Termine di referendum: 20 aprile 2000

Legge sui rapporti fra i Consigli Miglioramento della capacità d'esecuzione delle misure della Confederazione Modifica del 22 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 15 febbraio 1999 1; visto il parere del Consiglio federale del 31 marzo 1999 2, decreta: I La legge sui rapporti fra i Consigli3 è modificata come segue: Ingresso ...

visti gli articoli 64bis, 85 numero 1, 10 e 11, 93 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale4, ...

Art. 43 cpv. 2 bis 2bis

Il Consiglio federale si pronuncia inoltre sull'attuazione delle leggi e dei decreti fedrali proposti. Specifica segnatamente in quale modo è stata esaminata la capacità d'esecuzione di un disegno, chi è responsabile dell'esecuzione, se e in quale modo gli organi incaricati dell'esecuzione sono stati sentiti, quali costi d'esecuzione devono essere assunti dai Cantoni e dai Comuni e in quale modo sono considerate e valutate le esperienze fatte in materia di esecuzione.

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FF 1999 2375 FF 1999 2927 RS 171.11 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123, 160, 167, 169 cpv. 1, 173 cpv. 2 e 192 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1999-6346

Rapporti fra i Consigli. LF

Art. 47a (inserire tra l'art. 47 e l'art. 47 bis) 1 Nel caso di un'ordinanza da eseguire in ampia misura fuori dell'Amministrazione federale, la commissione competente può esigere che il Consiglio federale le sottoponga il disegno per consultazione.

2 L'adozione o la modifica di una tale ordinanza dev'essere annunciata all'Assemblea federale, per quanto non sia emanata in congiunzione diretta con un atto legislativo dell'Assemblea federale.

3

Le commissioni hanno il diritto di consultare gli atti essenziali, per quanto gli stessi non servano alla decisione interna del Consiglio federale.

Art. 47bis cpv. 1bis 1bis Per esaminare la fattibilità delle misure proposte, le commissioni possono invitare ad esprimersi i Cantoni e altre cerchie interessate.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

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Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del termine di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 11 gennaio 2000 5 Termine di referendum: 20 aprile 2000 1238

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