Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 dicembre 19991, decreta:

Art. 1 La garanzia federale č accordata: 1. Zurigo alla legge costituzionale sulla revisione totale della costituzione cantonale del 18 aprile 1869, accettata nella votazione popolare del 13 giugno 1999 come anche all'abrogazione dell'articolo 63 della costituzione cantonale, accettata parimenti nella votazione popolare del 13 giugno 1999; 2. Basilea Cittā al § 54 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 18 aprile 1999; 3. Basilea Campagna al § 26 capoverso 3 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 7 febbraio 1999; 4. Sciaffusa agli articoli 27 capoverso 2, 41 numero 15, 50, 89-92, 100 capoversi 2 e 3, 101 capoversi 2 e 3, 104, come anche all'abrogazione degli articoli 66 capoverso 2 numero 14, 67 e 93-99 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 29 novembre 1998; 5. Argovia al § 99 capoverso 3 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 18 aprile 1999; 6. Turgovia al § 72 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 13 giugno 1999;

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FF 2000 990

1999-6029

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Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

7. Vallese all'articolo 13bis della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 13 giugno 1999; 8. Ginevra all'articolo 158 capoverso 1 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 18 aprile 1999, agli articoli 125A e 182 come anche all'abrogazione dell'articolo 156 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 13 giugno 1999; 9. Giura agli articoli 69 capoverso 2, 74 capoverso 6, 102, 108 capoverso 1 come anche all'abrogazione degli articoli 70 capoverso 2, 74 capoverso 2, 108 capoverso 4 e all'articolo 11 delle disposizioni finali e transitorie della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 29 novembre 1998.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

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