Decreto federale Disegno sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2001-2003 del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale; visti gli articolo 7 e 9 della legge federale del ... 1 sulla promozione delle esportazioni, decreta:

Art. 1 Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2001-2003 č stanziato un limite di spesa di 40,8 milioni di franchi.

Art. 2 Per il finanziamento delle misure di ristrutturazione secondo l'articolo 9 della legge per gli anni 2001-2004 č stanziato un credito quadro di 3,6 milioni di franchi.

Art. 3 1

Il presente decreto non sottostā al referendum.

2

Entra in vigore simultaneamente alla legge federale del ... sulla promozione delle esportazioni.

2057

1

FF 2000 1904

2000-0541

1907