Decreto federale concernente i progetti di costruzione e l'acquisto di fondi e immobili nel settore dei PF

Disegno

(Programma edilizio 2001 del settore dei PF) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2000 1, decreta:

Art. 1

Credito d'impegno

Al Consiglio federale è stanziato, sotto forma di credito collettivo, un credito d'impegno pari a 114 400 000 franchi per i progetti elencati in allegato.

Art. 2

Trasferimenti all'interno del credito d'impegno

1

Il Consiglio dei PF, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, può effettuare trasferimenti di lieve entità all'interno del credito d'impegno complessivo.

2

I crediti di pagamento sono iscritti nel preventivo annuo.

Art. 3

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà al referendum.

2149

1

FF 2000 3357

3388

2000-1171

Programma edilizio 2001 del settore dei PF

Allegato

Elenco dei crediti d'opera Quota del credito d'impegno non sottoposta al freno alle spese a. Progetti che superano i 10 milioni di franchi Modifica di progetto Quartiere Nord (credito aggiuntivo) Politecnico federale di Losanna (PFL) (Progetto n. 3419.163)

13 600 000

Totale

13 600 000

b. Progetti inferiori ai 10 milioni di franchi Progetti secondo l'elenco delle opere di cui al numero 4 del programma edilizio 2001 del settore dei PF Totale

100 800 000

Somma complessiva del credito d'impegno

114 400 000

3389