Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Modifica del 6 luglio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi allegato al decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 19991, sono dichiarate d'obbligatorietà generale 2: Art. 17 cpv. 1

Salario

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o aprile 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2000 e ha effetto sino al 30 settembre 2001.

6 luglio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 2

FF 1999 8667 e 8668 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

2000-1438

3437