98.407 Iniziativa parlamentare Rimborso dell'imposta preventiva alle comunità di proprietari per piani (Widrig) Rapporto e proposte della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 26 ottobre 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri, Conformemente all'articolo 21quater della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi presentiamo il presente rapporto e lo trasmettiamo contemporaneamente al Consiglio federale per parere.

La Commissione vi propone di approvare il disegno di decreto federale in allegato.

26 ottobre 1999

In nome della Commissione: Il presidente, Georg Stucky

2000-0196

547

Compendio Il 17 marzo 1998 il consigliere nazionale Widrig ha depositato, in forma generica, un' iniziativa parlamentare intesa a domandare che le comunità di proprietari per piani possano di nuovo far valere il loro diritto al rimborso dell'imposta preventiva riscossa sui proventi dei fondi di rinnovo degli immobili. All'origine di questa iniziativa parlamentare vi è il cambiamento di pratica dell'Amministrazione federale delle contribuzioni che non ha più rimborsato, dal gennaio 1996, l'imposta preventiva alle comunità di proprietari permettendo unicamente ai comproprietari di far valere questo diritto.

Per soddisfare la richiesta dell'autore dell'iniziativa, la Commissione propone, tramite una modifica dell'articolo 24 capoverso 5 della legge sull'imposta preventiva (LIP), di concedere ormai il diritto al rimborso dell'imposta preventiva non più ai comproprietari bensì alle comunità di proprietari per piani.

Secondo la Commissione, questa modifica della LIP è necessaria perché metterà fine a una pratica poco razionale legata a un costo amministrativo elevato sia per i contribuenti interessati sia per il fisco. Invece di un sistema secondo cui ogni comproprietario deve indirizzare una domanda di rimborso dell'imposta preventiva all'autorità fiscale, la nuova pratica permette in effetti il rimborso dell'imposta con una sola richiesta per l'insieme di una comunità di proprietari. L'attuale sistema ha pure il difetto di scoraggiare numerosi comproprietari, a causa degli ammontari insignificanti, a domandare il rimborso inducendoli magari anche a dimenticarsi di farlo. I fondi di rinnovo sono così privati di entrate importanti (il tasso dell'imposta preventiva è del 35%), con ovvie conseguenze negative sulla manutenzione degli immobili.

Visti i pochi terreni edificabili ancora a disposizione in Svizzera, la comunità di proprietari per piani è una forma giuridica indispensabile, destinata ad acquisire importanza se si intende aumentare il numero di proprietari in Svizzera. Da questo punto di vista, conviene dunque certamente limitare il dispendio amministrativo per non nuocere allo sviluppo di questa forma di proprietà. Auspicata da tutti, una più ampia diffusione della proprietà dell'alloggio in Svizzera può anche essere promossa con questo genere di semplificazione amministrativa.

548

Rapporto I Parte generale 1

Situazione iniziale

1.1

Testo e motivazione dell'iniziativa

Il 26 settembre 1996 il consigliere nazionale Widrig ha depositato una mozione (96.3445) che domandava al Consiglio federale di autorizzare nuovamente le comunità di proprietari per piani a far valere il loro diritto al rimborso dell'imposta preventiva riscossa sui proventi dei fondi di rinnovo degli immobili. All'origine di questa mozione vi era il cambiamento di prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni secondo cui dal gennaio 1996 non veniva più rimborsata l'imposta preventiva alle comunità di proprietari, permettendo unicamente ai comproprietari di fare uso di questo diritto. Secondo l'autore della mozione, questo cambiamento di pratica è affatto insoddisfacente poiché comporta un sovraccarico amministrativo considerevole e priva i fondi di rinnovo di proventi importanti.

Il consigliere nazionale ha ritirato la mozione poiché non era ancora stata trattata e ha depositato, il 17 marzo 1998, un'iniziativa parlamentare dello stesso tenore in forma generica.

Testo dell'iniziativa L'articolo 24 capoverso 5 della legge federale sull'imposta preventiva (LIP) deve essere precisato in modo che le comunità di proprietari per piani secondo gli articoli 712h-l del Codice civile (CC) abbiano diritto al rimborso dell'imposta preventiva.

1.2

Esame preliminare

Nella sua seduta del 31 agosto 1998 la Commissione dell'economia e dei tributi ha proposto al Consiglio nazionale con 10 voti contro 6 di dar seguito all'iniziativa.

Il 16 dicembre 1998 il Consiglio nazionale ha deciso senza voto contrario di dar seguito all'iniziativa1.

2

Elaborazione di un progetto

2.1

Lavori della Commissione

Nella sua seduta del 22 febbraio 1999 la CET ha deciso di istituire una sottocommissione presieduta dal consigliere nazionale Fässler e composta inoltre dai consiglieri nazionali Berberat, Kühne, Schmid Samuel, Tschuppert e Widrig (autore dell'iniziativa). Alla sottocommissione è stato conferito il mandato di elaborare, in collaborazione con l'Amministrazione, una proposta di modifica della legge federale 1

Boll uff. 1998 2795

549

sull'imposta preventiva (LIP). Nella sua seduta del 26 ottobre 1999, la Commissione ha approvato, con 12 voti contro 0 e 6 astensioni, il progetto di modifica della LIP, elaborato dalla sottocommissione.

2.2

Diritto vigente

A tenore della LIP le comunità di proprietari per piani non hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva. Poiché non sono né persone giuridiche né società commerciali senza personalità giuridica, esse non possono appellarsi all'articolo 24 capoverso 2 LIP2. Visto che sono imponibili sulla loro quota nelle entrate e nel patrimonio dei fondi di rinnovo, soltanto i comproprietari, in virtù dell'articolo 22 capoverso 1 LIP hanno diritto al rimborso3. In virtù dell'articolo 30 capoverso 1 LIP i comproprietari devono far valere il loro diritto al rimborso presso le autorità fiscali del Cantone in cui sono domiciliati 4.

Fino alla fine del 1995 e malgrado dette disposizioni, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha accolto le domande di rimborso dell'imposta preventiva presentate dalle comunità di proprietari. Questa procedura di rimborso coesisteva con la possibilità ­ prevista dalla LIP ­ dei comproprietari di domandare essi pure il rimborso dell'imposta preventiva (presso la loro amministrazione cantonale).

Ritenendo che la coesistenza di queste due procedure avesse conseguenze negative (doppio rimborso dell'imposta preventiva e mancata dichiarazione al fisco del patrimonio e dei proventi dei fondi di rinnovo), l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha deciso con una circolare di unificare la pratica in materia a partire dal 1° gennaio 1996. Da allora, conformemente alle disposizioni della LIP, soltanto i comproprietari possono far valere il rimborso dell'imposta preventiva.

2.3

Necessità di agire

Secondo la Commissione parecchie ragioni inducono a modificare di nuovo la pratica in materia e a concedere non più ai comproprietari bensì alle comunità il diritto al rimborso dell'imposta preventiva.

In primo luogo occorre rilevare la mancanza di razionalità amministrativa del sistema. Al posto di un sistema secondo cui la comunità di proprietari (il suo amministratore) può, con una sola richiesta, far valere il rimborso dell'imposta preventiva, la situazione attuale vuole che ogni proprietario, munito dell'attestato rilasciato dall'amministratore concernente la sua quota nelle entrate e nel patrimonio del fondo, indirizzi una domanda di rimborso all'autorità fiscale. Questo ha evidentemente per 2

3

4

550

Art. 24 cpv. 2 LIP Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in Svizzera.

Art. 22 cpv. 1 LIP Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera.

Art. 30 cpv. 1 LIP Le persone fisiche devono presentare l'istanza di rimborso alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate all'inizio dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

conseguenza, sia per i contribuenti sia per il fisco, un onere supplementare totalmente sproporzionato rispetto agli esigui ammontari generalmente in questione 5.

Gli ammontari rimborsati a ogni comproprietario sono modesti, costituiscono tuttavia una somma considerevole se sono versati come importo unico alla comunità.

Sotto il regime precedente ­ che permetteva il rimborso dell'imposta preventiva alle comunità di proprietari ­ l'Amministrazione fiscale delle contribuzioni aveva rimborsato più di 14 milioni di franchi alle comunità che l'avevano domandato. Nel sistema attuale, probabilmente numerosi comproprietari rinunciano a domandare il rimborso o dimenticano di farlo. Essendo privata di un diritto di godimento sul fondo di rinnovo, la maggior parte dei comproprietari non è consapevole di possedere una quota concreta nel fondo e dunque non si sente toccata da vicino dal rimborso dell'imposta preventiva, tanto più che gli ammontari sono spesso assai esigui. I fondi di rinnovo sono pertanto privati di entrate rilevanti (il tasso dell'imposta preventiva è del 35%), con conseguenze negative sulla manutenzione degli immobili e implicazioni globalmente deplorevoli vista la necessità di avere un parco immobiliare nel migliore stato possibile.

Per giustificare il suo cambiamento di prassi, l'Amministrazione adduceva che il rimborso alle comunità impedisce all'imposta preventiva di adempiere la sua funzione di imposta di garanzia. Certamente, il rimborso dell'imposta preventiva alle comunità di proprietari per piani ha come svantaggio che la tassazione corretta dei comproprietari non è più assicurata: per il fatto che l'imposta preventiva sarà rimborsata alla comunità, i comproprietari non avranno più l'incentivo di dichiarare la loro quota nelle entrate e nel patrimonio del fondo. L'imposta preventiva sarà rimborsata alle comunità di proprietari che lo domandano senza garanzia che le entrate sulle quali è stata riscossa nonché il patrimonio dei fondi siano stati dichiarati.

Secondo la Commissione, la portata di questo argomento non deve essere esagerata.

Non è stato ancora sufficientemente provato che il gettito fiscale così sottratto al fisco sia rilevante. Visti gli ammontari relativamente modesti, le perdite dovrebbero in realtà essere trascurabili.

In altri termini: il rimborso ai comproprietari
è certamente corretto dal punto di vista della concezione dell'imposta preventiva e della sistematica giuridica. Dal punto di vista delle conseguenze per il gettito fiscale, il vantaggio è per contro trascurabile.

La Commissione è di conseguenza del parere che un certo pragmatismo debba regnare in materia e che non si possa rifiutare per ragioni anzitutto giuridiche una pratica che, sul piano delle conseguenze concrete, comporta per i contribuenti vantaggi che compensano ampiamente eventuali perdite per l'erario.

In conclusione, la Commissione intende sottolineare che in un Paese come la Svizzera l'importanza della comunità di proprietari non va sottovalutata. Visti i pochi terreni edificabili ancora disponibili, la comunità di proprietari per piani è certamente una forma giuridica indispensabile destinata ad acquisire importanza se si vuole promuovere la proprietà dell'alloggio. Da questo punto di vista occorre sicuramente limitare il dispendio amministrativo per non nuocere allo sviluppo di questa forma di proprietà. Auspicata da tutti, una più ampia diffusione della proprietà dell'alloggio in Svizzera può essere promossa anche con questo genere di semplificazione amministrativa.

5

Nel caso di comproprietari domiciliati all'estero, la procedura amministrativa è ancora più onerosa, al punto da indurre a volte le comunità a investire i loro fondi di rinnovamento all'estero per eludere l'imposta preventiva.

551

2.4

Proposta della Commissione

La Commissione propone di iscrivere nella LIP (nell'art. 24 cpv. 5) il diritto al rimborso delle comunità di proprietari per piani. Pertanto, le comunità di proprietari potranno far valere il rimborso dell'imposta preventiva riscossa sui proventi dei fondi di rinnovo6. Conformemente all'articolo 30 capoverso 2 LIP, esse dovranno farlo presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni7. I comproprietari non potranno più domandare il rimborso dell'imposta.

Secondo la Commissione, questa proposta soddisfa la richiesta dell'autore dell'iniziativa e elimina le conseguenze negative della pratica attuale per le comunità di proprietari.

Oltre all' argomento della mancata dichiarazione al fisco del patrimonio e dei proventi dei fondi di rinnovo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sottolineava anche, a sostegno del suo cambiamento di prassi, che il rimborso alle comunità aveva per conseguenza rimborsi doppi quando sia una comunità sia i comproprietari domandavano il rimborso dell'imposta preventiva, rispettivamente presso l'AFC e presso una amministrazione cantonale.

Secondo la Commissione, il sistema da essa proposto non dovrebbe essere toccato da questo problema. Nel vecchio sistema coesistevano in effetti due procedure di rimborso. I rimborsi doppi erano in qualche modo programmati poiché era estremamente difficile per le amministrazioni scambiarsi informazioni in merito a versamenti già effettuati. La modifica della LIP proposta non prevede due procedure parallele bensì soltanto una: il rimborso dell'imposta preventiva alle comunità di proprietari da parte dell'AFC. De lege ferenda, i comproprietari non avranno più il diritto al rimborso dell'imposta preventiva, sicché di massima non ci dovrebbe più essere alcun doppio rimborso.

2.5

Varianti possibili per soddisfare la richiesta dell'autore dell'iniziativa

La Commissione ha esaminato due altre varianti suscettibili di soddisfare la richiesta dell'autore dell'iniziativa, ma le ha tuttavia poi scartate.

La prima consiste nella modifica dell'ordinanza d'esecuzione della LIP (OIP).

L'articolo 24 capoverso 5 LIP autorizza in effetti il Consiglio federale a disciplinare per via d'ordinanza il diritto al rimborso delle unioni di persone o di masse patrimoniali che non hanno personalità giuridica, ma che dispongono di un'organizzazione propria e svolgono la loro attività in Svizzera o vi sono amministrate8. In base a questa norma di delega, il Consiglio federale potrebbe, nell'articolo 55 OIP, conce6

7

8

552

Si intendono per fondi di rinnovo tutti i fondi o casse in comune costituiti dai proprietari ai fini dell'esercizio o della manutenzione dell'infrastruttura necessaria per la loro proprietà dell'alloggio (anche vie d'accesso private).

Art. 30 cpv. 2 LIP Le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica (...) devono presentare l'istanza di rimborso all'amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 24 cpv. 5 LIP L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso spettante ad unioni di persone o a masse patrimoniali che non hanno la personalità giuridica, ma che dispongono di un'organizzazione propria e svolgono la loro attività in Svizzera o vi sono amministrate.

dere alle comunità di proprietari per piani il diritto al rimborso dell'imposta preventiva.

Ritenendo che questa variante fosse la più semplice e la più rapida da attuare, la Commissione ha domandato al capo del DFF se fosse pensabile modificare l'ordinanza. Dopo aver preso atto del parere dei Cantoni (cfr. n. 26), il capo del DFF ha tuttavia ritenuto inopportuno procedere a una modifica dell'ordinanza. La Commissione ha di conseguenza scartato questa variante, che non può evidentemente essere oggetto di un'iniziativa parlamentare.

La seconda possibilità consisterebbe, per il tramite di una modifica della legge sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), nell'equiparare le comunità di proprietari alle persone giuridiche e, di conseguenza, nel trattarle come contribuenti autonomi per quanto concerne il loro patrimonio e i proventi del loro patrimonio. Secondo questa variante, sarebbero tassati non più i comproprietari, bensì le comunità di proprietari. Pertanto, in virtù dell'articolo 24 cpv. 2 LIP9, esse potrebbero far valere il rimborso dell'imposta preventiva.

Secondo la Commissione, la variante «modifica della LIFD/LAID» permetterebbe certamente anche di soddisfare l'iniziativa; tuttavia lo farebbe con un sovraccarico amministrativo troppo grande. Facendo delle comunità di proprietari soggetti fiscali, essa farebbe aumentare in modo considerevole il numero dei contribuenti per le amministrazioni fiscali. Questo comporterebbe per il fisco un sovraccarico di lavoro inaccettabile, d'altronde unanimemente denunciato dai Cantoni consultati. Se si considera che l'iniziativa Widrig è stata depositata anche per diminuire i costi amministrativi della pratica attuale, la seconda variante risulterebbe dunque poco sensata perché sostituirebbe un sovraccarico di lavoro con un altro in un altro a mbito.

Dal punto di vista del problema della sottrazione dei fondi di rinnovo all'imposizione fiscale, questa variante sarebbe da preferire alla soluzione proposta dalla Commissione. Diventando contribuenti autonomi le comunità di proprietari sarebbero tassate sugli elementi che dovrebbero dichiarare per ottenere il rimborso dell'imposta preventiva. In altri termini, l'imposta preventiva potrebbe adempiere la sua funzione di imposta
di garanzia. La commissione è tuttavia del parere che questo vantaggio non sia decisivo. Visti gli ammontari relativamente modesti, sarebbe del tutto sproporzionato scegliere una soluzione connessa a costi amministrativi considerevoli.

2.6

Risultati della consultazione dei direttori cantonali delle finanze

Prima di rispondere alla CET in merito alla possibilità di modificare l'ordinanza d'esecuzione della LIP, il capo del DFF ha consultato i direttori cantonali delle finanze per sapere se dal canto loro auspicassero una modifica della prassi ai sensi dell'iniziativa e, se del caso, per quale delle tre possibili opzioni propendessero

9

Art. 24 cpv. 2 LIP Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in Svizzera.

553

per soddisfare l'intento dell'iniziativa (modifica della LIP, dell'OIP o della LIFD/LAID).

La consultazione non ha fornito una risposta chiara a favore di un cambiamento o di un mantenimento del sistema attuale. Mentre 14 Cantoni si sono espressi a favore dello statu quo, 12 hanno auspicato che le comunità di proprietari potessero ottenere il rimborso dell'imposta preventiva, sia per il tramite di una modifica della LIP, sia per il tramite di una modifica dell'OIP. Tutti i Cantoni per contro hanno rifiutato la variante «modifica della LIFD/LAID». Benché permetta all'imposta preventiva di adempiere la sua funzione di imposta di garanzia, questa soluzione è stata respinta a causa del suo costo amministrativo considerevole (creazione di nuovi contribuenti).

Secondo i sostenitori dello statu quo (BE, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SO, TI, UR, VD, VS, ZG), la pratica attuale sarebbe soddisfacente per tutte le parti interessate e non comporterebbe alcun sovraccarico amministrativo né per i contribuenti né per le amministrazioni cantonali. La pratica attuale permetterebbe pure all'imposta preventiva di adempiere la sua funzione di imposta di garanzia, contrariamente a una modifica della LIP o dell'OIP.

Secondo i Cantoni a favore di un rimborso dell'imposta preventiva alle comunità di proprietari per piani (AG, AI, AR, BL, BS, GL, GR, SG, SH, SZ, TG, ZH), la pratica instaurata dal DFF nel 1995 è troppo complessa per le persone interessate, l'onere amministrativo occasionato segnatamente per i comproprietari è sproporzionato in rapporto all'esiguità degli ammontari. Alcuni Cantoni sono del parere che l'argomento secondo il quale il rimborso alle comunità impedisce all'imposta preventiva di adempiere la sua funzione di imposta di garanzia sia errato: poiché non hanno alcun diritto di godimento sul fondo di rinnovo i comproprietari non dovrebbero essere tassati sui suoi proventi.

La Commissione ha preso atto del parere assai differenziato dei Cantoni in merito alla necessità di modificare la pratica. Essa ritiene che per taluni sostenitori dello statu quo non si tratta di una opposizione di fondo, bensì anzitutto della preoccupazione di evitare in un così breve lasso di tempo un nuovo cambiamento della pratica che potrebbe generare incertezze tra i contribuenti. 10 Occorre d'altronde rilevare che soltanto
le amministrazioni fiscali cantonali sono state consultate dal DFF. La Commissione ha tuttavia potuto prendere contemporaneamente atto del parere dei rappresentanti delle comunità di proprietari. Criticando il sovraccarico amministrativo della soluzione attuale e le perdite di proventi per i fondi di rinnovo, gli ambienti interessati hanno chiaramente espresso il loro desiderio di vedere la pratica cambiare nel senso indicato dall'autore dell'iniziativa. La Commissione è del parere che il desiderio dei contribuenti debba prevalere sui pareri, d'altronde molto contrastanti, delle amministrazioni cantonali.

2.7

Conseguenze finanziarie

Poiché l'imposta preventiva non potrà più assumere la sua funzione di imposta di garanzia, perdite finanziarie potrebbero risultare per le collettività pubbliche se i comproprietari non dichiarassero la loro quota nelle entrate e nel patrimonio dei

10

554

Il Cantone del Vallese ha esplicitamente motivato in questo modo la sua posizione.

fondi di rinnovo. L'importanza di queste perdite non ha tuttavia potuto essere quantificata. Visto il carattere modesto degli ammontari in questione, la Commissione è del parere che le perdite saranno in realtà trascurabili.

II Parte speciale 1 1.1

Commento delle singole disposizioni Diritto al rimborso della comunità di proprietari per piani

L'articolo 24 capoverso 2 LIP non costituisce una base per il rimborso dell'imposta preventiva alle comunità di proprietari per piani11. Da una parte, questa comunità non è una persona giuridica e, dall'altra, le società commerciali comprendono unicamente le società in nome collettivo e le società in accomandita. Le società semplici e le altre unioni di persone o comunioni giuridiche come le comunità di proprietari per piani non vi sottostanno. Certamente, secondo l'ordinamento vigente, l'articolo 55 dell'ordinanza sull'imposta preventiva12 fondato sulla norma di delega dell'articolo 24 capoverso 5 LIP13 prevede il diritto al rimborso di determinate unioni di persone e masse patrimoniali. Secondo l'interpretazione restrittiva dell'Amministrazione e del Tribunale federale, le comunità di proprietari per piani non corrispondono tuttavia al concetto d'impresa comune sul modello del consorzio di costruzione utilizzato nella lettera a dell'articolo 55 dell'ordinanza.

D'altronde, il rimborso suppone, secondo le lettere b e c di questo articolo, che i membri dell'unione di persone non siano assoggettati all'imposta per la loro quota nel reddito e nel patrimonio dell'unione (lett. b) o che i beni e il loro reddito non possano essere fiscalmente attribuiti a persone determinate (lett. c). Le comunità di proprietari per piani non adempiono queste condizioni poiché i singoli proprietari sono assoggettati all'imposta e il provento della comunità può essere loro attribuito proporzionalmente. Un diritto al rimborso delle comunità di proprietari per piani 11

12

13

Art. 24 cpv. 2 LIP Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in svizzera.

Art. 55 OIP Alla stessa stregua delle persone giuridiche hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva: a. le imprese gestite in comune (consorzi di costruzione, ecc.), se l'imposta preventiva è stata dedotta dagli interessi fruttati da averi costituiti esclusivamente per gli scopi dell'impresa comune e se una distinta di tutti i partecipanti è allegata all'istanza di rimborso; b. le unioni di persone senza personalità giuridica, ma che dispongono di un'organizzazione propria e svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in Svizzera, se i loro membri non sono assoggettati ad imposta sulla loro quota ai redditi e alla sostanza dell'unione e non fanno valere personalmente un diritto al rimborso per la loro quota ai redditi dell'unione; c. le masse patrimoniali amministrate in Svizzera, destinate a scopi speciali, senza pur tuttavia avere la personalità giuridica, se i beni e il loro reddito non possono essere fiscalmente attribuiti a persone determinate.

Art. 24 cpv. 5 LIP L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso spettante ad unioni di persone o a masse patrimoniali che non hanno la personalità giuridica, ma che dispongono di un'organizzazione propria e svolgono la loro attività in Svizzera o vi sono amministrate.

555

potrebbe certamente rispondere alle condizioni dell'articolo 24 capoverso 5 LIP. Il Consiglio federale pertanto sarebbe abilitato a prevedere un diritto siffatto nell'ordinanza, ma non vi è tenuto dalla legge. Nel quadro della trattazione di questa iniziativa, il Consiglio federale ha considerato tuttavia che una modifica dell'ordinanza in vista del rimborso alle comunità di proprietari per piani non costituisce un mezzo adeguato (cfr. sopra n. 25).

In queste condizioni, il rimborso dell'imposta preventiva alle comunità di proprietari per piani necessita una base legale espressa. Per ragioni di sistematica, risulta sensato completare nel senso proposto l'articolo 24 capoverso 5 LIP piuttosto che l'articolo 24 capoverso 2 LIP. Il disciplinamento dettagliato delle condizioni del diritto al rimborso rientra evidentemente nell'ambito dell'ordinanza.

1.2

Entrata in vigore della modifica

L'entrata in vigore della modifica deve essere armonizzata con le scadenze dei periodi di calcolo e di tassazione per le persone fisiche. Pertanto, la modifica dell'articolo 24 capoverso 5 LIP entrerà in vigore il 1° gennaio 2001 e sarà applicata per la prima volta al rimborso dell'imposta preventiva sulle prestazioni imponibili che diventeranno esigibili dopo il 31 dicembre 2000. Questo significa che l'imposta preventiva sui proventi dei fondi di rinnovo o di riparazione delle comunità di proprietari per piani che diventa esigibile a partire dal 1° gennaio 2001 dovrà essere rimborsata alla comunità come tale e che quest'ultima dovrà indirizzare la sua domanda di rimborso all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

1935

556