Decreto federale sui mezzi finanziari destinati ai provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar del 26 settembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale; visto l'articolo 41 della legge forestale del 4 ottobre 1991 1; visto l'articolo 9 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 2000 2 concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000 3, decreta:

Art. 1 1 Per finanziare gli aiuti finanziari previsti negli articoli 2, 3 e 5 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 2000 concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar, per il periodo 2001-2003 č stanziato un importo massimo di 26 milioni di franchi.

2 Per finanziare i crediti d'investimento previsti nell'articolo 4 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 2000 concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar, č stanziato un credito d'impegno di 10 milioni di franchi.

Art. 2 1 Per finanziare i provvedimenti previsti negli articoli 31, 33, 37 e 38 capoverso 2 lettera f della legge forestale del 4 ottobre 19914 per far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar, per il periodo 2001-2003 č stanziato un importo massimo di 90 milioni di franchi.

2 Per finanziare i provvedimenti previsti negli articoli 36 e 38 capoversi 1 e 2 lettera b della legge forestale del 4 ottobre 1991 per far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar, per il periodo 2001-2003 č stanziato un credito aggiuntivo di 54 milioni di franchi.

1 2 3 4

RS 921.0 RS 921.04; RU 2000 2478 FF 2000 1133 RS 921.0

4500

2000-2181

Mezzi finanziari destinati ai provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar

3 Per finanziare i crediti d'investimento previsti per far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar in base all'articolo 40 della legge forestale del 4 ottobre 1991 č concesso un credito di impegno di 40 milioni di franchi per gli anni 20012003.

Art. 3 Il Consiglio federale č autorizzato a finanziare, a carico dell'importo massimo di cui all'articolo 1 capoverso 1, il fabbisogno supplementare di risorse dell'UFAFP, per al massimo quattro posti o 400 000 franchi annui limitati a tre anni.

Art. 4 Il presente decreto non sottostā al referendum.

Consiglio nazionale, 19 settembre 2000

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2000

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

1989

4501