00.070 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 2000 e Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la Comunità europea dall'altra, riguardante il Protocollo n. 2 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 30 agosto 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 2000 proponendovi di prenderne atto e di accettare il decreto federale che approva dette misure.

Nel contempo vi sottoponiamo per approvazione un messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la Comunità europea dall'altra, riguardante il Protocollo n. 2 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 agosto 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4324

2000-1839

Compendio 1. Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 2000 In virtù della legge sulla tariffa delle dogane e della legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati, l'Esecutivo presenta alle Camere federali il suo 21° rapporto semestrale sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano rimanere in vigore, essere completate o modificate.

Durante l'ultimo semestre il Consiglio federale ha messo in vigore le seguenti misure.

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane A seguito della decisione di esentare dal dazio i pesci d'acqua dolce nel quadro dell'AELS, sono state soppresse anche le aliquote che gravano l'importazione di questi prodotti provenienti dai Paesi con i quali abbiamo concluso accordi di libero scambio (esclusa l'UE).

Il 1° gennaio 1998 è entrata in vigore per la Svizzera la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Di conseguenza è stata adeguata la nomenclatura doganale utilizzata nell'accordo economico Svizzera-CEE nonché ripristinata la regolamentazione della concessione accordata in virtù della voce 2107.16 della tariffa applicabile prima dell'entrata in vigore della Convenzione citata.

Riducendo fortemente l'aliquota che grava il grano duro, è stato possibile compensare parzialmente la soppressione dei contributi all'esportazione per la semola di grano duro. Questa misura soddisfa una vecchia richiesta degli agricoltori svizzeri.

I contingenti di taluni prodotti che la Comunità europea e la Svizzera hanno convenuto di importare nel 1995 in franchigia doganale a seguito dell'adesione all'Unione europea dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, sono stati riconfermati nel 2000 per la quinta volta. All'importazione in Svizzera, la franchigia doganale favorisce essenzialmente le limonate, le piume d'oca d'origine animale e il tabacco.

All'esportazione nella CE, sono esonerati dalle aliquote di dazio la pectina, gli estratti di caffè e di tè, i prodotti alimentari trasformati non contenenti prodotti agricoli di base. Questi contingenti garantiscono il mantenimento del grado di liberalizzazione raggiunto dalla Svizzera e dai suoi tre ex partner dell'AELS.

Misure fondate sulla legge federale sull'importazione
e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati Sono stati soppressi i contributi all'esportazione per la semola di grano duro contenuta nei prodotti agricoli trasformati (soprattutto le paste) ma rimangono ancora i contributi per i prodotti agricoli la cui quota importata è minima (come il latte) e sono contenuti nei prodotti trasformati esportati.

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2. Messaggio e decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la Comunità europea dall'altra, riguardante il Protocollo n. 2 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea Il decreto federale concernente il Protocollo n. 2 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea è proposto per adozione in un messaggio separato.

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Rapporto Secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10) e dell'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72), il nostro Collegio presenta all'Assemblea federale un rapporto semestrale sulle misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dalle leggi citate.

Il presente rapporto espone le misure da noi approvate ed entrate in vigore nel corso del primo semestre 2000 nonché, per lo stesso periodo, le quote sottoposte a contingenti tariffali o le nuove ripartizioni nel tempo fissate nei settori di competenza delegata.

L'Assemblea federale decide se tali misure, sempre che non siano già state abrogate, debbano rimanere in vigore, essere completate o modificate.

1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane (LTD) (RS 632.10)

1.1

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (RS 632.319) Modifica del 12 gennaio 2000 (RU 2000 270)

Il 13 novembre 1998 il Consiglio federale ha stabilito che la Svizzera avrebbe rinunciato, nel quadro dell'AELS, alla clausola d'eccezione di cui al Protocollo d'emendamento del 14 giugno 1989 (FF 1990 I 395) sulle importazioni di pesce d'acqua dolce in Svizzera dopo il 1° luglio 1990 e che avrebbe eliminato, a partire da quella data, le aliquote che gravano l'importazione di pesce d'acqua dolce. Simultaneamente l'ex Ufficio federale degli affari economici esterni è stato autorizzato a rinunciare, nel quadro dei Comitati misti, alle clausole d'eccezione concernenti i pesci d'acqua dolce che figurano, a favore della Svizzera, negli accordi conclusi dall'AELS con gli Stati terzi.

Al termine del 1° semestre 2000 dette clausole erano state soppresse, nell'ambito del Comitato misto, negli accordi AELS con l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia. L'ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) è stata adeguata di conseguenza.

Nel corso degli anni 2000 e 2001 si procederà, nel quadro dei Comitati misti dei rimanenti dieci partner di libero scambio, alla soppressione della clausola d'eccezione a favore della Svizzera concernente i pesci d'acqua dolce. Visto il debole volume del commercio in questione e per ragioni di risparmio amministrativo, sono state apportate in anticipo e messe in vigore assieme il 1° febbraio 2000 le relative modifiche al diritto nazionale.

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L'articolo 1 dell'allegato 2 al Protocollo relativo all'Accordo tra il Governo Svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer, sancisce che la Svizzera estende il trattamento applicato alle importazioni provenienti dai Paesi dell'AELS in particolare ai prodotti menzionati nel capitolo 3 SA provenienti da dette Isole. Il 1° gennaio 1999 si è omesso di includere i pesci d'acqua dolce provenienti dalle Isole Färöer nella franchigia di dazio che entrava in vigore a quella data.

La presente modifica d'ordinanza ripara ora a questa omissione (allegato 1).

1.2

Trasposizione del n. 2107.16 della tariffa d'uso delle dogane 1959 nella tariffa d'uso 1986

Il 1° gennaio 1988 è entrata in vigore per la Svizzera la Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11). L'adozione del sistema armonizzato (SA) implicava l'adeguamento della nomenclatura doganale che figurava in tutta una serie di accordi economici internazionali. Il Comitato misto Svizzera-CEE non ha tuttavia mai preso la decisione di adeguare l'accordo di libero scambio del 1972 (RS 0.632.401) poiché le due parti intendevano prendere in considerazione anche le modifiche del SA intervenute nel 1992 e nel 1996.

Da quando la Svizzera ha adeguato la sua tariffa doganale al SA, una concessione consentita in un primo tempo dalla Svizzera nel Protocollo n. 2 non è stata accordata alla CE, ciò che non era corretto. Si tratta del vecchio n. 2107.16 «grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili». In occasione dell'introduzione del SA, i prodotti corrispondenti a questo numero della tariffa sono stati riuniti, con alcuni prodotti del vecchio n. 2107.70 in una nuova posizione indicata con il n. 1904.9090 (attualmente 1904.9099). Siccome il vecchio n.

2107.16 non presentava alcuna indicazione del volume commerciale, in base alla prassi usuale è stata applicata la tariffa del vecchio n. 2107.70 (44 franchi + elemento mobile, al massimo franchi 126,70 per 100 kg lordi). La CE non ha tuttavia perso il diritto di rivendicare, in virtù dell'accordo di libero scambio, il trattamento preferenziale per i prodotti indicati con il vecchio n. 2107.16.

Per rimettere in vigore questa concessione contrattuale nei confronti della CE, abbiamo quindi modificato l'ordinanza sul libero scambio. Visto il volume insignificante del commercio in questione, non si giustificava la suddivisione dell'attuale numero di tariffa 1904.9099, per cui è stata ristabilita la posizione previgente «grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili».

La concessione originale è stata ripristinata anche nei confronti degli Stati membri dell'AELS, in virtù dell'articolo 21 capoverso 1 lettera d della Convenzione del 4 gennaio 1960 che istitutiva l'Associazione europea di libero scambio (AELS), secondo cui le concessioni consentite ad altri partner di libero scambio
per le merci menzionate nei capitoli I o II dell'allegato D alla Convenzione devono essere estese anche agli Stati membri dell'AELS. Il prodotto interessato figura nel capitolo I dell'allegato D.

La concessione in questione deve essere estesa ai 14 Stati dell'Europa centrale e orientale e del bacino del Mediterraneo con i quali i Paesi dell'AELS hanno concluso accordi di libero scambio. Secondo il Protocollo A (prodotti agricoli trasformati) 4328

i partner hanno diritto alla parità di trattamento con la CE per i prodotti menzionati nella tabella svizzera del Protocollo A. La voce 1904.9099 figura in detta tabella.

Si rende dunque necessaria la modifica dei seguenti atti normativi:

1.2.1

Ordinanza del 18 ottobre 1989 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE (O sul libero scambio) (RS 632.421.0) Modifica del 29 marzo 2000 (allegato 2) (RU 2000 1018)

1.2.2

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (RS 632.319) Modifica del 29 marzo 2000 (allegato 3) (RU 2000 1017)

1.3

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) (RS 916.01) Modifica del 13 dicembre 1999 (RU 1999 3622)

Come compensazione parziale per la soppressione della semola di grano duro nella lista dei prodotti di base per i quali era concesso un contributo all'esportazione, l'aliquota gravante la semola di grano duro è stata ridotta da 4,53 franchi a 1,00 franco per 100 kg lordi. Tale riduzione di 3,53 franchi per 100 kg lordi garantisce la competitività internazionale dei produttori svizzeri.

Essa soddisfa in parte la mozione 99.3247 del 19 marzo 1999 «Prodotti agricoli trasformati», Commissione 99.028-CN del 19 maggio 1999 consentendo di aumentare i contributi all'esportazione di altri prodotti di base svizzeri (allegato 4).

Modifica del 14 febbraio 2000 (RU 2000 620) A seguito dello scarso raccolto pataticolo del 1999, le imprese commerciali e le industrie di trasformazione hanno faticato a procurarsi la materia prima di cui abbisognavano. L'analisi delle scorte e la valutazione dei quantitativi necessari fino al nuovo raccolto hanno rivelato una penuria di patate da tavola e di patate destinate alla trasformazione. Per garantire l'approvvigionamento del mercato il contingente doganale fissato nell'allegato 4 numero 7 dell'OIAgr (Organizzazione del mercato: patate, inclusi tuberi di patate e prodotti a base di patate) è stato portato da 22 250 a 48 000 t per l'anno 2000 (allegato 6).

4329

Modifica del 17 dicembre 1999 (RU 2000 180) Fondandosi sull'articolo 42 della legge sull'agricoltura (RS 910.1) e sull'ordinanza concernente l'importazione di burro, l'Ufficio federale dell'agricoltura fissa il contingente tariffale di burro e di altre materie grasse del latte (Organizzazione del mercato dei latticini) e la sua ripartizione. Il 17 dicembre 1999 l'UFAG ha fissato a 1100 t il contingente tariffale di burro importato necessario per l'anno 2000 (allegato 7).

1.4

Ordinanza del 13 dicembre 1999 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 (RS 632.422.0; RU 2000 613)

Il 1° gennaio 1995 l'Austria, la Svezia e la Finlandia sono uscite dall'AELS per aderire all'UE. Questo cambiamento di situazione avrebbe causato una flessione del libero scambio poiché taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati sono oggetto di uno scambio in franchigia doganale nel quadro dell'AELS più esteso di quello praticato tra la Svizzera e la CE. Per ovviare a tale situazione la CE e la Svizzera hanno convenuto per i prodotti di maggiore rilevanza che sono ammessi in franchigia doganale nel quadro dell'AELS senza peraltro essere oggetto di una liberalizzazione nel traffico Svizzera-CE, di mantenere la franchigia doganale autonoma nel quadro dei flussi economici precedenti tra la Svizzera e i tre Paesi che hanno aderito all'UE. Per quanto riguarda i prodotti comunitari tali misure si riferiscono alle piume delle specie utilizzate per l'imbottitura, alle bevande non alcoliche, alle sigarette contenenti tabacco e al tabacco da fumo.

Siccome non è sinora stata trovata una soluzione contrattuale, la CE e la Svizzera hanno convenuto di prorogare per tutto il 2000 i contingenti doganali autonomi esenti da dazio istituiti nel 1995 (FF 1995 IV 414) e prorogati nel 1996 (FF 1996 IV 1072) (allegato 2), nel 1997 (FF 1997 IV 6087), nel 1998 (FF 1998 3554) e nel 1999 (FF 1999 7667 (allegato 8).

Modifica del 13 marzo 2000 (RU 2000 839) Dal 1° aprile 2000 è provvisoriamente in vigore l'Accordo del 17 marzo 2000 in forma di scambio di lettere tra la Svizzera e la CE riguardante taluni prodotti agricoli trasformati. Con ciò viene risolto un problema commerciale provocato dal notevole aumento delle esportazioni svizzere di gazose verso l'UE, comprese le acque minerali e le acque con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate.

Nello stesso tempo sono stati aumentati i contingenti tariffali di taluni prodotti (ad es. estratti di caffè e bevande non alcoliche) esenti da dazio (allegato 9).

I motivi che giustificano l'applicazione provvisoria di questo accordo sono esposti in un messaggio separato.

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Misure fondate sulla legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72)

Ordinanza del 18 ottobre 1995 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.723) Modifica del 13 dicembre 1999 (RU 1999 3579) Con il sistema di compensazione dei prezzi introdotto nel 1976 allo scopo di attenuare la differenza dei prezzi dei prodotti di base contenuti nei prodotti agricoli trasformati («Schoggigesetz»), conseguenze della politica agricola svizzera e della politica comune dell'UE, e con la riduzione dei contributi all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati fissati nel corso dell'Uruguay Round del GATT al 36 per cento in sei anni, ossia 114,9 milioni di franchi a partire dal 2000, è stato abolito il contributo all'esportazione per la semola di grano duro. I fondi così liberati potranno essere utilizzati soltanto per i prodotti agricoli di base la cui quota alle importazioni è minima (ad es. il latte) (allegato 5).

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