Termine di referendum: 20 aprile 2000

Legge federale sulla deducibilitā fiscale delle retribuzioni corruttive del 22 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 29 gennaio 19971 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 22 ottobre 19972, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta č modificata come segue: Ingresso ...

visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale4, ...

Art. 27 cpv. 3 3

Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

Art. 59 cpv. 2 2

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

1 2 3 4

FF 1997 II 852 FF 1997 IV 1072 RS 642.11 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1999-6350

87

Deducibilitā fiscale delle retribuzioni corruttive

II La legge federale del 14 dicembre 19905 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni č modificata come segue: Ingresso ...

visto l'articolo 42quinquies della Costituzione federale6, ...

Art. 10 cpv. 1bis 1bis Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

Art. 25 cpv. 1bis 1bis Gli

oneri consentiti dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

III

1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 11 gennaio 20007 Termine di referendum: 20 aprile 2000 1602

5 6 7

88

RS 642.14 Questa disposizione corrisponde all'articolo 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

FF 2000 87