Decreto federale sull'iniziativa popolare «per un'imposta sugli utili da capitale»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale e il numero III del decreto federale del 18 dicembre 19981 concernente l'entrata in vigore della nuova Costituzione federale; vista l'iniziativa popolare «per un'imposta sugli utili da capitale» depositata il 5 novembre 19992; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 2000 3, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «per un'imposta sugli utili da capitale» è valida ed è sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni.

2

Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 l'iniziativa ha il tenore seguente : I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è completata come segue: Art. 128a (nuovo)

Imposta sugli utili da capitale

1

La Confederazione riscuote un'imposta speciale sugli utili da capitale realizzati sui beni mobili che non sono assoggettati all'imposta federale diretta.

2

1 2 3

Per l'imposta sugli utili da capitale di cui al capoverso 1 vale quanto segue: a.

gli utili da capitale sono imposti secondo un'aliquota unica e proporzionale del 20 per cento almeno;

b.

le perdite di capitale possono essere dedotte dagli utili da capitale nell'anno fiscale e al massimo durante i due mesi successivi;

c.

la legislazione non sottopone all'imposizione gli utili di poco conto. Essa può inoltre prevedere che l'imposta sia riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. A garanzia dell'imposta, può essere introdotto il prelievo alla fonte.

RU 1999 2556 FF 1999 8674 FF 2000 5241

2000-1112

5271

Iniziativa popolare «per un'imposta sugli utili da capitale»

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 196 Titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 concernente l'entrata in vigore della nuova Costituzione federale Art. 197 (nuovo)

Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizioni transitorie relative all'articolo 128a (Imposta sugli utili da capitale) 1

Se entro tre anni dall'approvazione dell'articolo costituzionale concernente l'imposta sugli utili da capitale di cui all'articolo 128a capoverso 1 e capoverso 2 non è entrata in vigore una legge di esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza.

2

Si applicano i principi seguenti: a.

soggiacciono all'imposta gli utili da capitale, in particolare sulle divise, i titoli e le partecipazioni, compresi gli utili sulle opzioni, le operazioni a termine e altri strumenti d'investimento derivati, nonché sulle quote di fondi d'investimento;

b.

soggiace all'imposta chi ha il proprio domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

Chi non è assoggettato all'obbligo di contribuzione conformemente all'articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, è parimenti esente dall'imposta sugli utili da capitale;

c.

l'aliquota d'imposta è del 25 per cento;

d.

ogni anno, i primi 5000 franchi di utili da capitale sono esenti da imposta per ogni contribuente;

e.

a garanzia dell'imposta, il Consiglio federale può, nella misura del possibile, riscuotere alla fonte l'imposta sugli utili da capitale.

3 Per consentire la sistemazione della successione familiare in piccole e medie imprese il Consiglio federale può prevedere termini di pagamento pluriennali.

4 Il Consiglio federale emana inoltre le norme necessarie per la riscossione dell'imposta, segnatamente in materia di responsabilità, procedura, assistenza amministrativa e giudiziaria, rimedi giuridici, scadenza, prescrizione e norme penali.

Può prevedere multe fino al quintuplo dell'ammontare dell'imposta sottratta e la detenzione fino a tre anni. Si applicano le stesse pene ai mediatori professionali di titoli che non ottemperano ai propri obblighi fiscali.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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