Ordinanza dell'Assemblea federale concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar

Progetto

del

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 28 della legge del 4 ottobre 1991 1 sulle foreste (LFo); visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000 2, decreta:

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

Per far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar, la presente ordinanza dell'Assemblea federale è intesa a: a.

compensare gli oneri finanziari insopportabili per le persone dell'economia forestale e del legno, e

b.

promuovere la vendita del legname ricavato dagli alberi danneggiati.

Art. 2

Deposito di legname

1

Nell'ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione accorda aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per l'allestimento e l'esercizio di costruzioni e impianti destinati al deposito del legname ricavato dagli alberi danneggiati, segnatamente per: a.

depositi di legname tondo, che servono a mantenere il valore del legno;

b.

depositi di legno da industria;

c.

depositi di trucioli.

2

Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se il Cantone partecipa alle spese proporzionalmente alla sua capacità finanziaria.

Art. 3

Pianificazione di riserve forestali

Nell'ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione accorda aiuti finanziari corrispondenti al 70 per cento del valore di mercato del legname ricavato dagli alberi danneggiati che viene abbandonato su una superficie forestale, se:

1 2

a.

tale superficie si presta ad essere delimitata come riserva forestale;

b.

il Cantone intende delimitare le superfici quale riserva forestale, e

c.

il Cantone ha convenuto con il proprietario del fondo la rinuncia all'utilizzazione del legname.

RS 921.0 FF 2000 1133

1152

2000-0412

Provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar

Art. 4

Crediti d'investimento

1

La Confederazione può concedere prestiti rimborsabili, infruttiferi o a interesse ridotto, per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili giusta gli articoli 37 e 38 capoverso 2 lettera b della legge forestale del 4 ottobre 1991.

2

La limitazione dei mutui nel tempo e l'obbligo di rimborso del Cantone sono retti dall'articolo 40 della legge forestale del 4 ottobre 1991.

Art. 5

Utilizzazione del legname ricavato dagli alberi danneggiati nella cooperazione allo sviluppo

La Confederazione promuove l'utilizzazione del legname ricavato dagli alberi danneggiati nel quadro della cooperazione allo sviluppo e tecnica nonché dell'aiuto umanitario, a condizione che il legname non possa essere procurato nella regione stessa.

Art. 6

Procedura e ulteriori presupposti per la concessione dei sussidi federali

Le prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale contenute nella legge forestale del 4 ottobre 1991 sono applicate per analogia alla concessione degli aiuti finanziari giusta gli articoli 2-4.

Art. 7

Autorizzazione eccezionale per trasporti di legname

1

Nella misura in cui le strutture di raccordo sono adeguate, i Cantoni possono rilasciare autorizzazioni eccezionali giusta l'articolo 9 capoverso 6 lettera c della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale per l'aumento del peso complessivo sino a un massimo di 40 tonnellate di un veicolo a motore, per l'allontanamento del legname dai boschi colpiti dall'uragano Lothar, se il trasporto:

2

a.

avviene sino alla prossima stazione ferroviaria idonea a caricare il legname; oppure

b.

è finalizzato al deposito o alla lavorazione del legname nella regione.

L'autorizzazione eccezionale dev'essere limitata a una durata massima di tre anni.

Art. 8

Finanziamento

L'Assemblea federale decide mediante decreto federale semplice l'ammontare massimo dei mezzi finanziari che possono essere stanziati per gli aiuti finanziari giusta gli articoli 2 e 3, nonché un credito d'impegno per il finanziamento dei crediti d'investimento giusta l'articolo 4.

3

RS 741.01

1153

Provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar

Art. 9

Disposizione penale

1

Chiunque, con indicazioni inveritiere o incomplete, o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per terzi una prestazione ai sensi degli articoli 2 - 4, è punito secondo l'articolo 42 della legge forestale del 4 ottobre 1991.

2

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Art. 10

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2000 con effetto sino al 31 dicembre 2003.

1988

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