Termine di referendum: 25 gennaio 2001

Legge federale concernente le imprese d'armamento della Confederazione Modifica del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20001, decreta: I La legge federale del 10 ottobre 19972 concernente le imprese d'armamento della Confederazione č modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 64 della Costituzione federale 3; ...

Art. 5a

Ricapitalizzazione

1

La Confederazione assicura l'adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d'armamento attuali, in occasione della loro trasformazione in societā anonime.

2

Il Consiglio federale stabilisce le modalitā, l'entitā e la data della necessaria ricapitalizzazione. L'onere che ne deriva per la Confederazione č registrato nel bilancio e ammortato sull'arco di diversi anni a carico del conto economico.

Art. 5b

Aumento ulteriore del capitale di copertura

1

Se il capitale statutario di copertura delle imprese d'armamento aumenta in seguito alla messa a punto degli incartamenti presso la Cassa pensioni della Confederazione, la Confederazione prende a carico tale supplemento di copertura. A questo scopo il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, con l'autorizzazione del Consiglio federale, rilascia una corrispondente dichiarazione di garanzia. Si intendono per messa a punto degli incartamenti le modifiche dell'effettivo degli assicurati e dei campi di dati.

1 2 3

FF 2000 2021 RS 934.21 Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

2000-0080

4483

Imprese d'armamento della Confederazione

2 In caso di aumento del capitale di copertura secondo il capoverso 1, la Confederazione assicura un'adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d'armamento interessate. Sono determinanti le norme per la presentazione dei conti applicabili alla fine della procedura di messa a punto degli incartamenti. Il Consiglio federale stabilisce le modalitā, l'entitā e la data della necessaria ricapitalizzazione.

3 L'onere che deriva per la Confederazione dai capoversi 1 e 2 č registrato nel bilancio e ammortato sull'arco di diversi anni a carico del conto economico.

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2000 4 Termine di referendum: 25 gennaio 2001 2016

4

FF 2000 4483

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