Traduzione 1

Allegato 5

Raccomandazione (n. 189) concernente le condizioni generali per favorire la creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e quivi riunita il 2 giugno 1998 per la sua 86 a sessione; riconoscendo il bisogno di promuovere il benessere economico, sociale e spirituale e lo sviluppo dell'individuo, della famiglia, delle comunità e delle nazioni; consapevole dell'importanza della creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese; ricordando la risoluzione relativa alla promozione delle piccole e medie imprese, adottata nel 1986 dalla Conferenza internazionale del lavoro in occasione della sua 72a sessione, nonché delle conclusioni contenute nella risoluzione sulle politiche dell'impiego in un'economia globalizzata, adottata dalla Conferenza nel 1996, in occasione della sua 83a sessione; osservando che le piccole e medie imprese, in quanto fattore determinante della crescita e dello sviluppo economici, sono sempre più spesso all'origine della maggior parte degli impieghi creati al mondo, e possono contribuire all'avvento di un clima propizio all'innovazione e all'imprenditorialità; apprezzando l'importanza particolare accordata agli impieghi produttivi, durevoli e di qualità; riconoscendo che le piccole e medie imprese offrono alle donne e ad altri gruppi tradizionalmente svantaggiati la possibilità di accedere, nelle condizioni migliori, a impieghi produttivi, durevoli e di qualità; persuasa che la promozione del rispetto della Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio, 1930, della Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, della Convenzione concernente il diritto d'organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949, della Convenzione sulla parità di remunerazione, 1951, della Convenzione sulla soppressione del lavoro forzato, 1957, e della Convenzione concernente la discriminazione (nell'impiego e nella professione), 1958, favorirà la creazione di impieghi di qualità nelle piccole e medie imprese e, in particolare, che la promozione del rispetto della Convezione e della Raccomandazione sull'età minima, 1973, sarà di valido aiuto ai Membri nei loro sforzi volti all'abolizione del lavoro dei fanciulli; persuasa inoltre che l'adozione di nuove disposizioni relative alla creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese, da esaminare congiuntamente a: a)

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le disposizioni pertinenti di altre convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro come, eventualmente, la Convenzione e la Raccomandazione concernenti la politica dell'impiego, 1964, e la Raccomandazione sulla poli-

Dal testo originale francese.

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Condizioni generali per favorire la creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese

tica dell'impiego (disposizioni complementari), la Raccomandazione sulle cooperative (Paesi in sviluppo), 1966, la Convenzione e la Raccomandazione concernenti la valorizzazione delle risorse umane, 1975, e la Convenzione e la Raccomandazione relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, 1981; b)

altre iniziative dell'OIL volte a promuovere il ruolo delle piccole e medie imprese nella creazione di impieghi durevoli e ad incoraggiare l'attuazione adeguata e congiunta della protezione sociale, inclusi programmi come «Gestite meglio la vostra azienda» e simili, nonché i lavori del Centro internazionale di formazione dell'OIL in materia di formazione e di sviluppo delle qualificazioni,

offrirà orientamenti preziosi ai Membri al fine di elaborare e attuare strategie di creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese; avendo deciso di adottare diverse proposte relative alle condizioni generali per stimolare la creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese, questione che è elencata al quarto punto dell'ordine del giorno della sessione; avendo deciso che queste proposte prenderanno la forma di una raccomandazione, adotta addì diciassette giugno millenovecentonovantasette la raccomandazione qui appresso, denominata Raccomandazione concernente la creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese, 1998,

I. Definizione, scopo e campo d'applicazione 1. I Membri devono definire, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le piccole e medie imprese secondo criteri appropriati, tenendo conto delle condizioni socioeconomiche nazionali, essendo inteso che tale flessibilità non deve impedire ai Membri di adottare definizioni comuni in vista della compilazione e dell'analisi dei dati.

2. I Membri devono prendere provvedimenti appropriati, adeguati alle condizioni nazionali e compatibili con la prassi nazionale, in vista di riconoscere e di promuovere il ruolo fondamentale che le piccole e medie imprese possono svolgere in materia di: a)

promozione del pieno impiego, produttivo e liberamente scelto;

b)

estensione delle possibilità di esercitare un'attività remunerata e generatrice di profitto, che conduca a un impiego produttivo e durevole;

c)

crescita economica durevole e capacità di reagire con flessibilità ai cambiamenti;

d)

maggiore partecipazione economica dei gruppi sociali svantaggiati ed emarginati;

e)

incremento del risparmio e degli investimenti nel Paese;

f)

formazione e valorizzazione delle risorse umane;

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Condizioni generali per favorire la creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese

g)

sviluppo equilibrato a livello regionale e locale;

h)

fornitura di beni e servizi più adatti ai bisogni dei mercati locali;

i)

accesso a condizioni e a una qualità di lavoro migliori, suscettibili di contribuire a un miglioramento della qualità della vita e di permettere a un gran numero di persone di aver accesso alla protezione sociale;

j)

stimolazione dell'innovazione, dell'imprenditorialità, dello sviluppo tecnologico e della ricerca;

k)

accesso ai mercati nazionali e internazionali;

l)

promozione di buone relazioni tra datori di lavoro e lavoratori.

3. In vista di promuovere il ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese menzionate nel paragrafo 2, i Membri devono adottare provvedimenti e dispositivi d'esecuzione appropriati, volti alla salvaguardia degli interessi dei lavoratori di queste imprese, offrendo loro la protezione di base derivante da altri strumenti pertinenti.

4. Le disposizioni di questa raccomandazione si applicano a tutti i settori dell'attività economica e a tutte le categorie di piccole e medie imprese, indipendentemente dal tipo di proprietà (p. es. società private e pubbliche, cooperative, imprese in partenariato, familiari e individuali).

II. Contesto politico e giuridico 5. In vista di creare un ambiente propizio alla crescita e allo sviluppo delle piccole e medie imprese, i Membri devono: a)

adottare e attuare le strategie budgetarie, monetarie e dell'impiego atte a promuovere un clima economico ottimale (segnatamente per quanto concerne l'inflazione, i tassi d'interesse, i tassi di cambio, la fiscalità, l'impiego e la stabilità sociale);

b)

disporre ed eseguire le norme giuridiche appropriate relative, in particolare, ai diritti di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale, all'installazione degli stabilimenti, all'esecuzione dei contratti, e a una concorrenza leale, nonché disporre una legislazione adeguata in ambito sociale e lavorativo;

c)

rendere più interessante l'imprenditorialità evitando i provvedimenti di ordine politico e giuridico svantaggiosi per coloro che desiderano diventare imprenditori.

6. I provvedimenti menzionati nel paragrafo 5 qui sopra devono essere completati da strategie volte a promuovere piccole e medie imprese efficaci e competitive, capaci di offrire opportunità di impieghi produttivi e durevoli a condizioni sociali adeguate.

A tal fine, i Membri devono considerare politiche volte a: (1) stabilire condizioni tali da: a) assicurare a tutte le imprese, di qualsiasi tipo e dimensione:

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Condizioni generali per favorire la creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese

i)

b)

c)

pari opportunità nei settori quali l'accesso al credito, alle divise e agli input sui beni importati, ii) una fiscalità equa; garantire l'applicazione della legislazione del lavoro senza discriminazione alcuna allo scopo di migliorare la qualità del lavoro nelle piccole e medie imprese; incoraggiare il rispetto delle norme internazionali relative al lavoro dei fanciulli da parte delle piccole e medie imprese;

(2) eliminare gli ostacoli allo sviluppo e alla crescita delle piccole e medie imprese derivanti, in particolare, da: a) difficoltà di accesso al credito e al mercato dei capitali; b) scarso livello di competenze tecniche in materia di gestione; c) formazione inadeguata; d) scarsi livelli di produttività e di qualità; e) accesso inadeguato ai mercati; f) difficoltà di accesso alle nuove tecnologie; g) carenza di infrastrutture di trasporti e comunicazioni; h) carattere non appropriato, inadeguato o eccessivo delle formalità amministrative relative a inscrizioni, licenze, rapporti da fornire e simili, e in particolare di quelle formalità tali da scoraggiare il reclutamento di personale, senza peraltro ledere le condizioni di impiego né l'efficacia dell'ispettorato del lavoro o del sistema di controllo delle condizioni di lavoro e delle questioni relative a: i) un aiuto insufficiente in materia di ricerca e di sviluppo; j) difficoltà di accesso alle opportunità offerte dai mercati pubblici e privati; (3) prendere provvedimenti e iniziative specifici per assistere e promuovere il settore non strutturato al fine della sua integrazione nel settore strutturato.

7. In vista dell'elaborazione di queste politiche, i Membri devono, se oppo rtuno: (1) compilare dati nazionali sul settore delle piccole e medie imprese, e segnatamente in merito agli aspetti quantitativi e qualitativi dell'impiego, pur vegliando affinché ciò non costituisca un onere amministrativo eccessivo per le imprese interessate; (2) intraprendere un'analisi globale circa l'incidenza delle politiche e dei regolamenti esistenti relativi alle piccole e medie imprese, con particolare attenzione all'impatto dei programmi di adeguamento strutturale sulla creazione di impieghi; (3) riesaminare la legislazione sociale e del lavoro, consultando le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, per valutare: a) se la legislazione risponde ai bisogni delle piccole e medie imprese, pur garantendo protezione e condizioni di lavoro adeguate ai lavoratori delle medesime; 350

Condizioni generali per favorire la creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese

b)

c)

se si rendono necessarie misure complementari in materia di protezione sociale, per esempio assicurazioni volontarie, iniziative cooperativistiche o simili; se la protezione sociale è estesa ai lavoratori delle piccole e medie imprese, e se esistono disposizioni adeguate a garantire il rispetto della legislazione in materia di protezione sociale in settori come le cure mediche, le prestazioni in caso di malattia, disoccupazione, vecchiaia, infortuni del lavoro e malattie professionali, maternità, invalidità e superstiti, e in materia di assegni familiari.

8. Nei periodi di recessione economica, i governi devono cercare di aiutare in maniera consistente ed efficace le piccole e medie imprese e i lavoratori delle medesime.

9. Nell'elaborazione di queste politiche i Membri: (1) possono consultare, oltre alle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, altre cerchie interessate e competenti, secondo quanto riterranno opportuno; (2) devono prendere in considerazione altre politiche, in particolare relative alle questioni budgetarie e monetarie, al commercio e all'industria, all'impiego, al lavoro, alla protezione sociale, alla parità dei sessi, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, nonché al miglioramento delle qualificazioni mediante l'istruzione e la formazione; (3) devono stabilire dispositivi per analizzare, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le politiche in questione, ed aggiornarle.

III. Sviluppo di una cultura imprenditoriale 10. I Membri devono adottare, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, provvedimenti atti a creare e a sviluppare una cultura imprenditoriale volta a favorire le iniziative, la creazione di imprese, la produttività, la sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, la qualità, le buone relazioni professionali, nonché pratiche sociali adeguate ed eque. A tal scopo, i Membri devono considerare le possibilità di: (1) favorire lo sviluppo di un comportamento imprenditoriale mediante i sistemi e i programmi d'insegnamento, d'imprenditorialità e di formazione imperniati sul bisogno di posti di lavoro e gli obiettivi di crescita e di sviluppo economico, insistendo particolarmente sull'importanza delle buone relazioni professionali e sulle molteplici competenze tecniche e di gestione richieste dalle piccole e medie imprese; (2) cercare, con i mezzi appropriati, d'incoraggiare un atteggiamento più positivo di fronte ai rischi che si incorrono e alle probabilità di insuccesso negli affari, riconoscendo il valore pedagogico intrinseco di queste esperienze, pur ammettendone le ripercussioni tanto sugli imprenditori che sui lavoratori; 351

Condizioni generali per favorire la creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese

(3) promuovere un processo permanente d'acquisizione di conoscenze per tutte le categorie di lavoratori e di imprenditori; (4) concepire e attuare, con la piena partecipazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, campagne di sensibilizzazione volte a promuovere: a) il rispetto della supremazia del diritto e dei diritti dei lavoratori, di migliori condizioni di lavoro, nonché di una maggiore produttività e di una migliore qualità di beni e servizi; b) l'immagine dell'imprenditore modello e un sistema di apprezzamento a tale effetto, tenendo conto, segnatamente, dei bisogni specifici delle donne e dei gruppi sociali svantaggiati ed emarginati.

IV. Istituzione di un'infrastruttura di servizi efficace 11. In vista di favorire la crescita delle piccole e medie imprese, il loro potenziale di creazione di impieghi e la loro competitività, è opportuno mettere a disposizione di queste imprese e dei lavoratori delle medesime servizi accessibili di assistenza diretta e indiretta, quali: a)

l'assistenza preliminare, assistenza all'avvio e allo sviluppo dell'impresa;

b)

l'elaborazione e la verifica di un piano di gestione;

c)

i «vivai» di imprese;

d)

i servizi d'informazione, comprendenti servizi di consulenza in materia di politiche governative;

e)

i servizi di ricerca e di consulenza;

f)

il miglioramento delle competenze professionali e di gestione;

g)

la promozione e lo sviluppo della formazione nell'impresa;

h)

l'assistenza alla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro;

i)

l'assistenza al fine di accrescere il livello di alfabetismo, di migliorare le attitudini al calcolo, le competenze informatiche e l'istruzione di base dei dirigenti d'impresa e dei salariati;

j)

l'accesso, direttamente o per il tramite del settore privato, all'energia, alle telecomunicazioni e a infrastrutture come acqua, elettricità, locali, trasporti e strade;

k)

l'assistenza in vista di una migliore comprensione e applicazione della legislazione del lavoro, incluse le disposizioni relative ai diritti dei lavoratori, alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della parità dei sessi;

l)

i servizi giuridici, contabili e finanziari;

m) il sostegno all'innovazione e alla modernizzazione;

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Condizioni generali per favorire la creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese

n)

la consulenza in materia di tecnologia;

o)

la consulenza per un'applicazione efficace in seno all'impresa delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni all'impresa;

p)

l'accesso al mercato dei capitali, al credito e alle garanzie di prestito;

q)

la consulenza in materia di gestione delle finanze, del credito e dell'indebitamento;

r)

la promozione delle esportazioni e delle opportunità commerciali sui mercati nazionali e internazionali;

s)

lo studio dei mercati e l'assistenza alla commercializzazione;

t)

l'assistenza alla concezione, allo sviluppo e alla presentazione dei prodotti;

u)

la gestione della qualità, inclusi il controllo e la misura della qualità;

v)

i servizi di condizionamento;

w) i servizi di gestione dell'ambiente.

12. I servizi di assistenza elencati nel paragrafo 11 qui sopra devono, nella misura del possibile, essere concepiti e messi a disposizione in modo da garantirne la massima pertinenza ed efficacia. Tale obiettivo deve essere perseguito, in particolare: a)

adattando i servizi in questione e la loro disponibilità ai bisogni particolari delle piccole e medie imprese, tenuto conto delle condizioni economiche, sociali e culturali esistenti, così come delle differenze relative alle dimensioni, al settore, e allo stadio di sviluppo;

b)

assicurando una partecipazione attiva delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori alla selezione dei servizi da fornire;

c)

sollecitando la partecipazione del settore privato e pubblico alla fornitura di questi servizi, per esempio per il tramite di organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, d'organismi parastatali, di consulenti privati, di parchi tecnologici, di «incubatori» di imprese e delle piccole e medie imprese stesse;

d)

decentrando la fornitura di servizi in modo da avvicinarli il più possibile ai siti d'installazione delle piccole e medie imprese;

e)

facilitando l'accesso a un complesso integrato di servizi efficaci per l'istituzione di «sportelli unici» o di servizi di orientamento;

f)

prefiggendosi come obiettivo l'autosufficienza finanziaria dei prestatori di servizi, grazie alla presa a carico di una porzione ragionevole dei costi da parte delle piccole e medie imprese e di altre fonti, in maniera da evitare un mancato funzionamento dei mercati relativi a questi servizi e da migliorare il potenziale di creazione di impieghi delle piccole e medie imprese;

g)

assicurando la professionalità e la responsabilità nella gestione dei servizi forniti;

h)

stabilendo regolari dispositivi di verifica, di valutazione e di aggiornamento dei servizi.

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Condizioni generali per favorire la creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese

13. I servizi devono essere concepiti, segnatamente, in modo da migliorare la produttività e gli altri fattori atti a promuovere l'efficacia e ad aiutare le piccole e medie imprese a restare competitive sui mercati nazionali e internazionali, migliorando contemporaneamente le loro pratiche e le condizioni di lavoro.

14. I Membri devono facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese al finanziamento e al credito a condizioni soddisfacenti. In questa prospettiva: (1) tranne nel caso di gruppi imprenditoriali particolarmente vulnerabili, i servizi di credito e gli altri servizi finanziari devono essere offerti, nella misura del possibile, alle condizioni del mercato, per assicurare la perennità dei servizi suddetti; (2) si devono prendere misure complementari per semplificare le procedure amministrative, ridurre il costo delle transazioni e superare gli ostacoli derivanti dalla carenza di garanzie, per esempio creando agenzie non governative di distribuzione di crediti e organi finanziari per lo sviluppo, orientati verso la lotta contro la povertà; (3) le piccole e medie imprese possono essere incoraggiate a organizzarsi in associazioni di mutua garanzia; (4) l'istituzione di organismi di capitale di rischio e di altri enti specializzati nell'aiuto alle piccole e medie imprese innovatrici deve essere incoraggiata.

15. I Membri devono considerare politiche appropriate volte a migliorare tutti gli aspetti dell'impiego nelle piccole e medie imprese, assicurando l'applicazione senza discriminazione di una legislazione protettiva in materia sociale e del lavoro.

16. Inoltre, i Membri devono: (1) facilitare, se opportuno, lo sviluppo di organismi e istituzioni suscettibili di sostenere efficacemente la crescita e la competitività delle piccole e medie imprese. In materia, si deve considerare anche l'opportunità di consultare le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori; (2) considerare di prendere provvedimenti appropriati al fine di promuovere legami di collaborazione fra le piccole e medie imprese e le imprese più grandi. In questo contesto, si devono ugualmente prendere misure per proteggere gli interessi legittimi delle piccole e medie imprese interessate e dei lavoratori delle medesime; (3) considerare di prendere provvedimenti atti a promuovere legami tra le
piccole e medie imprese, in vista di favorire lo scambio di esperienze nonché la ripartizione delle risorse e dei rischi. In questa prospettiva, le piccole e medie imprese possono essere incoraggiate a istituire strutture simili a quelle dei consorzi, delle reti e delle cooperative di produzione e di servizi, tenendo conto dell'importanza del ruolo delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; (4) considerare di prendere misure specifiche e motivanti all'intenzione di persone appartenenti a determinate categorie della popolazione che aspirano a diventare imprenditori, e segnatamente: le donne, i disoccupati di lunga du-

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rata, le persone colpite dalle misure di adeguamento strutturale o da pratiche restrittive e discriminatorie, i disabili, il personale militare smobilitato, i giovani (inclusi i giovani diplomati), i lavoratori anziani e le persone appartenenti a minoranze etniche e a popolazioni indigene o tribali. In vista di determinare con precisione queste categorie, si deve tenere conto delle priorità e delle condizioni socioeconomiche del Paese; (5) considerare di prendere misure speciali volte a migliorare la comunicazione e le relazioni tra le agenzie governative e le piccole e medie imprese, così come tra queste agenzie e le organizzazioni più rappresentative di tali imprese, in vista di migliorare l'efficacia delle politiche governative in materia di creazione di impieghi; (6) incoraggiare il sostegno all'imprenditorialità femminile, riconoscendo la crescente importanza della donna nell'economia, mediante misure specialmente concepite per le donne imprenditrici e per quelle che desiderano diventarlo.

V. Ruolo delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 17. Le organizzazioni di datori di lavoro o di lavoratori devono considerare di contribuire allo sviluppo delle piccole e medie imprese: a)

facendosi interpreti presso il governo delle preoccupazioni delle piccole e medie imprese o dei lavoratori delle medesime, secondo i casi;

b)

fornendo servizi di assistenza diretta in settori come la formazione, i servizi di consulenza, la facilitazione dell'accesso al credito, la commercializzazione, i consigli in materia di relazioni professionali e la promozione dei legami con imprese più grandi;

c)

collaborando con le istituzioni nazionali, regionali e locali, nonché con gli organi intergovernativi regionali che sostengono le piccole e medie imprese, segnatamente in materia di formazione, di consulenza, di avvio dell'impresa, nonché di controllo di qualità;

d)

partecipando a consigli, gruppi di lavoro e altri organi istituiti a livello nazionale, regionale e locale per trattare le questioni economiche e sociali importanti che hanno ripercussioni sulle piccole e medie imprese, in particolare sul piano delle politiche e dei programmi;

e)

promuovendo ristrutturazioni economicamente proficue e socialmente innovatrici (in particolare mediante la formazione di riqualificazione professionale e la promozione dell'impiego indipendente), accompagnate da dispositivi di protezione sociale appropriati, e partecipando allo sviluppo di queste ristrutturazioni;

f)

partecipando alla promozione dello scambio di esperienze e alla creazione di legami fra le piccole e medie imprese;

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Condizioni generali per favorire la creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese

g)

partecipando alla verifica e all'analisi delle questioni a carattere sociale o relative al mercato del lavoro concernenti le piccole e medie imprese, in particolare per quando riguarda le condizioni di lavoro e d'impiego, di protezione sociale e di formazione professionale, e promuovendo, se necessario, misure correttive;

h)

partecipando ad attività volte a migliorare la qualità e la produttività e a promuovere le norme deontologiche, la parità dei sessi e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione;

i)

effettuando studi sulle piccole e medie imprese, compilando informazioni statistiche ed altri dati pertinenti per il settore, comprese le statistiche ripartite per sesso e gruppo d'età, e scambiando tali informazioni con altri organismi nazionali e internazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con i quali devono anche scambiare le esperienze circa le pratiche migliori;

j)

fornendo servizi e consulenze sui diritti dei lavoratori, la legislazione del lavoro e la protezione sociale ai lavoratori delle piccole e medie imprese.

18. Le piccole e medie imprese e i lavoratori delle medesime devono essere incoraggiati a essere rappresentati in maniera adeguata, nel pieno rispetto della libertà sindacale. A questo proposito, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori devono considerare di estendere la loro composizione, in modo da includere anche le piccole e medie imprese.

VI. Cooperazione internazionale 19. Una cooperazione internazionale appropriata deve essere incoraggiata nei settori seguenti: a)

l'adozione di criteri comuni per la compilazione di dati comparabili, atti a facilitare l'elaborazione delle politiche;

b)

lo scambio d'informazioni ripartite per sesso, gruppo d'età e altri criteri pertinenti circa le pratiche migliori in termini di politiche e di programmi per la creazione di impieghi e il miglioramento della qualità dell'impiego nelle piccole e medie imprese;

c)

la creazione di legami tra le istituzioni e gli organismi nazionali e internazionali che si occupano dello sviluppo delle piccole e medie imprese, incluse le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, allo scopo di facilitare: i) gli scambi di personale, di esperienze e di idee, ii) gli scambi di materiale didattico, di metodi di formazione e di materiale di riferimento, iii) la compilazione dei risultati delle ricerche e di altri dati quantitativi e qualitativi relativi alle piccole e medie imprese e al loro sviluppo, ripartiti per sesso e gruppo di età, iv) l'istituzione di partenariati internazionali e di alleanze di piccole e medie imprese, di accordi di subappalto e di altri rapporti commerciali,

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Condizioni generali per favorire la creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese

v)

lo sviluppo di nuovi meccanismi di scambio d'informazioni fra i governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori circa l'esperienza acquisita in materia di promozione delle piccole e medie imprese, avvalendosi delle moderne tecnologie dell'informazione;

d)

i seminari internazionali e i gruppi di discussione sui mezzi di creare impieghi favorendo lo sviluppo delle piccole e medie imprese, in particolare per quanto concerne il sostegno all'imprenditorialità femminile. Approcci analoghi per la creazione di impieghi e la promozione dell'imprenditorialità saranno utili anche nel caso dei gruppi sociali svantaggiati ed emarginati;

e)

le ricerche sistematiche in contesti e Paesi diversi sui fattori chiave di successo per la promozione di piccole e medie imprese che siano, al tempo stesso, efficienti e capaci di creare impieghi, fornendo buone condizioni di lavoro e protezione sociale adeguata;

f)

la promozione dell'accesso delle piccole e medie imprese e dei lavoratori delle medesime a banche di dati nazionali e internazionali in settori quali le opportunità di impiego, l'informazione sui mercati, la legislazione, la tecnologia e le norme relative ai prodotti.

20. I Membri devono promuovere il contenuto della presente raccomandazione presso altri organismi internazionali. I Membri devono inoltre essere disposti, se necessario, a collaborare con questi organismi nell'ambito della valutazione e dell'attuazione delle disposizioni della presente raccomandazione, tenendo conto del ruolo di primo piano svolto dall'OIL a favore della creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese.

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