Codice delle obbligazioni

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 110 e 122 della Costituzione federale; visto il rapporto dell'8 maggio 2000 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale1; visto il parere del Consiglio federale del ... 2, decreta: I Il Codice delle obbligazioni 3 è modificato come segue: Art. 343 cpv. 2 I Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro, il cui valore litigioso non superi trentamila franchi; il valore litigioso è determinato dall'ammontare della domanda, indipendentemente dalle conclusioni riconvenzionali.

2

II Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del termine di referendum o accettato che sia in votazione popolare.

Minoranza

(Baumann J. Alexander, Baader Caspar, Dreher, Schlüer, Stamm, Vallender)

Non entrare in materia 2152

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FF 2000 3079 FF 2000 ...

RS 220

2000-1021

3085