nell'ambito del decreto federale urgente del 19 marzo 1999, al principio secondo cui, ai fini dell'imposizione della tassa di negoziazione, è determinante l'ubicazione della borsa. In altri termini, chi tratta titoli presso la Borsa svizzera deve pagare la tassa di negoziazione in Svizzera.

Da questo punto di vista, appare logico che le transazioni effettuate presso una borsa estera ­ anche da parte di negoziatori di titoli svizzeri ­ siano sgravate della tassa di negoziazione. La deroga prevista già oggi dall'articolo 19 capoverso 1, secondo cui le operazioni con banche e agenti di borsa esteri concernenti titoli esteri sono esentati dalla tassa di negoziazione, va nella stessa direzione.

Questo principio si oppone a quello attualmente vigente, secondo cui tutti i negoziatori svizzeri di titoli devono essere
sottoposti a priori, ossia a prescindere dal luogo in cui effettuano le loro transazioni, alla tassa di negoziazione. Stante l'attuale disciplinamento, i negoziatori svizzeri di titoli rimangono assoggettati alla tassa anche se trattano «blue chip» svizzere presso una borsa estera (gestita in collaborazione con la SWX).

Se tale obbligo di contribuzione per i negoziatori svizzeri di titoli rimanesse in vigore anche per le transazioni presso borse estere, mentre a tali borse vengono trattate le principali azioni svizzere, le banche svizzere perderebbero un importante segmento di mercato che costituisce un settore determinante dell'attuale piazza finanziaria svizzera. In effetti, diventerà facile per i membri esteri di tali borse estere sottrarre clienti alle banche svizzere, adducendo di essere in grado di fornire o acquistare persino «blue chip» svizzere a condizioni ottimali e, contrariamente ai negoziatori svizzeri di titoli, pure senza tassa di negoziazione.

Per tal motivo e per una buona riuscita del progetto SWX, estremamente importante per il futuro ruolo della piazza finanziaria svizzera, è indispensabile che in questo settore la legge segua la logica dell'imposizione nel luogo di ubicazione della borsa.

Questa deroga può essere limitata allo stretto necessario applicandola soltanto quando il negoziatore svizzero di titoli in questione è effettivamente anche membro della borsa estera. La disposizione proposta, al pari dell'articolo 19 capoverso 1, lascia 5113

invariata la situazione secondo cui il negoziatore svizzero di titoli deve versare una (mezza) tassa per le transazioni realizzate per i suoi clienti.

Le minori entrate dovute a questa misura sono così contenute (circa 50 milioni di franchi) perché già oggi molte transazioni avvengono attraverso l'estero, sfuggendo alla tassa di negoziazione. Per questo motivo è particolarmente importante non assistere passivamente alle attuali evoluzioni sul mercato borsistico esostenere la competitività della piazza finanziaria svizzera.

3

Conseguenze

3.1

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Sulla base dei dati dell'anno 1999, le misure proposte comporteranno per la Confederazione minori entrate pari a circa 490 milioni di franchi. I Cantoni, i quali non partecipano più ai proventi della tassa di negoziazione, non subiranno alcuna perdita finanziaria.

Le misure proposte non avranno alcuna conseguenza sull'effettivo del personale della Confederazione.

3.2

Conseguenze sull'economia nazionale

Il nostro Collegio ritiene che l'esenzione delle transazioni concluse con investitori istituzionali rafforzerà la competitività della piazza finanziaria svizzera. Gli sgravi previsti hanno pure lo scopo di migliorare la competitività internazionale delle banche e delle società finanziarie svizzere. La presente modifica, al pari della revisione del 4 ottobre 1991, è volta a consentire loro di mantenere sul mercato svizzero le operazioni che rischiavano di essere trasferite all'estero, nonché di recuperarne alcune che già erano state trasferite. Nel contempo, s'intende però anche evitare che le banche svizzere trasferiscano la gestione di patrimoni, con i posti di lavoro dei negoziatori di titoli da loro impiegati, nelle filiali all'estero a vantaggio delle quote di mercato della concorrenza estera.

4

Programma di legislatura

Nel nostro rapporto sul programma di legislatura 1999-2003, abbiamo annunciato che avremmo presentato una soluzione ulteriore nell'ambito della tassa di negoziazione.

5

Rapporto con il diritto internazionale

5.1

Unione europea

L'Unione europea non ha emanato direttive relative alla tassa di negoziazione. Nell'ambito della concorrenza fiscale, però, gran parte degli Stati membri dell'UE hanno abolito tale tassa. Con gli sgravi previsti, la Svizzera si adeguerebbe a detta tendenza.

5114

5.2

GATS

Le transazioni effettuate dai negoziatori di titoli possono essere considerate un'attività che rientra nel campo d'applicazione dell'accordo generale sugli scambi di servizi GATS (General Agreement on Trade in Services) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Conformemente al principio del domicilio previsto in tale accordo, è vietato discriminare offerenti esteri di servizi finanziari imponendo loro tributi più elevati. Le misure proposte non comportano una discriminazione di questo genere.

6

Basi legali

6.1

Costituzionalità

La tassa di negoziazione prevede già oggi un numero considerevole di deroghe destinate a migliorare la competitività della piazza finanziaria svizzera sui mercati internazionali, quali, in particolare, l'esenzione di determinate categorie di transazioni (p. es. l'emissione di obbligazioni estere, la mediazione e la compra-vendita di obbligazioni estere, le transazioni con banche o agenti di borsa esteri) nonché di interi settori (p. es. il commercio di diritti d'opzione e di euro-obbligazioni). La presente modifica persegue lo stesso obiettivo della revisione del 4 ottobre 1991 e del decreto federale urgente del 19 marzo 1999, intesi a garantire il più a lungo possibile gli effetti positivi della tassa di negoziazione sulle entrate della Confederazione. In tal senso, il presente disegno rispetta i principi formulati nell'articolo 127 della Costituzione federale (Cost.) relativi all'imposizione fiscale. All'obiezione secondo cui il disegno violerebbe il principio dell'uguaglianza giuridica si può replicare che, esentando la previdenza (pilastri 1-3), le disposizioni proposte sono finalizzate innanzitutto a rispondere a esigenze di politica sociale, che lo sgravio dei fondi d'investimento serve ad eliminare una doppia imposizione economica e che sia gli istituti svizzeri che quelli esteri devono poter beneficiare nella stessa misura dell'esenzione dalla tassa di negoziazione.

La facoltà della Confederazione di riscuotere una tassa di bollo sui titoli è data dall'articolo 132 capoverso 1 Cost.

6.2

Forma giuridica

Considerata l'importanza e l'urgenza delle misure proposte, occorre emanare una legge federale urgente.

6.3

Urgenza

L'urgenza del progetto è strettamente connessa con la cooperazione prevista tra la Borsa svizzera e la Borsa inglese virt-x (cfr. n. 1.3.3.1). Se le modifiche relative alla legge sulle tasse di bollo non fossero approvate prima della realizzazione dei progetti di cooperazione della Borsa svizzera, è prevedibile che: ­

le banche, non appena possibile, trasferiscano il commercio di titoli svizzeri nelle proprie filiali all'estero, e che 5115

­

gli investitori istituzionali (in particolare le casse pensioni svizzere) affidino i propri ordini di compera o di vendita di titoli a banche estere.

In entrambi i casi, le misure sono urgenti. Come già illustrato nel numero 1.3.2, la cifra d'affari delle borse estere è aumentata più rapidamente rispetto a quella della Borsa svizzera e la cifra d'affari delle banche svizzere per le operazioni effettuate con gli investitori istituzionali è inferiore alla media internazionale. Gli investitori istituzionali che acquistano o alienano «blue chip» svizzere a una borsa estera con la mediazione di un negoziatore svizzero di titoli soggiacciono alla tassa di negoziazione. Se invece affidano i propri ordini a un negoziatore di titoli estero, non devono versare la tassa a meno che non vi siano a loro volta assoggettati. Se la revisione non includesse gli articoli 14 e 17 LTB, le banche svizzere sarebbero spinte a trasferire a Londra non soltanto le loro transazioni sui titoli svizzeri, bensì anche la gestione dei patrimoni di investitori istituzionali. È dunque evidente la necessità d'intervenire anche in questo ambito e di adottare misure urgenti che non si limitino alla modifica dell'articolo 19 LTB. Ciononostante, l'obiettivo delle misure proposte non consiste nel sopprimere la tassa di negoziazione. In effetti, per ragioni di bilancio, la Confederazione deve poter continuare a fare affidamento sul gettito di questa tassa.

6.4

Limitazione della durata e rapporto con il pacchetto di misure fiscali

Una legge federale urgente deve avere una durata limitata. La presente legge avrà effetto fino al 31 dicembre 2002 al più tardi - analogamente al decreto federale urgente del 19 marzo 1999. La tassa di negoziazione deve dunque essere inserita nel pacchetto di misure fiscali annunciato per il quarto trimestre dell'anno in corso. Nel quadro del citato pacchetto, si tratterà di integrare nel diritto ordinario le misure relative al decreto federale urgente del 19 marzo 1999 e quelle contenute nel presente disegno. Per quanto concerne le banche estere affiliate alla Borsa svizzera in qualità di «remote members», occorrerà stabilire se possono continuare ad essere considerate negoziatori di titoli ai sensi del decreto federale urgente del 19 marzo 1999.

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5116