B Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare

Disegno

(Legge militare, LM) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 1999 1, decreta: I La legge militare2 è modificata come segue: Art. 66

Premesse

1

Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla base di un mandato dell'ONU o dell'OSCE oppure con il consenso degli Stati interessati. Essi devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera.

2

Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere appositamente istruite al riguardo.

3

L'annuncio per partecipare a un'operazione di sostegno alla pace è volontario.

Art. 66a (nuovo) Armamento Il Consiglio federale determina in ogni singolo caso l'armamento necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate nonché per l'adempimento del compito.

Art. 66b (nuovo) Competenze 1

Il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego.

2

Il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l'esecuzione dell'impiego.

3

Se l'impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere.

4

Un impiego armato dev'essere approvato dall'Assemblea federale qualora siano impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi

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FF 2000 414 RS 510.10 1999-5587

Legge militare

urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell'Assemblea federale.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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