Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali tariffa per il 2001 Decisione dell'Ufficio federale delle assicurazioni private L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha esaminato la richiesta d'approvazione del Pool svizzero per la copertura dei danni causati dagli elementi naturali (Schweizer Elementarschaden-Pool) ed ha rilevato che essa adempie le esigenze giuridiche dell'articolo 6 dell'ordinanza concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali (RS 961.27) riguardo alla correttezza sotto il profilo del rischio e dei costi. Conformemente all'articolo 38a LSA (RS 961.01), l'estensione della copertura e la tariffa dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per gli istituti d'assicurazione. Esiste quindi un'unica tariffa per tutti gli istituti d'assicurazione.

Su tale fondamento, l'Ufficio federale ha approvato la tariffa 2001 con quote del premio di 0.20 per beni mobili della casa, 0.30 per altri beni mobili e di 0.45 per fabbricati. La tariffa 2001 è stata notificata mediante decisione il 14 aprile 2000 agli istituti d'assicurazione interessati.

Indicazione concernente i rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare la decisione con ricorso presentato alla commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro trenta giorni a decorrere dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso L'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3007 Berna.

2 maggio 2000

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Ufficio federale delle assicurazioni private

2000-0905