Termine di referendum: 7 aprile 2001 (1° giorno lavorativo: 9 aprile 2001)
Codice delle obbligazioni (CO) (Valore nominale minimo delle azioni) Modifica del 15 dicembre 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'11 settembre 2000 1 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del 13 giugno 2000 2, decreta: I Il Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 3 è modificato come segue: Art. 622 cpv. 4 4
Il valore nominale dell'azione non può essere inferiore a 1 centesimo.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000
Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000
La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 28 dicembre 2000 4 Termine di referendum: 7 aprile 2001
1 2 3 4
FF 2000 4798 FF 2000 3765 n. 2.2.1 RS 220 FF 2000 5351
2000-2293
5351