B Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Disegno

(LAVS) (11a revisione dell'AVS) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 2000 1, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 34 quater della Costituzione federale3, ...

Art. 1 cpv. 2 lett. c e cpv. 5 (nuovo) 2

Non sono assicurati: c.

le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, i dipendenti che non hanno un datore di lavoro tenuto a versare contributi e le persone senza attività lucrativa, per le quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano soltanto per un periodo di tempo relativamente breve. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

5

Il Consiglio federale può prevedere, per determinate attività, che persone con domicilio all'estero le quali svolgono una di queste attività in Svizzera per un periodo di tempo relativamente breve siano esonerate, su loro richiesta, dall'obbligo assicurativo.

Art. 3 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 4 (nuovo) 1

... Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e termina il 31 dicem1 2 3

FF 2000 1651 RS 831.10 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111 e 112 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

2000-0432

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

bre dell'anno civile che precede quello in cui compiono i 65 anni oppure quello in cui anticipano una rendita intera di vecchiaia.

4

Il capoverso 3 non si applica per l'anno civile in cui il matrimonio è contratto oppure è sciolto.

Art. 4 cpv. 2 2

Il Consiglio federale può escludere dal calcolo dei contributi i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero.

Art. 5 cpv. 2 terzo periodo (nuovo), cpv. 3 lett. b nonché cpv. 5 2

... Fanno parte del salario determinante anche le prestazioni del datore di lavoro in caso di malattia e infortunio dell'assicurato, indipendentemente dal fatto se queste vengono assunte dal datore di lavoro o dall'assicurazione.

3 Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:

b.

5

dopo l'ultimo giorno del mese in cui essi compiono i 65 anni.

Abrogato

Art. 6

2. Quando i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi

1

I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi sono fissati all'8,1 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo, questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 48 300 franchi all'anno, l'aliquota di contribuzione si riduce fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare allestita dal Consiglio federale.

2

I contributi degli assicurati, il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, possono essere percepiti, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'articolo 14 capoverso 1.

Art. 7

3. Salari complessivi

Il Consiglio federale può stabilire salari complessivi per i familiari che collaborano nell'azienda agricola.

Art. 8

Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente 1. Regola

1 Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell'8,1 per cento, ma almeno di 324 franchi all'anno. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito annuo è inferiore a 48 300 franchi ma ammonta almeno a 7800 franchi, l'aliquota di contribuzione si riduce fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare allestita dal Consiglio federale.

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

2 Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è di 7700 franchi o inferiore, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 324 franchi all'anno, salvo se ha già pagato questo importo sul suo salario determinante. In questo caso può chiedere che l'importo sia riscosso secondo l'aliquota più bassa della tavola scalare.

3

Il Consiglio federale può disporre che i contributi dovuti su redditi di poco conto provenienti da un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio siano prelevati soltanto su richiesta dell'assicurato.

Art. 9bis

Adeguamento del contributo minimo

Il Consiglio federale può adeguare il contributo minimo di cui agli articoli 8 e 10 all'indice delle rendite secondo l'articolo 33 ter.

Art. 10 cpv. 1-1 quater, 2 e 2bis (nuovo) 1

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano contributi secondo le loro condizioni sociali. Tali condizioni sono determinate sulla base della sostanza e del reddito sotto forma di rendita convertito, a sua volta, in sostanza. Per le persone coniugate si tiene conto della metà della sostanza e del reddito sotto forma di rendita di entrambi i coniugi.

1bis Sulla

sostanza sono riscossi i seguenti contributi:

a.

sulla parte della sostanza al di sotto del limite inferiore di cui al capoverso 1ter , il contributo minimo di 324 franchi;

b.

sulla parte della sostanza compresa fra il limite inferiore e il limite superiore di cui al capoverso 1ter, un contributo supplementare pari al 5,6 per cento del reddito della sostanza;

c.

sulla parte della sostanza al di sopra del limite superiore di cui al capoverso 1ter, un contributo supplementare dell'8,4 per cento del reddito della sostanza.

1ter Il reddito della sostanza è calcolato sulla base di un tasso d'interesse del 3 per cento applicato alla sostanza. Il Consiglio federale stabilisce il limite inferiore e il limite superiore per l'applicazione delle aliquote di contribuzione secondo il capoverso 1bis.

1quater Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori al contributo minimo, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo minimo in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato, se questi non esercita un'attività lucrativa durevolmente a tempo pieno.

2

Pagano il contributo minimo: a.

gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa fino al termine dell'anno civile nel quale compiono i 25 anni;

b.

le persone senza attività lucrativa che beneficiano del reddito minimo o di altre prestazioni dell'aiuto sociale statale;

c.

le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi.

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2bis

Il Consiglio federale può prevedere che altri assicurati senza attività lucrativa paghino il contributo minimo, se non si può ragionevolmente esigere da essi contributi più elevati.

Titolo prima dell'art. 11

IV. Riduzione dei contributi Art. 11 cpv. 2 Abrogato Art. 14 cpv. 5 (nuovo) 5

Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo fino a 1000 franchi; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il dipendente può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi. Il Consiglio federale può adeguare il limite di reddito all'indice delle rendite secondo l'articolo 33 ter.

Art. 16 cpv. 1 primo e secondo periodo, cpv. 2 quarto periodo e cpv. 3 secondo e terzo periodo 1 I contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non possono più essere né pretesi né pagati. Per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine scade tuttavia soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. ...

2

... L'articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile. ...

3 ... Per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine scade tuttavia soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dalla fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato.

Art. 18 cpv. 1 secondo periodo, 2 bis (nuovo) e 4 (nuovo) 1 ... Le rendite possono essere rifiutate, diminuite o soppresse, durevolmente o temporaneamente, se il superstite, intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, ha cagionato la morte dell'assicurato.

4

RS 281.1

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2bis

Nel caso di persone che hanno avuto in successione più cittadinanze, per il diritto alla rendita è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della rendita.

4

Il Consiglio federale, salvo obblighi internazionali contrari, può subordinare il rimborso dei contributi AVS a favore di cittadini di altri Stati all'applicazione della reciprocità da parte del Paese d'origine. Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, a concludere convenzioni di reciprocità.

Art. 21 cpv. 1 1

Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le donne e gli uomini che hanno compiuto i 65 anni.

Art. 23 cpv. 1 e 3-5

1

3

Hanno diritto a una rendita vedovile le persone che: a.

al momento della vedovanza hanno uno o più figli di età inferiore ai 18 anni o prendono a carico un bambino acquisendo così il diritto ad accrediti per compiti assistenziali ai sensi dell'articolo 29 septies;

b.

avevano compiuto 50 anni prima che il loro figlio minore avesse compiuto i 18 anni o prima che si estinguesse il diritto agli accrediti per compiti assistenziali;

c.

hanno compiuto i 65 anni.

Le persone divorziate sono equiparate alle persone vedove.

4e5

Abrogati

Art. 24

Inizio ed estinzione del diritto

1

Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese successivo alla morte del coniuge; se il diritto a una rendita vedovile è fondato sull'adozione di un figlio elettivo conformemente all'articolo 23 capoverso 2 lettera b, esso nasce il primo giorno del mese successivo all'adozione.

2

3

Il diritto si estingue: a.

se una delle condizioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 lettera a non è più adempita; il diritto tuttavia non si estingue se la persona vedova ha già compiuto i 50 anni quando qu este condizioni vengono meno;

b.

con il passaggio a nuove nozze;

c.

con la morte.

Il diritto rinasce se: a.

il nuovo matrimonio è sciolto o è dichiarato nullo dopo una durata inferiore a dieci anni; o

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b.

il diritto della vedova o del vedovo ad assegni per compiti assistenziali per un figlio rinasce.

Art. 24a Abrogato Art. 29quinquies cpv. 4 4 Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

a.

nel periodo fra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita; e

b.

nei periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.

Art. 29septies cpv. 1 primo periodo 1 Gli assicurati che si occupano di parenti di linea ascendente o discendente oppure di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, con un'invalidità almeno di grado medio, hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono. ...

Art. 30 cpv. 1 1 I redditi dell'attività lucrativa sono rivalutati di anno in anno in funzione dell'indice delle rendite di cui all'articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione.

Art. 30bis titolo e primo periodo Disposizioni sul calcolo Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale emana disposizioni vincolanti. ...

Art. 30ter cpv. 3 (nuovo) 3

Il reddito dei lavoratori soggetto all'obbligo di contribuzione è annotato nel conto individuale sotto l'anno in cui è stato versato. Il reddito viene tuttavia annotato sotto l'anno al quale si riferisce se il lavoratore: a.

quando il salario gli viene versato non è più al servizio del datore di lavoro;

b.

può provare che il reddito soggetto a contribuzione deriva da un'attività lucrativa esercitata in un anno precedente per la quale è stato versato un importo inferiore al contributo minimo.

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 33ter cpv. 1, 2 e 4 1

Il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie, di regola ogni tre anni per l'inizio dell'anno civile, all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando un nuovo indice delle rendite, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2 L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari nominali e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo determinati dall'Ufficio federale di statistica.

4 Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie se l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subìto un aumento di oltre il 4 per cento rispetto allo stato dell'indice determinante per l'ultimo adeguamento delle rendite.

Art. 39

Rinvio della rendita di vecchiaia

1

Le persone che hanno diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia possono rinviare l'inizio della riscossione di metà o dell'intera rendita di 60 mesi al massimo. Durante tale periodo è possibile in qualunque momento revocare il rinvio a partire dall'inizio del mese successivo.

2

Il passaggio dal rinvio della mezza rendita al rinvio della rendita intera è escluso. Il Consiglio federale può escludere il rinvio in determinati casi.

3

La rendita è aumentata del controvalore attuariale delle prestazioni non ricevute.

4

Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d'aumento per donne e uomini e istituisce la procedura.

Art. 40

Anticipazione della rendita di vecchiaia

1

Le persone che hanno diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticipare la riscossione della mezza rendita dopo aver compiuto 59 anni e della mezza rendita o della rendita intera dopo aver compiuto 62 anni. L'anticipazione può tuttavia comprendere al massimo 36 rendite mensili intere; l'anticipazione di due mezze mensilità è equiparata a quella di una mensilità intera.

2 Per anticipare la riscossione della mezza rendita il reddito dell'attività lucrativa dev'essere ridotto di almeno un terzo. Per anticipare la riscossione della rendita intera occorre rinunciare all'attività lucrativa.

3 L'importo della rendita viene calcolato il primo giorno del mese a partire dal quale la rendita è anticipata. Se si passa dall'anticipazione della mezza rendita all'anticipazione della rendita intera la rendita non viene nuovamente calcolata.

4 L'anticipazione si applica solo a prestazioni future e non ha effetto retroattivo. Il passaggio dall'anticipazione della rendita intera all'anticipazione della mezza rendita è escluso.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli e istituisce la procedura.

1823

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Art. 40bis (nuovo) Anticipazione della rendita di vecchiaia e, contemporaneamente, diritto a una rendita d'invalidità o vedovile 1 Se i presupposti per avere diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiuti, dopo aver compiuto i 59 anni al posto della rendita d'invalidità è possibile anticipare la riscossione dell'intera rendita di vecchiaia. La riduzione è applicata solo alla parte della rendita di vecchiaia che supera l'importo della rendita d'invalidità che sarebbe dovuta senza l'anticipazione.

2 Se i presupposti per avere diritto a una rendita vedovile sono adempiuti, la persona vedova, dopo aver compiuto i 59, anni al posto della rendita per superstiti può anticipare la riscossione dell'intera rendita di vecchiaia. La riduzione è applicata solo alla parte della rendita di vecchiaia che supera l'importo della rendita vedovile che sarebbe dovuta senza l'anticipazione.

Art. 40ter (nuovo)

Riduzione della rendita di vecchiaia anticipata

1

La rendita di vecchiaia è ridotta di una frazione del controvalore della prestazione anticipata. Il Consiglio federale determina le aliquote di riduzione in modo uniforme per donne e uomini e le gradua in base al numero delle rendite mensili intere anticipate e all'importo del reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita.

Tiene anche conto della perdita dei contributi.

2 L'aliquota di riduzione più elevata corrisponde al massimo alla riduzione attuariale ed è applicata a partire dalla 25a rendita mensile intera anticipata, se il reddito annuo medio determinante corrisponde ad almeno 72 volte la rendita minima di vecchiaia giusta l'articolo 34. L'aliquota di riduzione più bassa è applicata alle prime 12 rendite mensili intere anticipate, se il reddito annuo medio determinante non supera 12 volte la rendita minima di vecchiaia.

3 Se il reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita cambia, l'aliquota di riduzione viene adeguata.

Art. 44 cpv. 3 primo periodo 3 Di regola, le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono versati su un conto bancario o un conto postale. ...

Art. 48ter

Regresso nei confronti di terzi responsabili 1. Principio

1 Al momento della morte o di un danno alla salute di un assicurato, l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è surrogata nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti nei confronti dei terzi responsabili, fino a concorrenza delle prestazioni che essa deve legalmente fornire.

2

Se vi sono più responsabili, essi rispondono solidalmente per quanto riguarda i diritti di regresso dell'assicurazione.

3

Il termine per la prescrizione del diritto di regresso è lo stesso vigente per il diritto dei danneggiati. Il termine per il diritto dell'assicurazione decorre dal momento in

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

cui essa viene a conoscenza delle sue prestazioni e dell'identità della persona responsabile civilmente.

4 Se il danneggiato ha un diritto di credito diretto nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile, tale diritto spetta anche all'assicurazione surrogata nei diritti del danneggiato. Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione che non sono opponibili al danneggiato non possono essere formulate neppure nei confronti del diritto di regresso dell'assicurazione.

Art. 48quater cpv. 2 2

Tuttavia, se le prestazioni dell'assicurazione sono state ridotte conformemente all'articolo 18 capoverso 1, i diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti sono surrogati nella misura in cui le loro prestazioni integrali, assieme al risarcimento dovuto dal terzo per lo stesso periodo, eccedano il danno rispett ivo.

Art. 48quinquies cpv. 2 2

Sono segnatamente prestazioni della stessa natura: a.

le rendite per superstiti e l'indennità per perdita di sostent amento;

b.

le prestazioni per grande invalidità e il rimborso delle spese di cura e di altre spese derivanti dalla grande invalidità.

c.

concerne unicamente il testo francese.

Art. 48sexies

4. Limitazione del diritto di regresso

1

L'assicurazione può esercitare il diritto di regresso nei confronti del coniuge dell'assicurato, degli ascendenti e discendenti e delle persone che vivono con lui in comunione domestica, soltanto se queste persone hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.

2 La stessa limitazione vale per l'esercizio del diritto di regresso, derivante da un infortunio professionale, contro il datore di lavoro, i suoi familiari e dipendenti.

Art. 48septies (nuovo)

5. Esercizio del diritto di regresso

Ex art. 48sexies Art. 52

Risarcimento dei danni

1

Il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da esso causati violando le prescrizioni, intenzionalmente o per negligenza grave.

2 Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri del consiglio d'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, tutte rispondono solidalmente per il danno intero.

3

I diritti al risarcimento dei danni secondo i capoverso 1 e 2 si prescrivono se non sono fatti valere entro un anno dalla conoscenza del danno. In caso di fallimento il 1825

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

termine di un anno inizia con la pubblicazione della graduatoria e dell'inventario o, in mancanza di essa, con l'interruzione del fallimento e, in caso di concordato, con la decisione. I diritti al risarcimento dei danni si prescrivono in ogni caso allo scadere di cinque anni dal verificarsi del danno. Se il diritto penale prevede un termine più lungo, è applicabile quest'ultimo.

4 La cassa di compensazione fa valere il proprio diritto al risarcimento dei danni mediante una decisione. Se il datore di lavoro fa opposizione, la cassa di compensazione deve intentare un'azione entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

Art. 84 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Lo stesso diritto spetta al coniuge, ai parenti in linea ascendente e discendente, nonché ai fratelli e alle sorelle di chi pretende aver diritto alla prestazione.

Art. 87 comma 4 Aggiungere dopo il comma 3 ...

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro di persone obbligatoriamente assicurate, versa o fa versare salari da cui sono stati dedotti i contributi, benché al momento del versamento gli manchino i mezzi necessari per pagare i contributi o le riserve corrispondenti a tali mezzi, e sa che non ne disporrà entro lo scadere del termine di diffida, ...

Art. 90 cpv. 2 2 Tutte le sentenze che sono passate in giudicato e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, immediatamente e senza spese, nel loro testo integrale alla cassa di compensazione competente che ha avviato l'indagine penale.

Art. 102 cpv. 1 lett. e (nuova) 1 Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:

e.

le entrate provenienti dall'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto destinate all'assicurazione.

Art. 104 cpv. 1 1 La Confederazione attinge anzitutto il suo contributo dai proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate, dall'imposizione sulle case da gioco e dalla sua parte dei proventi dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'assicurazione.

Essa preleva il suo contributo dalla riserva di cui all'articolo 111.

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 107 cpv. 3 3

Il Fondo di compensazione non deve, di regola, scendere sotto un importo corrispondente al 70 per cento delle uscite di un anno.

Art. 108 cpv. 1 1 L'attivo del Fondo di compensazione deve essere impiegato in modo tale da garantirne l'integrità e da ottenere un provento conforme alle condizioni del mercato.

In ogni tempo, devono essere tenute a disposizione liquidità sufficienti per versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore e per accordare loro anticipi.

Art. 111 I proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate e dell'imposizione sulle case da gioco e la parte dei proventi dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'assicurazione sono accreditati di volta in volta alla riserva della Confederazione per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

II Disposizioni transitorie della modifica del ... (11 a revisione dell'AVS) a. Età di pensionamento delle donne Fino al 31 dicembre 2008, per l'età di pensionamento delle donne si applica l'articolo 21 nel tenore del 7 ottobre 1994. Questa d isposizione disciplina: a.

il diritto alla rendita;

b.

la fine dell'obbligo contributivo di donne senza attività lucrativa o che lavorano nell'azienda del marito.

b. Riscossione anticipata della rendita 1 Dall'entrata in vigore della presente revisione, gli uomini possono beneficiare del versamento anticipato di 24 rendite mensili intere al massimo e le donne di 12 rendite mensili intere al massimo. Dal 1° gennaio 2005, gli uomini possono beneficiare del versamento anticipato di 36 rendite mensili intere al massimo e le donne di 24 rendite mensili intere al massimo.

2

Le rendite di vecchiaia anticipate di donne nate fino al 1947 compreso sono ridotte al massimo del 3,4 per cento per anno di anticipazione.

3

Le persone che riscuotono una rendita anticipata di vecchiaia ridotta secondo le regole in vigore fino all'entrata in vigore della presente revisione possono beneficiare del tasso di riduzione previsto dalle nuove disposizioni. L'avente diritto riscuote la rendita che gli è più favorevole. La rendita con il nuovo tasso di riduzione è accordata al più presto a partire dall'entrata in vigore delle nuove regole.

1827

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c. Rendite per vedove 1 Il Consiglio federale rinvia l'entrata in vigore degli articoli 23 e 24 se, al momento dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS, le persone di età superiore ai 40 anni sono colpite da disoccupazione durevolmente e in modo consid erevole.

2

Il diritto alla rendita per vedove di donne che, al momento dell'entrata in vigore degli articoli 23 e 24, hanno compiuto i 50 anni è disciplinato dalle disposizioni del diritto anteriore.

3 Sino a tre anni dopo l'entrata in vigore degli articoli 23 e 24, le rendite per vedove il diritto alle quali è nato anteriormente sono accordate secondo le disposizioni previgenti se la vedova non ha ancora compiuto i 50 anni al momento dell'entrata in vigore degli articoli 23 e 24. Alla scadenza di questo termine, il diritto alla rendita per vedove si estingue se questa non può più essere accordata in base alle nuove disposizioni.

4 Sino a tre anni dopo l'entrata in vigore degli articoli 23 e 24, il diritto a rendite per vedove delle donne che non hanno ancora compiuto i 50 anni al momento dell'entrata in vigore di queste disposizioni e che diventano vedove dopo tale data, è disciplinato dalle disposizioni del diritto anteriore. Dopo questo termine, il diritto alla rendita per vedove si estingue se questa non può più essere accordata in base alle nuove disposizioni.

III La modifica del diritto vigente è disciplinata in allegato.

IV 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Allegato (n. III)

Modifica del diritto vigente Gli atti normativi sottoelencati sono modificati come segue: 1. Legge federale del 19 giugno 19595 sull'assicurazione per l'invalidità Ingresso visto l'articolo 34 quater della Costituzione federale6, ...

Art. 3 cpv. 1 1

La legge sull'AVS7 è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,4 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano contributi corrispondenti alle loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 54 franchi. I contributi di questi assicurati nonché i contributi secondo la tavola scalare sono graduati allo stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Nel fare questo viene mantenuto il rapporto fra la percentuale menzionata in precedenza e l'aliquota di contribuzione non ridotta secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge sull'AVS. Gli articoli 9bis e 10 di tale legge sono applicabili per analogia.

Art. 6 cpv.2bis (nuovo) 2bis

Nel caso di persone che hanno avuto in successione più cittadinanze, per il diritto alle prestazioni è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della prestazione.

Art. 10 cpv. 1 secondo periodo

1

... Tale diritto si estingue, al più tardi, alla fine del mese a partire dal quale una persona assicurata percepisce una rendita intera di vecchiaia anticipata o alla fine del mese in cui raggiunge l'età del pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge sull'AVS8.

5 6 7 8

RS 831.20 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111 e 112 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 831.10 RS 831.10

1829

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 22 cpv. 2 secondo periodo 2

... Il diritto si estingue, al più tardi, alla fine del mese a partire dal quale una persona assicurata percepisce una rendita intera di vecchiaia anticipata o alla fine del mese in cui raggiunge l'età del pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge sull'AVS9.

Art. 25ter cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1

Sulle indennità giornaliere, inclusi i supplementi, devono essere pagati i contributi: a.

all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

b.

all'assicurazione per l'invalidità;

c.

all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile;

d.

se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

1bis

La metà dei contributi è a carico dell'assicurato, l'altra metà dell'assicurazione per l'invalidità. L'assicurazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952 10 sugli assegni familiari nell'agricoltura.

Art. 30 cpv. 1 primo periodo 1

Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui la persona assicurata raggiunge l'età del pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge sull'AVS o muore. ...

Art. 52 cpv. 2 lett. d 2 Sono prestazioni della stessa natura che possono dar luogo a surrogazione segnatamente:

d.

le prestazioni per grande invalidità e i rimborsi per spese di cura nonché per altre spese derivanti dalla grande invalidità.

Art. 77 cpv. 1 lett. e (nuova) 1 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

e.

9 10

dalle entrate derivanti dall'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto destinate all'assicurazione.

RS 831.10 RS 836.1

1830

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

2. Legge federale del 25 giugno 198211 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Ingresso visto l'articolo 34quater della Costituzione federale e l'articolo 11 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale12, ...

Art. 10 cpv. 2 2

Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando: a.

è raggiunta l'età ordinaria di pensionamento (art. 13);

b.

è sciolto il rapporto di lavoro;

c.

non è più raggiunto il salario minimo;

d.

termina il diritto a indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione a causa della scadenza del termine quadro.

Art. 13

Inizio e fine del diritto

Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge al compimento dei 65 anni (età ordinaria di pensionamento). Si estingue con il decesso.

Art. 13a (nuovo)

Età flessibile di pensionamento

1

L'assicurato può anticipare la riscossione dell'intera prestazione di vecchiaia o di metà di essa dopo il compimento dei 59 anni.

2 Per anticipare la riscossione dell'intera prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve terminare il rapporto di lavoro. Per anticipare la riscossione di metà della prestazione di vecchiaia deve ridurre l'ultimo salario annuo (art. 7 cpv. 2) di almeno un terzo.

3

L'assicurato può rinviare la riscossione dell'intera prestazione di vecchiaia o di metà di essa fino ai 70 anni.

4

In caso di rinvio della riscossione dell'intera prestazione di vecchiaia, il salario annuale secondo l'articolo 2 capoverso 2 deve ammontare ad almeno due terzi del salario percepito dall'assicurato al compimento dell'età ordinaria di pensionamento (art. 13). In caso di rinvio della riscossione di metà della prestazione di vecchiaia, il salario annuale (art. 2 cpv. 2) deve ammontare ad almeno un terzo del salario percepito dall'assicurato al compimento dell'età ordinaria di pensionamento (art. 13).

5 Se la rendita di vecchiaia viene anticipata o rinviata, l'istituto di previdenza deve adeguare corrispondentemente l'aliquota di conversione (art. 14 e 14a).

11 12

RS 831.40 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111 e 113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 e alla disposizione transitoria ad articolo 113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1831

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

6 Se l'assicurato anticipa la riscossione di metà della prestazione di vecchiaia, gli importi limite giusta gli articoli 2, 7, 8 e 46 sono dimezzati.

7

L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che: a.

la persona assicurata può anticipare la riscossione delle prestazioni di vecchiaia prima di compiere i 59 anni;

b.

le possibilità di anticipare o di rinviare le prestazioni di vecchiaia siano graduate in modo più preciso di quanto previsto nei capoversi 1 e 3.

Art. 14 cpv. 1 1

La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell'avere di vecchiaia (aliquota di conversione) che l'assicurato ha acquisito raggiungendo l'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'articolo 13 o all'inizio della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 13a capoverso 1.

Art. 17

Rendita per figli

1

Gli assicurati che riscuotono una rendita di vecchiaia giusta gli articoli 13 e 13a hanno diritto a una rendita per figli di importo equivalente a quella per orfani per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani.

2

Se si riscuote una mezza rendita di vecchiaia, la rendita per figli è dimezzata.

Disposizioni transitorie nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS Art. 1

Aumento dell'età di pensionamento delle donne

Per le donne, il diritto alle prestazioni di vecchiaia secondo l'articolo 13 nasce al compimento dei 63 anni a partire dall'entrata in vigore della presente modifica, al compimento dei 64 anni dopo due anni dalla sua entrata in vigore e al compimento dei 65 anni dopo sei anni dalla sua entrata in vigore.

Art. 2 1a

Coordinamento con la 1 a revisione della LPP

Se la revisione della LPP non entra in vigore o se entra in vigore soltanto dopo la presente modifica, il Consiglio federale adegua l'aumento dell'età ordinaria di pensionamento delle donne (art. 13 LPP), l'aliquota di conversione (art. 14 e 14a LPP) e le aliquote degli accrediti di vecchiaia (art. 16 LPP) alle mutate condizioni.

1832

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

3. Legge federale del 17 dicembre 199313 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Ingresso visti gli articoli 34quater e 64 della Costituzione federale14, ...

Art. 2 cpv. 1 bis 1bis

È considerato caso di previdenza anche l'anticipazione di una prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 13a della legge federale del 25 giugno 198215 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). In caso di riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia, il diritto alla prestazione d'uscita è ridotto in modo corrispondente.

4. Legge federale del 19 marzo 196516 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Ingresso visto l'articolo 34 quater capoverso 7 della Costituzione federale e l'articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale 17, ...

Art. 3c cpv. 1 lett. d 1

I redditi determinanti comprendono: d.

13 14 15 16 17

18

le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI. In caso di riscossione anticipata della rendita conformemente all'articolo 40 LAVS18, è computata la rendita intera al posto della mezza rendita versata;

RS 831.42 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111 e 113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 831.40 RS 831.30 Queste disposizioni corrispondono all'articolo 112 capoverso 6 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 e alla disposizione transitoria ad articolo 112 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 831.10; RU 1996 2446

1833

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

5. Legge federale del 25 settembre 195219 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile Ingresso visti gli articoli 22bis capoverso 6, 34ter capoverso 1 lettera d, 64 e 64bis della Costituzione federale20, ...

Art. 19a cpv. 1 e 1 bis (nuovo) 1

Sull'indennità devono essere pagati i contributi: a.

all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

b.

all'assicurazione per l'invalidità;

c.

all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile;

d.

se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

1bis

I contributi sono assunti per metà dalla persona prestante servizio e per metà dal Fondo di compensazione delle indennità per perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 195221 sugli assegni familiari nell'agricoltura.

Art. 27 cpv. 1, 2 e 3 secondo periodo 1 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro di cui agli articoli 3 e 12 della legge federale del 20 dicembre 194622 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, eccettuate le persone assicurate conformemente all'articolo 2 della legge sull'AVS.

2 Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo corrispondente alle loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 12 franchi. I contributi di questi assicurati nonché i contributi secondo la tavola scalare sono graduati allo stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Nel fare questo viene mantenuto il rapporto fra la percentuale menzionata in precedenza e l'aliquota di contribuzione non ridotta secondo

19 20 21 22

RS 834.1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 61 capoverso 4, 59 capoverso 4, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 836.1 RS 831.10

1834

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

l'articolo 8 capoverso 1 della legge sull'AVS. Gli articoli 9bis e 10 di tale legge sono applicabili per analogia.

3

... Gli articoli 11 e 14-16 della legge sull'AVS sono applicabili per analogia.

6. Legge federale del 18 marzo 199423 sull'assicurazione malattie Ingresso visto l'articolo 34 bis della Costituzione federale24, ...

Art. 79 cpv. 2 (nuovo), 3 e 4 2

Se vi sono più responsabili, essi rispondono solidalmente per quanto riguarda i diritti di regresso dell'assicurazione.

3

Ex cpv. 2

4

Ex cpv. 3

7. Legge federale del 20 marzo 198125 sull'assicurazione contro gli infortuni Ingresso visto l'articolo 34 bis della Costituzione federale26, ...

Art. 22 cpv. 1 secondo periodo 1

... Essa non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto percepisce una rendita intera di vecchiaia dell'AVS.

Art. 41 cpv. 2 (nuovo) 2

Se vi sono più responsabili, essi rispondono solidalmente per quanto riguarda i diritti di regresso dell'assicurazione.

Art. 42 cpv. 2 2 Tuttavia, se riduce le prestazioni conformemente all'articolo 37 capoversi 2 e 3 o all'articolo 39 perché il danno è stato causato da un comportamento colpevole

23 24 25 26

RS 832.10 Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 832.20 Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1835

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

dell'assicurato, l'assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dai terzi, eccedano il danno corrisponde nte.

Art. 44

Limitazione del diritto di regresso

1

L'assicuratore può far valere un diritto di regresso nei confronti del coniuge dell'assicurato, dei suoi ascendenti e discendenti e delle persone viventi con lui in comunione domestica, solo se queste persone hanno provocato l'infortunio intenzionalmente o per negligenza grave.

2 La stessa limitazione vale per il diritto di regresso, derivante da un infortunio professionale, contro il datore di lavoro, i suoi familiari e dipendenti.

8. Legge federale del 19 giugno 199227 sull'assicurazione militare Ingresso visti gli articoli 18 capoverso 2, 20, 22bis capoverso 6, 27quinquies capoverso 1 e 34bis della Costituzione federale28, ...

Art. 29 cpv. 3 e 3 bis (nuovo) 3

Sull'indennità giornaliera devono essere pagati i contributi: a.

all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

b.

all'assicurazione per l'invalidità;

c.

all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile;

d.

se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

3bis

Questi contributi sono a carico, in parti uguali, dell'assicurato e dell'assicurazione militare.

Art. 43 cpv. 1

1

Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica le rendite di durata indeterminata accordate agli assicurati che non hanno ancora raggiunto i 65 anni, nonché le rendite dei coniugi e degli orfani degli assicurati deceduti che, al momento dell'adeguamento, non avevano ancora raggiunto i 65 anni.

27 28

RS 833.1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 59 capoversi 4 e 5, 60, 68 capoversi 1 e 3 e 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1836

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 47 cpv. 1 1

Dal momento in cui l'assicurato invalido ha compiuto i 65 anni, la rendita d'invalidità accordatagli per un periodo indeterminato è versata come rendita di vecchiaia calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).

Art. 51 cpv. 4 4 Se un assicurato, che beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare, muore dopo aver raggiunto i 65 anni, è determinante per il calcolo della rendita per superstiti il guadagno annuo che serviva da base al calcolo della rendita d'invalidità. Se un assicurato, che non beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare, muore dopo aver raggiunto i 65 anni, è determinante per il calcolo della rendita per superstiti un guadagno corrispondente al 20 per cento del guadagno massimo assicurato.

Art. 67 cpv. 2 (nuovo) e 3 2

Se vi sono più responsabili, essi rispondono solidalmente per quanto riguarda i diritti di regresso dell'assicurazione.

3

Ex cpv. 2

Art. 68 cpv. 2 2 Tuttavia, se riduce le sue prestazioni secondo l'articolo 65, l'assicurazione militare è surrogata nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo di tempo dal terzo, superino il danno corrispondente.

9. Legge del 25 giugno 1982 29 sull'assicurazione contro la disoccupazione Ingresso visti gli articoli 34ter capoverso 1 lettere a ed e nonché 34novies della Costituzione federale30, ...

Art. 2 cpv. 1 lett. a e 2 lett. f (nuova) 1 È tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) colui che:

a.

29 30

è assicurato nell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ed è tenuto a pagare i contributi per il reddito di un'attività dipendente; RS 837.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 110 capoversi 1 lettere a e c e 114 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1837

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

2

Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi: f.

le persone assicurate conformemente all'articolo 2 della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 8 cpv. 1 lett. d 1

L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se: d.

ha terminato la scuola dell'obbligo e non ha raggiunto l'età pensionabile ai sensi dell'articolo 21 LAVS né percepisce ancora una rendita intera di vecchiaia anticipata dell'AVS.

Art. 18 cpv. 5 (nuovo) 5 Per gli assicurati che beneficiano di una mezza rendita di vecchiaia anticipata dell'AVS, il diritto all'indennità corrisponde al massimo a un'idoneità al collocamento del 66 per cento.

Art. 22a cpv. 2 2

La cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi del lavoratore all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, all'assicurazione per l'invalidità e all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro. Il Consiglio federale può disciplinare la procedura in deroga alle disposizioni della LAVS.

10. Legge federale del 24 giugno 1977 31 sull'assistenza Ingresso visto l'articolo 48 della Costituzione federale 32, ...

Art. 3 cpv. 2 lett. b 2

Non sono prestazioni assistenziali: b.

31 32

i contributi minimi alle assicurazioni obbligatorie che un ente pubblico deve prestare in luogo degli assicurati, a eccezione di quelli dovuti all'AVS/AI/ IPG;

RS 851.1 Questa disposizione corrisponde all'articolo 115 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1838

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

11. Legge federale dell'11 aprile 188933 sulla esecuzione e sul fallimento Ingresso visto l'articolo 64 della Costituzione federale 34, ...

Art. 219 cpv. 4 4

I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento: Prima classe a.

I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro per i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro e i crediti per la restituzione di garanzie.

b.

I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 198135 sull'assicurazione infortuni come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.

c.

I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d'assistenza in virtù del diritto di famiglia sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

Seconda classe a.

I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.

Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l'autorità parentale o entro l'anno della cessazione della stessa.

33 34 35

RS 281.1 Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 832.20

1839

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

b.

I crediti per contributi giusta la legge federale del 20 dicembre 194636 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la legge federale del 19 giugno 195937 sull'assicurazione per l'invalidità, la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, la legge federale del 25 settembre 195238 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e la legge federale del 25 giugno 198239 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

c.

I crediti per premi e partecipazione alle spese dell'assicurazione malattie sociale.

d.

I contributi alla cassa di compensazione per gli assegni familiari.

Disposizione transitoria nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS I privilegi contenuti nel diritto vigente (art. 146 e 219) continuano a valere se il fallimento è stato dichiarato, il pignoramento eseguito o la moratoria concordata prima dell'entrata in vigore della presente legge.

1976

36 37 38 39

RS 831.10 RS 831.20 RS 834.1 RS 837.0

1840