Termine di referendum: 7 aprile 2001 (1° giorno lavorativo: 9 aprile 2001)

Codice delle obbligazioni (CO) (Valore nominale minimo delle azioni) Modifica del 15 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'11 settembre 2000 1 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del 13 giugno 2000 2, decreta: I Il Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 3 è modificato come segue: Art. 622 cpv. 4 4

Il valore nominale dell'azione non può essere inferiore a 1 centesimo.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 28 dicembre 2000 4 Termine di referendum: 7 aprile 2001

1 2 3 4

FF 2000 4798 FF 2000 3765 n. 2.2.1 RS 220 FF 2000 5351

2000-2293

5351