00.066 Messaggio concernente il protocollo aggiuntivo n. 6 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 23 agosto 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente il Protocollo aggiuntivo n. 6 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, firmato a Strasburgo il 21 ottobre 1999.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 agosto 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2000-1104

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Messaggio 1

Parte generale

1.1

Navigazione svizzera sul Reno

La normativa internazionale relativa alla navigazione sul Reno si fonda sulla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno (Atto di Mannheim) del 17 ottobre 1868 nella sua versione del 20 novembre 1963 (RS 0.747.224.10). L'Atto contiene i principi fondamentali della libertà di navigazione (incluso il divieto di prelevare tasse basate unicamente sulla navigazione) e l'unità del regolamento renano. L'Atto di Mannheim garantisce la libertà della navigazione anche ai navigli di tutti gli Stati membri sino al mare.

Il campo di applicazione dell'Atto di Mannheim si estende dal «Mittlere Brücke» a Basilea sino al mare aperto.

La Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCR), organizzazione internazionale con sede a Strasburgo, vigila sul rispetto dei principi dell'Atto di Mannheim e sullo sviluppo del regolamento renano. Inoltre emana regole tecniche e di polizia della navigazione per il mantenimento della sicurezza della navigazione sul Reno. Da qualche tempo la CCR legifera sempre più anche nell'ambito della protezione dell'ambiente.

Il regolamento renano disciplina, nelle prescrizioni di polizia della navigazione, anche le sanzioni contro le infrazioni indipendentemente dalla legislazione nazionale.

Ad esempio, un battelliere svizzero che violasse talune prescrizioni di polizia della navigazione a Colonia sarà deferito a un tribunale di questa città esclusivamente sulla base del regolamento renano.

Sono membri della CCR, oltre alla Svizzera, la Germania, il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi. Ad eccezione della Svizzera tutti i membri della CCR appartengono all'UE. Grazie al principio dell'unanimità che vige nella CCR, la Svizzera può decidere a parità di diritti in questa vecchia Organizzazione europea. L'interesse della Svizzera per una CCR influente è evidente.

Gli interessi svizzeri nell'ambito della CCR sono rappresentati dal DFAE (Direzione del diritto internazionale pubblico) e dal DATEC (Ufficio federale delle acque e della geologia).

2

Parte speciale

2.1

Protocollo aggiuntivo n. 6 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno

Il Protocollo aggiuntivo n. 6 è stato firmato a Strasburgo il 21 ottobre 1999 dai rappresentanti degli Stati membri in occasione della sessione autunnale della CCR.

Il testo dell'articolo 32 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, nella versione del suo Protocollo aggiuntivo n. 3 del 17 ottobre 1979, è modificato dal Protocollo aggiuntivo n. 6.

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Il considerando introduttivo prevede chiaramente che si dovrà tenere conto dell'evoluzione del sistema di repressione nei diversi Stati contraenti. Pertanto il massimo delle sanzioni applicabili nell'ambito del regolamento renano, in particolare in caso di violazione di disposizioni sulla protezione dell'ambiente, si accosta a quello contemplato dalle legislazioni nazionali corrispondenti.

Nel settore della protezione dell'ambiente le norme penali nazionali contro le infrazioni sono state effettivamente inasprite negli ultimi anni. Siccome alla navigazione sul Reno sono applicabili soltanto le prescrizioni della CCR, tale evoluzione non ha alcuna incidenza sulla navigazione renana. Conformemente a quanto auspicato dagli Stati membri, il Protocollo aggiuntivo n. 6 reprime severamente le infrazioni alle prescrizioni di polizia della navigazione. La nozione di infrazione va intesa in senso lato, poiché include le infrazioni contro ogni prescrizione della CCR.

L'attuale articolo 32 dell' Atto di Mannheim è sostituito dall'articolo 1.

L'articolo 32 fissa sanzioni uniformi per le infrazioni alle prescrizioni di polizia della navigazione. Nella vigente versione1 la multa massima ammonta a 2500 in diritti di prelievo speciali (DPS). Ciò corrisponde, per un corso medio di 2 franchi, a un importo massimo di 5000 franchi.

Questo importo è oggi ritenuto troppo esiguo. Le infrazioni alle prescrizioni vanno punite adeguatamente. Ciò vale non solo per le infrazioni delle prescrizioni di protezione dell'ambiente e di mantenimento dell'ordine e della sicurezza della navigazione sul Reno, ma anche, ad esempio, per le infrazioni in materia di equipaggio. Qualora disattendendo tali prescrizioni un proprietario di battello realizzasse un risparmio superiore alla multa comminata, la sanzione non adempirebbe più il suo scopo. Di conseguenza, gli Stati membri della CCR hanno deciso di aumentare sostanzialmente l'importo massimo della multa.

Si sono pertanto accordati di portare l'importo massimo a 25 000 Euro o al controvalore nella moneta nazionale dello Stato di cui l'amministrazione pronuncia la sanzione o del quale è adito il tribunale.

Il corso dell'Euro, come quello di qualsiasi altra divisa, è fissato quotidianamente e subisce talune fluttuazioni. Attualmente il corso medio per un Euro è di circa 1.60
franchi. Pertanto il nuovo tetto massimo della multa si situa intorno ai 40 000 franchi.

L'auspicato avvicinamento tra il regime delle sanzioni renane e il regime delle sanzioni nazionali è stato raggiunto con il Protocollo aggiuntivo. Inoltre, l'aumento dell'importo massimo delle multe dovrebbe far diminuire il numero delle violazioni gravi alle norme della navigazione sul Reno.

Nel nuovo articolo 32 si è rinunciato a prevedere una multa minima e un sistema di conversione nella moneta nazionale. Le indicazioni sulla conversione della moneta nazionale sono superflue poiché il corso dell'Euro è fissato e pubblicato giornalmente come quello delle altre divise.

1

L'articolo 32 dell'Atto di Mannheim è già stato modificato dal Protocollo aggiuntivo n.3 del 17 ottobre 1979 (RU 1982 1810). Il rapporto franco-oro era allora stato sostituito come unità di conto dai diritti di prelievo speciali e, simultaneamente, l'importo massimo equivalente di 800 franchi era stato portato a circa 5300 franchi.

4225

L'articolo 2 prevede che il Protocollo aggiuntivo sia sottoposto a ratifica. Esso disciplina le relative modalità e designa il Segretario generale della CCR come depositario.

L'articolo 3 dispone che il Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente il deposito del quinto strumento di ratifica.

Infine, secondo l'articolo 4 il Protocollo aggiuntivo è redatto in un solo esemplare nelle lingue tedesca, francese e olandese, ciascuno testo facente fede.

2.2

Valutazione della modifica

La modifica introdotta con il Protocollo aggiuntivo n. 6 non contrasta con i principi fondamentali dell'Atto di Mannheim. Quest'ultimo infatti è adeguato all'evoluzione dei regolamenti nazionali in materia di sanzioni verificatasi dall'ultima modifica.

Le infrazioni alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente saranno così severamente sanzionate sul Reno analogamente a quanto avviene negli Stati membri. Lo scopo specifico del Protocollo aggiuntivo n. 6 dovrebbe pertanto poter essere raggiunto.

2.3

Risultato della procedura preliminare

I Cantoni rivieraschi interessati di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia nonché l'Associazione svizzera di navigazione e d'economia portuale (ASN), in quanto gruppo interprofessionale di armatori e di gestori di impianti di manutenzione, approvano il Protocollo aggiuntivo n. 6.

3

Ripercussioni

L'adozione del Protocollo aggiuntivo n. 6 non comporta oneri finanziari né ripercussioni sull'effettivo del personale federale. Non ha conseguenze economiche per la Confederazione e per i Cantoni.

Le multe saranno, come precedentemente, inflitte e riscosse dai tribunali dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia sulla base di una denuncia da parte della Direzione della navigazione renana di Basilea (Rheinschiffahrtsdirektion Basel).

4

Programma di legislatura

Il presente messaggio non figura nel programma di legislatura 1995-1999 poiché a quell'epoca non era ancora chiaro se potesse essere trattato in procedura semplificata dal nostro Collegio.

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5

Rapporto con il diritto europeo

L'Atto di Mannheim è la base del regolamento internazionale del Reno. Il Protocollo aggiuntivo n. 6 contiene una modifica necessaria di questo regolamento.

6

Basi legali

In virtù dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) spetta alla Confederazione concludere trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'approvazione spetta all'Assemblea federale.

Il Protocollo aggiuntivo n. 6 non è limitato nel tempo né denunciabile unilateralmente, pertanto adempie le condizioni dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 1 Cost. Sottostà pertanto al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

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