Eventi accaduti nel Gruppo servizio informazioni dello Stato maggiore generale («caso Bellasi») Rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 24 novembre 1999

Dal 1° dicembre 1999, il presente rapporto è pure disponibile sul sito Internet: www.parlement.ch, rubriche, pubblicazioni, rapporti delle delegazioni.

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2000-0003

Rapporto 1

Introduzione

1.1

Situazione iniziale e cronologia dei principali eventi

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In un comunicato stampa del 12 agosto 1999, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) annuncia la scoperta di un possibile caso di reato patrimoniale commesso da un ex funzionario del dipartimento. Il DDPS comunica che il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è stato incaricato di un'inchiesta penale e che è stata ordinata un'inchiesta amministrativa.

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Il 13 agosto 1999, il DDPS indice una conferenza stampa in presenza del Ministero pubblico della Confederazione. Secondo le informazioni fornite, il reato in questione è stato commesso da un ex dipendente del DDPS la cui identità è rivelata dal dipartimento. Si tratta di Dino Bellasi, che sino alla metà del 1998 ha esercitato la funzione di contabile presso il Gruppo servizio informazioni dello Stato maggiore generale. L'ex dipendente è stato arrestato nella notte dal 12 al 13 agosto 1999 all'aeroporto di Zurigo-Kloten.

Secondo le informazioni disponibili, tra il 1994 e il 1999 Bellasi avrebbe sottratto un importo di circa 9 milioni di franchi grazie ad anticipi di spesa incassati presso la Banca nazionale svizzera (BNS) e concernenti seminari, rapporti e corsi di ripetizione fittizi. Sembra che Bellasi si sia ogni volta presentato agli sportelli della BNS con ordini di prelievo di anticipi recanti la sua firma e controfirmati dai suoi superiori. Disponeva a tal fine di una carta di contabile. Sembra inoltre che Bellasi abbia continuato le sue malversazioni per altri sei mesi dopo aver lasciato il servizio della Confederazione a causa di motivi di salute. Il caso è stato scoperto quando il successore di Bellasi aveva ricevuto note di revisione dell'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT). Secondo il DDPS, sembrano esclusi danni a livello della difesa, dal momento che Bellasi non aveva accesso a segreti militari nell'ambito del suo lavoro.

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Il 15 agosto 1999, il portavoce del DDPS, confermando un articolo apparso sulla stampa, rende noto che Bellasi non aveva accesso ai dati concernenti i risultati delle attività dei servizi informazioni. In qualità di contabile, aveva invece accesso a tutta una serie di altri dati segreti, tra i quali i budget confidenziali del Gruppo servizio informazioni e i dati relativi all'effettivo, ai nomi e alle attività dei membri dei servizi informazioni. È inoltre possibile che Bellasi fosse a conoscenza anche dei nomi dei servizi informazioni che collaborano con la Svizzera e delle somme di denaro spese per acquisire le informazioni.

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Il 16 agosto 1999, il Ministero pubblico della Confederazione informa che il 12 agosto 1999 è stata aperta un'inchiesta di polizia giudiziaria contro l'ex dipendente del DDPS. Quest'ultimo è sospettato di aver commesso uno o più dei seguenti reati: infedeltà nella gestione pubblica, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, riciclaggio di denaro, ricettazione e istigazione a commettere un crimine o un delitto.

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In data 18 agosto 1999, il segretario generale supplente del DDPS informa la Delegazione delle Commissioni della gestione ­ nella sua qualità di organo di alta sorveglianza dei servizi informazioni ­ su alcuni particolari relativi al caso in questione.

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Il 22 agosto 1999, il capo del DDPS organizza una conferenza stampa in seguito ad informazioni pubblicate nella stampa domenicale. Secondo queste informazioni, il Ministero pubblico avrebbe scoperto un deposito di armi e munizioni acquistate da Bellasi. Il DDPS e il Ministero pubblico confermano la maggior parte delle informazioni pubblicate. Secondo le dichiarazioni fatte da Bellasi al MPC, queste armi sarebbero state destinate a un servizio informazioni clandestino. Il MPC rende noto inoltre che Bellasi ha pronunciato accuse estremamente gravi nei confronti di diverse persone. Il divisionario Peter Regli, capo del Gruppo servizio informazioni dello Stato maggiore generale, è presente alla conferenza stampa e si dimostra più preciso.

Rivela che Bellasi l'avrebbe accusato di aver finanziato l'istituzione di tale servizio, cosa che Regli smentisce categoricamente. Il capo del DDPS annuncia di aver dato seguito alla richiesta di Regli di essere messo in congedo con effetto immediato. La direzione del Gruppo servizio informazioni è affidata al sostituto del capo dello Stato maggiore generale, divisionario Martin von Orelli.

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Il 23 e in seguito il 25 agosto 1999, l'avvocato di Bellasi lascia intendere che il suo cliente avrebbe agito per ordine dei suoi superiori, in particolare di Regli. Quest'ultimo avrebbe ordinato a Bellasi, tra il marzo e il maggio del 1994, di allestire un servizio informazioni parallelo. Bellasi sarebbe stato incaricato di sottrarre denaro mediante una contabilità fittizia al fine di finanziare il progetto. Doveva inoltre occuparsi di trovare i locali e di acquistare le armi necessarie. Jean-Denis Geinoz, capo di stato maggiore del Gruppo servizio informazioni ed ex superiore di Bellasi dal novembre del 1997, e Fred Schreier, capo del Servizio informazioni strategico e superiore di Bellasi dal gennaio 1990 alla fine di dicembre del 1995, sono chiamati in causa. Secondo l'avvocato, avrebbero firmato gli ordini che consentivano a Bellasi di ritirare il denaro alla BNS. Mentre Geinoz ne sarebbe stato pienamente informato, Schreier avrebbe agito in buona fede. Secondo l'avvocato, anche Bernhard Stoll, addetto alla difesa a Budapest e superiore di Bellasi tra l'inizio di gennaio del 1996 e la fine di ottobre del 1997, era informato del progetto di Regli di istituire un servizio informazioni clandestino. Disponeva a tal fine delle chiavi del deposito di armi di Bellasi. L'avvocato ammette di non disporre di alcuna prova a sostegno delle affermazioni del suo cliente.

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Il 24 agosto 1999, il DDPS informa che il Ministero pubblico ha perquisito gli uffici di Regli, Schreier e Geinoz. Agli uffici sono stati apposti i sigilli. Il capo dello Stato maggiore generale decide di mettere in congedo Schreier e Geinoz per la durata dell'inchiesta di polizia.

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Il 25 agosto 1999, il capo del DDPS informa la stampa che ha intenzione di riformare i servizi informazioni. All'insegna del motto «glasnost al Pentagono», il capo del DDPS afferma la sua volontà di trasparenza in seno al dipartimento. Annuncia in particolare la creazione di un sito Internet nel quale potranno essere pubblicate alcune analisi del Gruppo servizio informazioni.

Indica inoltre che il Consiglio federale ha incaricato il Controllo federale

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delle finanze di effettuare un'analisi dei rischi e dei processi del traffico pagamenti, in particolare al DDPS.

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Il 25 e 26 agosto 1999, la Delegazione delle Commissioni della gestione si incontra con i consiglieri federali Adolf Ogi, capo del DDPS, e Kaspar Villiger, ex capo del Dipartimento militare federale. Sente inoltre il capo dello stato maggiore, il comandante di corpo Hans-Ulrich Scherrer, il direttore del Controllo federale delle finanze, il sostituto del procuratore generale della Confederazione, rappresentanti della Banca nazionale svizzera, i divisionari Regli e von Orelli e altri collaboratori del Gruppo servizio informazioni. Basandosi sulle informazioni ricevute, la Delegazione decide di sottoporre il Gruppo servizio informazioni a un'inchiesta approfondita. Questa decisione è presa con la riserva che il Parlamento decida di istituire di una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI).

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Il Ministero pubblico tiene una conferenza stampa il 27 agosto 1999. Presenta in tale occasione una parte delle armi sequestrate e conferma che sono state confiscate quasi 220 armi (fucili a cannocchiale, pistole mitragliatrici, carabine, ecc.) e munizioni. Si tratta sia di armi svizzere sia di armi straniere.

Il Ministero pubblico informa che l'inchiesta di polizia non è più diretta solo contro Bellasi, ma dal 18 agosto 1999 anche contro Regli, Geinoz e Stoll e dal 19 agosto 1999 contro Schreier. Gli ex superiori di Bellasi sono accusati di complicità ed eventualmente di abuso di autorità. Il MPC sottolinea inoltre che Schreier ha riconosciuto di aver firmato la maggior parte degli ordini all'epoca in cui Bellasi gli era subordinato. Bellasi si sarebbe in seguito servito della firma di Geinoz, che sembra essere stata falsificata.

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Il 29 agosto 1999, la stampa osserva che Bellasi avrebbe utilizzato le armi e la munizione acquistata con il denaro sottratto per effettuare tiri con militari del Gruppo servizio informazioni durante corsi di ripetizione.

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A nome del Consiglio federale, il mattino del 31 agosto 1999 il capo del DDPS pronuncia una dichiarazione davanti al Consiglio nazionale. Il consigliere federale Ogi riafferma la sua volontà di far luce sul caso in questione.

In seguito, i Gruppi si esprimono sull'argomento. I Gruppi socialista ed ecologista chiedono l'istituzione di una CPI.

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In quello stesso giorno, nel pomeriggio, il Ministero pubblico informa che Bellasi ha confessato e ha ritirato le sue accuse contro Regli, Stoll e Geinoz.

Bellasi ha inoltre riconosciuto di avere pronunciato queste accuse solo per proteggersi. Secondo le dichiarazioni del Ministero pubblico, è risultato che nessuno ha incaricato Bellasi di organizzare un servizio informazioni segreto. Di conseguenza, Regli, Stoll e Geinoz sono dichiarati innocenti e discolpati sul piano penale. L'inchiesta aperta contro di essi viene chiusa con effetto immediato e i sigilli sui loro uffici vengono tolti. L'inchiesta contro Bellasi prosegue, così come quella contro Schreier in quanto coautore o complice presunto dei reati commessi da Bellasi.

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In seguito, il capo del DDPS informa la stampa che Regli rimane in congedo sino alla conclusione dell'inchiesta amministrativa. Anche Schreier rimane in congedo sino al termine dell'inchiesta di polizia. Geinoz può ritornare nel Gruppo servizio informazioni, ma con altre funzioni. Stoll rimane addetto alla difesa a Budapest.

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Il 1° settembre 1999, l'uditore in capo dell'esercito, brigadiere Dieter Weber, informa di avere ordinato un'inchiesta militare a supplemento di prove.

Essa riguarda i tiri organizzati nel 1994 e 1997 da Bellasi con armi e munizioni private in occasione di corsi e di servizi dell'esercito.

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Il 10 settembre 1999, il DDPS informa che il consigliere federale Ogi ha incaricato l'ex segretario di Stato Edouard Brunner di istituire una commissione di studio (CGI) sul Gruppo servizio informazioni dello Stato maggiore generale e sulla sezione del servizio informazioni delle Forze aeree. La commissione studierà in particolare i bisogni d'informazione e l'organizzazione dei servizi interessati. Entro il 15 febbraio 2000, consegnerà un rapporto contenente raccomandazioni al capo del DDPS.

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Il 17 settembre 1999, l'uditore in capo dell'esercito rende noti i risultati dell'inchiesta del giudice istruttore militare. L'inchiesta conferma che, in occasione dei corsi militari del Gruppo servizio informazioni nel 1997 ad Andermatt e dal 1994 al 1997 a Spiez, come pure in occasione di servizi effettuati da membri del Gruppo servizio informazioni, Bellasi ha organizzato senza permesso esercizi con armi e munizioni privati. L'uditore in capo rivela che i superiori di Bellasi hanno perlomeno ricevuto nel 1997 un rapporto scritto sui tiri effettuati con armi private e armi straniere. Regli ha d'altronde ringraziato Bellasi di questo rapporto. Un'inchiesta militare ordinaria è stata disposta contro Bellasi dal capo dello Stato maggiore generale a causa dell'inosservanza di prescrizioni di servizio. Non è invece possibile dar seguito al caso concernente i superiori di Bellasi, dal momento che i fatti sono caduti in prescrizione.

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Sempre il 17 settembre 1999, il capo dello Stato maggiore generale comunica di aver affidato nuovi compiti a Regli e Geinoz a seguito dell'inchiesta amministrativa. La nuova attività di Regli consiste tra l'altro nello smistamento e nella trasmissione all'Archivio federale dei documenti del Gruppo servizio informazioni. A Geinoz è invece affidato il compito di mettere in atto l'intenzione del capo del DDPS di aprire il Gruppo servizio informazioni al pubblico. Sta in particolare elaborando un sito Internet, disponibile dal mese di dicembre del 1999.

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Il 21 settembre 1999, il MPC conferma che una parte dell'inchiesta di polizia riguarda somme di denaro che l'imputato avrebbe trasferito per il tramite di società off-shore alle isole anglo-normande di Jersey e Guernesey come pure alle Isole Vergini.

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Il 22 settembre 1999, 145 politici, militari e rappresentanti dell'economia denunciano con un inserto pubblicato nella stampa una «campagna di disinformazione» nel caso Bellasi.

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Il 24 settembre 1999, il capo dello Stato maggiore generale precisa i compiti di archiviazione del divisionario Regli. Questi ultimi riguardano unicamente fascicoli del Gruppo servizio informazioni risalenti agli anni Sessanta e Settanta.

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Il 30 settembre 1999, l'Ufficio del Consiglio nazionale rifiuta con sette voti contro 3 e un'astensione la proposta dei Gruppi socialista ed ecologista di istituire una CPI. La maggioranza dell'Ufficio ritiene che non vi siano elementi che giustifichino l'istituzione di una commissione d'inchiesta. Ritiene che la Delegazione delle Commissioni della gestione sia l'organo adeguato

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per chiarire gli eventi in questione. Il mandato della Delegazione è quindi confermato.

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Il 3 novembre 1999, il Consiglio federale emana direttive sull'organizzazione della direzione della politica di sicurezza e un'ordinanza sulla soppressione dello stato maggiore della difesa e del Consiglio della difesa.

L'Organo di direzione per la sicurezza entrerà in funzione il 1° gennaio 2000. Sarà istituito un posto di coordinatore della cooperazione in materia di informazioni in seno alla Confederazione. Il coordinatore sarà assistito da un ufficio di valutazione della situazione e di rilevamento precoce. La presidenza dell'Organo di direzione per la sicurezza sarà garantita da una rotazione annuale tra il segretario di Stato del DFAE, il capo dell'Ufficio federale di polizia e il capo dello Stato maggiore generale. Tra i membri permanenti dell'Organo di direzione per la sicurezza saranno inoltre annoverati il vicecancelliere addetto all'informazione, il segretario di Stato dell'economia, il capo della Polizia federale, il presidente del Gruppo di coordinamento per le migrazioni del DFGP, il capo della Politica di sicurezza e di difesa del DDPS, il sottocapo di stato maggiore del servizio informazioni, il direttore generale delle dogane e il coordinatore dell'informazione che deve ancora essere nominato.

Gli eventi accaduti nel DDPS hanno dato luogo a tutta una serie di interventi parlamentari: mozione Grobet del 31 agosto 1999 (99.3398): abolizione dei servizi segreti; mozione Jaquet-Berger del 31 agosto 1999 (99.3399): abolizione dei servizi segreti; mozione del Gruppo ecologista del 31 agosto 1999 (99.3411): abolizione dei servizi segreti; interpellanza von Felten del 31 agosto 1999 (99.3412): Gruppo servizio informazioni. Trasmissione di informazioni alle autorità preposte al procedimento penale; interpellanza Teuscher del 31 agosto 1999 (99.3413): ottenimento e utilizzazione di informazioni da fonti private; interpellanza Bühlmann del 31 agosto 1999 (99.3414): Gruppo servizio informazioni. Budget e personale; interpellanza Teuscher del 31 agosto 1999 (99.3415): impiego del Servizio informazioni dell'esercito; interpellanza Bühlmann del 31 agosto 1999 (99.3416): sorveglianza elettronica ordinata dal Gruppo servizio informazioni; iniziativa parlamentare JaquetBerger del 31 agosto 1999 (99.443): istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta; interpellanza Jans del 3 settembre 1999 (99.3449): oggetto e utilità del Gruppo servizio informazioni; mozione Schaller del 3 settembre 1999 (99.3450): riorganizzazione dei servizi informazioni; interrogazione ordinaria Freund del 3 settembre 1999 (99.1130): Servizio informazioni. Direzione e cultura imprenditoriale; interpellanza Chiffelle del 21 settembre 1999 (99.3465): Destinazione provvisoria di Peter Regli: una volpe di lusso nel pollaio?; interrogazione Banga del 27 settembre 1999 (99.5120): Gruppo servizio informazioni. La volpe nel pollaio; interrogazione Schaller del 27 settembre 1999 (99.5128): occupazione affidata al divisionario Regli; interrogazione Hollenstein del 27 settembre 1999 (99.5131): compito di archiviazione discutibile; interrogazione Jaquet-Berger del 27 settembre 1999 (99.5133): Peter Regli promosso archivista; interrogazione Banga del 27 settembre 1999 (99.5130): Quando i nostri generali si immischiano di politica; interrogazione Ziegler del 27 settembre 1999 (99.5134): rimproveri indirizzati al Parlamento e ai media nella stampa da parte di alcuni generali; iniziativa parlamentare del Gruppo ecologista del 6 ottobre 1999 (99.453): caso Bellasi. Istituzione di una CPI; interpellanza Hollenstein del 7 ottobre 1999 (99.3514):
Archivi federali. Fascicoli del DDPS e dell'esercito; interpellanza Freund del 7 ottobre 1999 (99.3525): collaborazione dell'Ufficio federale dei rifugiati con i servizi informazioni.

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1.2

Scopi dell'inchiesta e limiti

L'inchiesta della Delegazione ha i seguenti scopi: ­

censire i dati degni di particolare protezione (persone e istituzioni) che sono stati toccati dagli eventi nel Gruppo servizio informazioni (Gr info) dello Stato maggiore generale;

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valutare i danni risultanti per il Gr info e valutare la pertinenza dei provvedimenti presi dal Consiglio federale e dal DDPS per farvi fronte;

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esaminare in che misura il controllo interno del DDPS e il Controllo federale delle finanze hanno assunto i loro compiti nella fattispecie;

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giudicare se le regole relative al controllo di sicurezza delle persone siano sufficienti e rispondano ancora ai bisogni odierni;

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valutare se la posizione della CPI DMF1 secondo la quale la protezione della personalità è preminente rispetto alla sicurezza dello Stato è ancora valida in questa forma;

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valutare se il fatto di esercitare come funzionario funzioni analoghe nel settore civile e nel servizio militare presenti un pericolo particolare;

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determinare dove, in futuro, debba porsi il limite tra gli imperativi del mantenimento del segreto e la volontà di trasparenza nel Gruppo servizio informazioni.

La Delegazione si è posta come obiettivo di valutare i fatti sul piano politico e di trarne i necessari insegnamenti per il futuro.

La Delegazione ha deciso di lavorare rapidamente per due motivi: In primo luogo, la composizione della Delegazione sarà rinnovata all'inizio di dicembre del 1999, data dell'entrata in funzione del nuovo Parlamento. Inoltre, 5-6 membri della Delegazione non si ripresentano alle elezioni federali.

In secondo luogo, la Delegazione ritiene che l'opinione pubblica così come le persone e i servizi interessati abbiano diritto a un rapido chiarimento delle critiche formulate pubblicamente nei confronti del DDPS.

Visti i limiti di tempo, la Delegazione «uscente» ha deciso di concentrarsi in primo luogo sulle grandi questioni di fondo. Trasmetterà alla nuova Delegazione le questioni e i problemi che necessitano di un esame più approfondito.

Oltre alle attività della Delegazione, è opportuno menzionare i diversi procedimenti in corso. Il procedimento penale nel caso Bellasi riguarda attualmente i seguenti reati del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS; RS 311.0): appropriazione indebita (art. 138), falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art.

317), infedeltà nella gestione pubblica (art. 314), riciclaggio di denaro (art. 305bis), denuncia mendace (art. 303), diffamazione (art. 173), calunnia (art. 174) ed eventualmente truffa (art. 146) e violazione della legislazione sulle armi. L'inchiesta militare ordinaria concerne l'inosservanza di prescrizioni di servizio (art. 72 del Codice penale militare del 13 giugno 1927, CPM; RS 321.0). L'inchiesta amministrativa ha in particolare lo scopo di esaminare se sono stati commessi errori di gestione e 1

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CPI DMF: Commissione parlamentare d'inchiesta incaricata di chiarire gli avvenimenti di grande portata in seno al Dipartimento militare federale. Cfr. rapporto del 17 novembre 1999 in: FF 1990 III 1061.

di controllo in seno al DDPS, soprattutto nello Stato maggiore generale e nelle Forze terrestri.

Occorre inoltre osservare che il Consiglio federale ha incaricato il Controllo federale delle finanze di analizzare i rischi e il processo del traffico pagamenti.

I risultati di tutti questi lavori non erano ancora noti il 24 novembre 1999, quando la Delegazione ha concluso i suoi lavori, ragione per la quale i risultati di queste inchieste non possono essere utilizzati.

1.3

Svolgimento dei lavori

La Delegazione delle Commissioni della gestione dispone di importanti competenze d'investigazione. Secondo la legge sui rapporti fra i Consigli del 23 marzo 1962 (LRC; RS 171.11), la Delegazione ha il diritto di esigere l'esibizione di tutti i documenti necessari ai suoi lavori da parte delle autorità federali e cantonali e dei privati. Essa ha inoltre il diritto di interrogare funzionari federali e privati in qualità di persone chiamate a dare informazioni o testimoni indipendentemente dal segreto d'ufficio o militare (art. 47quinquies cpv. 4 LRC).

Concretamente, i lavori della Delegazione sono stati ripartiti su tre mesi tra la metà di agosto e la metà di novembre del 1999. In questo periodo, la Delegazione si è riunita dodici volte sotto la presidenza del consigliere agli Stati Bernhard Seiler2. Ha sentito e interrogato 25 persone in qualità di persone chiamate a dare informazioni3.

Dal momento che tutti i fatti hanno potuto essere chiariti a sufficienza in questo modo, la Delegazione ha rinunciato a procedere ad interrogatori formali di testimoni.

La Delegazione ha inoltre effettuato una visita alla sede del Gruppo servizio informazioni.

Oltre agli interrogatori, la Delegazione ha esaminato numerosi documenti. Ha avuto accesso agli atti della Delegazione delle finanze e ai rapporti di revisione del Controllo federale delle finanze. La Delegazione ha inoltre consultato diversi documenti sull'organizzazione dello stato maggiore dell'esercito e diversi rapporti sull'organizzazione, gli effettivi e le finanze del Gruppo servizio informazioni. Ha inoltre ottenuto i capitolati d'onere del funzionario incriminato e altri documenti del suo fascicolo personale.

La Delegazione ha chiesto diversi rapporti al DDPS: un rapporto sulle fluttuazioni di personale nel Gruppo servizio informazioni tra il 1990 e 1999, un rapporto sulla nuova ripartizione delle attività nel Gruppo servizio informazioni in seguito ai diversi congedi pronunciati dal DDPS e un rapporto sullo statuto del personale del Gruppo servizio informazioni . La Delegazione ha inoltre chiesto un rapporto alla Banca nazionale svizzera e all'Incaricato federale della protezione dei dati.

La collaborazione tra la Delegazione e l'Amministrazione federale è stata eccellente e caratterizzata da una fiducia reciproca. La Delegazione ha avuto accesso a tutti i documenti necessari per la sua inchiesta, compresi i documenti segreti.

2

3

La Delegazione comprendeva i seguenti membri: i consiglieri nazionali Peter Tschopp (vicepresidente), Werner Carobbio e Hans Meier, come pure i consiglieri agli Stati Bernhard Seiler (presidente), Hans Danioth e Franz Wicki.

Cfr. elenco delle persone sentite nell'allegato 1.

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Per progredire rapidamente, la Delegazione ha potuto contare sulla sua segreteria (un posto di lavoro al 20%), che è stata provvisoriamente rafforzata con un posto di lavoro a metà tempo (in totale, un posto al 70%). La segreteria è stata incaricata di organizzare le sedute, di strutturare gli interrogatori sul piano formale e materiale e di far garantire la redazione dei verbali. Ha inoltre assicurato i contatti con l'Amministrazione federale.

La Delegazione si è inoltre assicurata la partecipazione di due esperti: Jacques Matile, dottore in diritto, avvocato, ex giudice supplente del Tribunale federale e colonnello di Stato maggiore generale, e Wilhelm Wenger, specialista in questioni contabili e di controllo della gestione (controlling), ex presidente della Commissione della gestione del Gran Consiglio di Basilea-Città. Gli esperti sono stati incaricati di esaminare alcuni aspetti giuridici e contabili. Hanno inoltre tenuto una serie di colloqui con dipendenti del DDPS e del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Gli esperti, come peraltro i membri, segretari e redattori dei verbali della Delegazione sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto concerne i documenti segreti presentati e le deposizioni sottoposte al segreto secondo l'ordinamento dei funzionari o al segreto militare (art 47quinquies cpv. 6 LRC). Gli esperti della Delegazione sono stati sottoposti a un controllo di sicurezza.

La Delegazione si è posta come termine dei suoi lavori il 24 novembre 1999. Conformemente alla legge, essa ha sottoposto in precedenza il suo rapporto al Consiglio federale affinché esso potesse far valere il suo diritto di essere sentito.

Il Consiglio federale ha condiviso essenzialmente le constatazioni e raccomandazioni della Delegazione in merito al caso Bellasi e non ha trovato nel rapporto elementi che dovrebbero essere tenuti segreti. Il Consiglio federale ha parimenti preso atto del fatto che la Delegazione non gli ha proposto misure in materia di personale.

Il presente rapporto finale tiene conto del parere del Consiglio federale.

Il 30 novembre 1999, il rapporto finale è stato presentato alle Commissioni della gestione riunite in seduta plenaria, che ne hanno preso atto. Le Commissioni hanno deciso di pubblicare il rapporto e di renderlo noto alle Camere federali e all'opinione pubblica.

Il presente rapporto si basa sullo stato delle conoscenze al 24 n ovembre 1999.

1.4

Basi giuridiche e organizzazione del Gruppo servizio informazioni

L'articolo 99 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM, RS 510.10) contiene le basi legali del servizio informazioni.

Secondo questo articolo, il servizio informazioni ha il compito di raccogliere, valutare e diffondere informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza. Ha la facoltà di trattare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della personalità, se del caso anche all'insaputa della persona interessata, sempreché e finché i suoi compiti lo esigano. In singoli casi può trasmettere dati personali all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

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Il servizio informazioni del DDPS è garantito da due unità organizzative: il Gruppo servizio informazioni dello Stato maggiore generale e il Servizio informazioni delle Forze aeree. Il Gruppo servizio informazioni è oggetto dell'inchiesta.

Il Gruppo servizio informazioni è uno degli 11 gruppi e servizi che costituiscono lo Stato maggiore generale (cfr. figura 1).

Organizzazione dello Stato maggiore generale

Figura 1

Capo dello Stato maggiore generale

Gruppo per il promovi mento della pace e per la cooperazione in materia di sicurezza

Stato maggiore dell'istruzione operativa

Gruppo della sanità

Gruppo dell'aiuto alla condotta

Gruppo della pianificazione

Gruppo della logistica

Gruppo delle operazioni

Gruppo servizio informazioni

Gruppo del personale dell'esercito

Servizi centrali

Stato maggiore

Il Gruppo servizio informazioni è diretto dal sottocapo di stato maggiore del servizio informazioni (SCSM info). È direttamente subordinato al capo dello Stato maggiore generale e ha il grado di divisionario.

Organicamente, il Gruppo servizio informazioni è composto di uno stato maggiore, di un Servizio informazioni strategico, di un Servizio informazioni dell'esercito e di un servizio del protocollo militare. A questi si aggiungono gli addetti alla difesa all'estero, che sono direttamente subordinati direttamente al SCSM info.

L'ordinanza del 4 dicembre 1995 concernente il Servizio informazioni (OSINF, RS 510.291) unitamente a un regolamento interno del 1° gennaio 1998 del Gruppo servizio informazioni precisano l'organizzazione e i compiti dei diversi servizi (cfr.

figura 2): Lo stato maggiore del gruppo si occupa in particolare delle risorse del Gruppo servizio informazioni (personale, finanze, ecc.) È inoltre incaricato della gestione del personale militare del gruppo e della gestione dei corsi e rapporti delle frazioni di stato maggiore del Gruppo servizio informazioni.

Il Servizio informazioni strategico (SIStr) assicura l'esplorazione permanente dei Paesi esteri. Raccoglie, per la direzione politica e militare, le informazioni rilevanti 511

per la sicurezza della Confederazione, le valuta e le diffonde. Il servizio lavora in stretta collaborazione con altri organi federali, tra i quali la Polizia federale, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Segretariato di Stato dell'economia (seco), le Forze aeree, l'Aggruppamento dell'armamento, ecc. Il SIStr si tiene inoltre in contatto con servizi informazioni affini. (cfr. figura 3). Il capo del Servizio informazioni strategico è il supplente del SCSM info.

Il Servizio informazioni dell'esercito (SIEs) assicura, in servizio di appoggio o in servizio attivo, l'esplorazione e l'informazione a livello operativo e tattico. Nel settore che interessa l'esercito, raccoglie le informazioni necessarie all'impiego dell'esercito, le valuta e le diffonde.

Il protocollo militare è competente del coordinamento dei rapporti tra personalità militari svizzere ed estere. Si occupa inoltre degli addetti alla difesa esteri accreditati in Svizzera e organizza visite a loro destinate.

Gli addetti alla difesa sono attivi nell'ambito di una missione diplomatica all'estero.

Sono incaricati di raccogliere diverse informazioni nei Paesi nei quali sono accreditati. Nella loro qualità di osservatori e di relatori, contribuiscono e determinare le evoluzioni importanti sia sul piano strategico sia sul piano della politica militare e della politica di sicurezza.

Organizzazione del Gruppo servizio informazioni (stato al 1° gennaio 1998)

Figura 2

Sottocapo di stato maggiore servizio informazioni

16 addetti alla difesa

Stato maggiore

Servizio informazioni strategico (SIStr)

Servizio informazioni dell'esercito (SIEs)

Sezione del protocollo militare

Raccolta di informazioni

Valutazione

Diffusione

La struttura civile del Gruppo servizio informazioni si compone esclusivamente di dipendenti della Confederazione, a cui vanno aggiunti informatori che sono per lo più cittadini svizzeri che hanno relazioni in Paesi esteri. Succede inoltre che terzi 512

diano volontariamente e scientemente accesso a fonti d'informazioni situate all'estero. Le spese che ne derivano possono essere indennizzate a seconda dei casi. I particolari sono disciplinati in un'ordinanza del DMF del 12 agosto 1992 non pubblicata.

Sul piano militare, il Gruppo servizio informazioni è parte integrante dello stato maggiore dell'esercito (cfr. in particolare l'ordinanza del 22 giugno 1994 sullo stato maggiore dell'esercito, OSME; RS 510.101). Lo stato maggiore dell'esercito è suddiviso in frazioni dello stato maggiore dell'esercito (qui di seguito fraz SMEs), le quali ricevono un numero d'ordine (fraz SMEs 130.0., 280.0, ecc.) analogamente alle altre formazioni dell'esercito.

In situazioni particolari (p. es. servizio d'appoggio o servizio attivo), la struttura professionale del gruppo è completata a seconda dei casi con militari di milizia (ufficiali, sottufficiali, appuntati, soldati), che sono incorporati nelle fraz SMEs del gruppo. Si tratta sovente di personalità che viaggiano molto a titolo professionale e che occupano posizioni dirigenziali nell'Amministrazione, nella diplomazia, nell'industria, nelle banche, nelle università, ecc. Una parte dei dipendenti civili del DDPS e alcuni informatori sono incorporati militarmente nelle fraz SMEs del Gruppo servizio informazioni.

Le fraz SMEs del Gruppo servizio informazioni sono subordinate militarmente al sottocapo di stato maggiore del servizio informazioni.

Collaborazioni principali in materia informazione strategica

DFGP

DFAE

Polizia federale, Ufficio federale dei rifugiati, Ufficio federale di polizia

Centro d'analisi e di prospettiva, divisioni politiche

Figura 3

DDPS Servizio informazioni strategico (SIStr)

DFE Segretariato di Stato dell'economia

Servizi affini all'estero, fonti proprie (settori coperti dal segreto)

513

Analogamente agli altri militari, i membri dello stato maggiore dell'esercito svolgono regolarmente servizi d'istruzione nell'ambito dei loro obblighi militari. Per la loro natura irregolare, i servizi delle frazioni SMEs del Gruppo servizio informazioni non sono pubblicati nella tabella dei corsi di formazione. Può trattarsi, a seconda dei casi, di rapporti, corsi di ripetizione o corsi speciali. I militari possono essere convocati anche per singoli giorni.

Il controllo e l'amministrazione dello stato maggiore dell'esercito spettano al Gruppo del personale dell'esercito. Lo stato maggiore dell'esercito è assegnato al Cantone di Berna per il disbrigo dei compiti amministrativi cantonali (ispezioni, tiro obbligatorio).

2

Osservazioni e valutazioni della Delegazione

2.1

Pro memoria dei fatti

2.1.1

La persona di Dino Bellasi

Dino Bellasi, nato nel 1960, era funzionario specializzato al servizio dello stato maggiore del Gruppo servizio informazioni dello Stato maggiore generale (qui di seguito: Gr info) dal 1° marzo 1988. In qualità di responsabile degli affari militari e dei corsi, aveva in particolare il compito, secondo il suo capitolato d'oneri del 1° gennaio 1996, di tenere il controllo del corpo delle frazioni di stato maggiore del Gr info (qui di seguito: fraz SMEs Gr info), di organizzare con i capi responsabili le prestazioni di servizio dei membri di queste frazioni e di attuarle, di svolgere la funzione di contabile di queste prestazioni di servizio secondo le istruzioni e in collaborazione con il gruppo del personale dell'esercito dello SMG e dell'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (qui di seguito: UFIFT), come pure di dirigere l'esecuzione dei corsi e rapporti del Gr info riguardo all'organizzazione e all'amministrazione, prestazioni di cui assumeva la responsabilità in materia di contabilità.

Sino al 31 dicembre 1995 era subordinato al capo del Servizio informazioni strategico, quindi, dal 1° gennaio 1996 al 30 aprile 1998, all'aggiunto del capo di stato maggiore del Gr info e infine, dal 1° maggio al 31 maggio 1998, direttamente al capo di stato maggiore, prima di essere trasferito alla sezione del protocollo militare a partire dal 1° giugno 1998. Ha lasciato il servizio della Confederazione per motivi di salute alla fine di settembre del 1998. Dal profilo militare, aveva il grado di capitano segretario di stato maggiore dal 1° gennaio 1993. Ha esercitato funzioni di capo di cancelleria e quindi di collaboratore specializzato in diverse fraz SMEs. Bellasi non è mai stato contabile nel senso militare del termine. Le sue qualifiche militari sono sempre state buone, per non dire molto buone.

Bellasi era titolare di una carta di legittimazione di contabile di durata illimitata che gli consentiva di prelevare contanti alla Posta o alla Banca nazionale (qui di seguito: BNS). Questa carta, di colore grigio, è consegnata a tutti i futuri quartiermastri. Reca una fotografia dell'interessato in uniforme (regolamento d'amministrazione 99, n. 45). Salvo autorizzazione speciale, per prelevare contanti il titolare della carta deve portare l'uniforme. Anche se si ignora quando e come Bellasi abbia
ricevuto questa carta, si presume che l'abbia ottenuta facendo domanda all'UFIFT e avvalendosi delle sue responsabilità di contabile al Gr info. Egli disponeva inoltre di moduli per ordini d'incasso, che non si sa come abbia potuto procurarsi. Occorre tuttavia osservare che l'UFIFT invia ai quartiermastri delle truppe menzionate nella tabella dei corsi cinque copie di questi ordini per ogni corso (per battaglione) e due copie 514

per i corsi tattici e tecnici. Inoltre, i quartiermastri delle scuole reclute che figurano nella tabella delle scuole ricevono dieci copie di questi ordini. Questi ordini sono inviati prima del servizio all'indirizzo militare del contabile competente. Appare quindi probabile che Bellasi abbia semplicemente chiesto tali ordini all'UFIFT appellandosi ai bisogni dei corsi militari del Gr info che doveva organizzare.

2.1.2

Le attività lecite di Bellasi

Nell'ambito delle sue funzioni, Bellasi aveva due attività principali in materia di contabilità: ­

dal momento che i militari incorporati nelle fraz SMEs del Gr info svolgono il più delle volte servizi individuali e lavorano nell'ambito del servizio a missioni puntuali che sono loro affidate, Bellasi doveva, su istruzione dei suoi capi, convocare questi militari e allestire la contabilità relativa a questi servizi. Per ognuno di questi servizi individuali, Bellasi allestiva un conteggio delle prestazioni dovute all'interessato (soldo, ecc.), prestazioni che non erano versate in contanti ma mediante girata postale o bancaria;

­

il Gr info organizza ogni due anni un corso di formazione militare per i sottufficiali, gli appuntati e i soldati che vi sono incorporati. Secondo un ordine del 23 agosto 1996 del sottocapo di stato maggiore del servizio informazioni (qui di seguito: SCSM info), la direzione e l'organizzazione di questo corso biennale spetta al capo degli affari militari e dei corsi del Gr info, vale a dire, sino al 31 maggio 1998, a Bellasi. Anche se poteva aggiungere personale ausiliario per l'esecuzione di questo corso, Bellasi cumulava regolarmente le funzioni di comandante del corso e di contabile. In quest'ultima qualità, prelevava presso la BNS, fondandosi sulla sua carta di legittimazione e su un ordine di incasso controfirmato dal suo superiore gerarchico, i fondi necessari per il pagamento delle spese del corso (alloggio, sussistenza ecc.) e del soldo. Allestiva per questo corso una contabilità nella dovuta forma, che indirizzava per revisione all'UFIFT, e annunciava i giorni di servizio effettuati al Gruppo del personale dell'esercito affinché fossero introdotti nel sistema di trattamento dei dati (PISA: sistema d'informazione del personale dell'esercito).

Gli importi utilizzati dal Gr info per questi servizi individuali e per i corsi biennali si aggiravano all'incirca tra i 50 000 e i 70 000 franchi, prelevati dal budget dell'UFIFT, il che corrisponde a circa 1800-2300 giorni di servizio l'anno (1 giorno di servizio: circa fr. 30).

2.1.3

I prelevamenti illeciti di Bellasi

Bellasi ha sottratto fondi della Confederazione per molti anni, ritirando contanti per mezzo di ordini di prelievo di anticipi e allestendo conteggi per servizi fittizi di frazioni di stato maggiore dell'esercito del Gruppo servizio informazioni. Ha proceduto a queste sottrazioni in un modo sorprendentemente semplice, senza far uso di stratagemmi raffinati o sofisticati, bensì allestendo contabilità di truppa di 30-50 pagine molto precise. La tabella 1 qui sotto fornisce un compendio di alcune contabilità fittizie (constatazioni sulla base dei documenti originali): 515

Conteggi fittizi (estratto)

Tabella 1 Costo (in fr.)

Mese

Corso Partecipanti

Soldo

Marzo 1995

1° corso 2° corso 3° corso 4° corso

48 34 33 50

4 170 1 770 1 737 4 550

Luglio 1996

1° corso 2° corso 3° corso 4° corso

52 51 50 48

4 520 4 415 4 455 3 985

Marzo 1998

1° corso 2° corso 3° corso 4° corso

134 138 126 138

11 700 12 220 11 015 12 200

Dicembre 1998

1° corso 2° corso 3° corso

139 142 133

12 340 12 695 12 020

Alloggio Sussistenza

Sale

Costi per corso

10 704 5 765 1 138 21 777 3 791 2 227 340 8 128 3 680 2 162 291 7 870 11 150 6 005 945 22 650 Costi totali per marzo 1995 60 425 11 076 6 773 918 23 287 10 863 6 643 975 22 896 10 650 6 513 975 22 593 10 224 6 252 918 21 379 Costi totali per luglio 1996 90 155 38 820 17 454 1 936 69 190 31 740 17 975 1 869 63 804 28 980 16 412 1 974 58 381 31 740 17 975 2 107 64 022 Costi totali per marzo 1998 256 117 31 970 18 105 2 016 64 431 32 660 18 496 2 009 65 860 30 590 17 323 1 946 61 879 Costi totali per dicembre 1998 192 170

(I corsi fittizi duravano per lo più 5 giorni. Si svolgevano sull'arco dell'anno sempre nel medesimo posto) A partire dalla primavera del 1994, Bellasi ha cominciato a effettuare sistematicamente prelevamenti in contanti presso la Banca nazionale utilizzando, come faceva per i corsi biennali, la sua carta di legittimazione e ordini d'incasso che in un primo tempo faceva controfirmare dal suo capo e sui quali, in un secondo tempo, ne apponeva di suo pugno una firma falsificata. Teneva per sé i fondi incassati e giustificava questi prelevamenti depositando presso l'UFIFT contabilità per corsi fittizi. Queste contabilità comprendevano segnatamente un controllo degli uomini basato sull'elenco dei membri delle fraz SMEs del Gr info ed erano perfettamente in ordine dal profilo formale, tanto che superavano senza problemi lo scoglio delle revisioni dell'UFIFT. Evidentemente, a differenza di quanto avveniva per i corsi reali, Bellasi non annunciava i giorni di servizio svolti al PISA, che in tal caso avrebbe senz'altro scoperto la frode (numero di giorni svolti eccessivo per gli ufficiali che figurano su questi controlli). In questo modo, Bellasi ha incassato a titolo fraudolento quasi 9 milioni di franchi tra il marzo del 1994 e il luglio del 1999, il che corrisponde a circa 100 000 giorni di servizio fittizi. Per ottenere questa cifra, ha effettuato non meno di 127 prelevamenti alla BNS, di cui 35 dopo aver lasciato la Confederazione (cfr.

tabella 2). L'ultimo prelevamento è stato effettuato il 15 luglio 1999. Queste manovre fraudolente non sarebbero probabilmente mai venute alla luce se Bellasi non avesse continuato i suoi prelevamenti dopo la sua partenza dal Gr info. La menzione di una contabilità allestita da Bellasi dopo la sua partenza in un rapporto di revisione dell'UFIFT ha attirato l'attenzione del suo successore, che ha permesso di scoprire il caso.

516

Prelevamenti effettuati presso la Banca nazionale svizzera Periodo

Prelevamenti

Importi prelevati (in fr.) Funzioni di Bellasi

dal 31.3. al 31.12.94 dal 1.1. al 31.12.95 dal 1.1. al 31.12.96 dal 1.1. al 31.12.97

12 21 14 17

217 000 818 000 1 098 000 1 436 000

dal 1.1. al 30.5.98 dal 1.6. al 30.9.98

14 14

1 110 000 1 110 000

8

700 000

27 127

2 350 000 8 839 000

dal 1.10. al 31.12.98 dal 1.1. al 15.7.99 Totale

Tabella 2

Capo degli affari militari e dei corsi Collaboratore presso il protocollo militare Lascia il servizio della Confederazione

Occorre osservare a questo proposito che gli atti fraudolenti di Bellasi hanno riguardato fondi dell'UFIFT. I conti del Gr info non sono invece stati toccati. Una verifica approfondita effettuata dal Controllo federale delle finanze (qui di seguito: CDF) nel giugno del 1999 ha confermato che questa contabilità, che non era tenuta da Bellasi ma dall'aggiunto del capo di stato maggiore del Gr info, era perfettamente in ordine4.

Di conseguenza, il caso Bellasi deve essere considerato come una truffa commessa da un funzionario del Gr info a danno dell'UFIFT, e non come un problema del Gr info.

2.2

Misure sul piano contabile e finanziario

Per conseguire i suoi scopi, Bellasi ha utilizzato con astuzia le lacune del sistema di finanziamento e di controllo dei conti dell'UFIFT. come pure l'assenza di informazioni tra l'UFIFT e il PISA. Per evitare che si ripetano simili raggiri, devono essere presi determinati provvedimenti, sempreché non lo si sia già fatto dopo la scoperta delle manovre delittuose di Bellasi.

2.2.1

Il prelievo di anticipi in contanti

I lavori della Delegazione hanno mostrato che i pericoli rappresentati dai versamenti in contanti erano già stati individuati prima del caso Bellasi, che del resto non è il solo prodottosi in seno al DDPS negli ultimi anni in relazione a ordini di prelievo di anticipi. Gli altri casi concernono tuttavia importi meno elevati, inferiori a franchi 200 000. Nel 1996 un contabile di milizia ha sottratto franchi 200 000. Un tribunale di divisione lo ha condannato nel 1998 a una pena di due anni e mezzo di prigione.

Il secondo caso concerne un impiegato temporaneo del DDPS che ha rubato ordini di prelievo di anticipi, ritirando in tal modo franchi 40 000. L'individuo in questione ha successivamente rimborsato questa somma.

4

Cfr. rapporto del Controllo federale delle finanze del 30 giugno 1999.

517

Secondo le informazioni fornite dalla BNS, i pericoli rappresentati dagli ordini di prelievo di anticipi sono stati più volte al centro di discussioni tra l'Amministrazione federale delle finanze (qui di seguito: AFF) e la BNS tra il 1990 e la metà del 1999. In occasione di svariate sedute, la BNS ha reso attenta l'AFF sui problemi che si pongono. Inoltre, in un caso almeno («truffa M.»), la BNS ha anche avuto contatti con il DDPS, e più precisamente con l'UFIFT. Le possibilità di abusi hanno indotto la BNS a emanare, il 16 ottobre 1996 e il 27 febbraio 1998, due direttive destinate agli uffici di pagamento. Tali misure non sono state tuttavia sufficienti per impedire le manovre di Bellasi.

La Delegazione ritiene che si debbano limitare nella misura del possibile i prelievi in contanti. Anche se è evidente che non è possibile farlo quando una truppa si trova in servizio ­ sarebbe difficile rendere accettabile che una truppa non riceva il suo soldo in contanti ­, lo stesso discorso non vale per corsi limitati o per prestazioni di servizio individuali, come dimostra la pratica del Gr info per i servizi svolti à la carte dai membri di frazioni di stato maggiore del gruppo. In questi casi, i versamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento postale o bancario. Dovrebbe essere possibile estendere questo sistema a tutti i servizi delle frazioni di stato maggiore dell'esercito e a tutti gli altri servizi dell'Amministrazione federale che ancora si avvalgono del traffico dei pagamenti in contanti (in particolare la protezione civile e l'Ufficio federale dei rifugiati). Un'analisi dei procedimenti e dei rischi del traffico dei pagamenti è attualmente in corso presso il CDF.

La Delegazione reputa che dovrebbero essere presi provvedimenti per quanto concerne la distribuzione e il ritiro delle carte di legittimazione da un lato e del modulo degli ordini d'incasso. Per quanto concerne le carte di legittimazione (ne circolano circa 4700), sembrerebbe utile limitarne la durata di validità anche per i quartiermastri. Il rinnovo di queste carte permetterebbe infatti di verificare nel singolo caso se esse siano ancora giustificate. Inoltre, l'UFIFT dovrebbe tenerne un controllo preciso e vegliare affinché esse siano ritirate nel momento in cui il titolare lascia la sua funzione militare o il suo posto
nell'Amministrazione. Tutti gli ultimi prelievi di Bellasi sarebbero stati evitati se la sua carta di legittimazione gli fosse stata ritirata al momento dell'entrata in servizio presso il protocollo militare, dove non aveva più responsabilità sul piano contabile. Questo non è stato fatto. Una simile misura avrebbe in ogni caso permesso di controbattere la manovra di Bellasi, il quale, con lettera del 28 maggio 1998, ha informato la sua corrispondente all'UFIFT che rimaneva responsabile di tutte le questioni relative ai conteggi con mandati d'incasso, dato che il suo successore si occupava soltanto dei conteggi con girata postale o bancaria. Occorre rilevare che il contenuto di questa lettera era contrario alla verità e che essa non è stata controfirmata dal successore di Bellasi come sarebbe stato previsto dalle direttive vigenti (art. 3 cpv. 1 OAE; n. 8 cpv. 1 del regolamento d'amministrazione 99).

Raccomandazione 1 La Delegazione chiede al Consiglio federale di prendere i provvedimenti necessari allo scopo di limitare nel tempo la validità delle carte di legittimazione che permettono di ritirare contanti e di ridurre allo stretto necessario il numero di carte in circolazione.

518

2.2.2

Allestimento e controllo del budget dell'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT)

Fino al budget 2000 compreso, l'UFIFT allestiva il proprio preventivo di spesa della truppa sulla base del numero di giorni di servizio svolti due anni prima (ovvero il 1998 per il budget 2000) corretto nella misura necessaria dalle differenze risultanti dalla tabella dei corsi e da quella delle scuole. Si tratta dunque di un budget stabilito sulla base di una valutazione retrospettiva. Le grandi suddivisioni dell'amministrazione militare (Stato maggiore generale, Forze terrestri e Forze aeree) non sono consultate in proposito. Esse non si assumono responsabilità per quanto riguarda l'allestimento del budget e sono nell'impossibilità di controllarne l'utilizzazione. In effetti, il budget dell'UFIFT è un budget globale dell'ordine di 220 milioni di franchi che copre circa 6,5 milioni di giorni di servizio e di cui l'UFIFT stesso non può controllare l'utilizzazione nel corso dell'anno. L'UFIFT non dispone di un piano contabile che indichi quali siano i costi generati per corpo di truppa e per frazioni dello Stato maggiore dell'esercito, né quanti giorni di servizio siano stati effettuati.

Secondo il nuovo sistema previsto a partire dal 2001, l'UFIFT domanderà allo Stato maggiore generale, alle Forze terrestri e alle Forze aeree le loro previsioni circa il numero di giorni di servizio, obbligandoli così a domandare le previsioni dei loro subordinati. Sulla base di queste informazioni, l'UFIFT allestirà un budget prospettivo da ripartire tra i tre grandi gruppi, i quali potranno procedere analogamente nei confronti dei loro subordinati. In questo modo, nel corso dell'anno lo Stato maggiore generale, le Forze terrestri e le Forze aeree potranno controllare l'utilizzazione dei giorni di servizio che saranno loro attribuiti e intervenire se il numero previsto e il credito che ne deriva è sorpassato. Lo stesso vale per l'UFIFT, che potrà domandare spiegazioni e impartire avvertimenti se constata anomalie nell'utilizzazione dei crediti. Se questo sistema fosse stato in vigore già negli anni 1994-1999, l'UFIFT e il Gr info si sarebbero subito accorti che il credito dell'ordine di franchi 50 000.­ a franchi 70 000 (che sarebbe stato attribuito alla fraz SMEs del Gr info) era in larga misura sorpassato, ciò che avrebbe permesso di scoprire molto rapidamente le manovre fraudolente di Bellasi.

Raccomandazione 2
La Delegazione chiede al DDPS di prendere i provvedimenti necessari affinché l'UFIFT introduca il più rapidamente possibile un piano contabile per corpo di truppa e per frazione di stato maggiore dell'esercito. In questo piano dovranno essere compresi il numero di giorni di corso e i costi per corso (soldo, sussistenza, alloggio, ecc.). Il DDPS stabilisce inoltre quale servizio è responsabile di controllare le differenze tra i dati effettivi e i dati del budget.

2.2.3

Collaborazione tra l'UFIFT e PISA

Fino all'agosto 1999, l'UFIFT non aveva accesso ai dati del sistema PISA. La concessione di questo accesso è stata ritardata per ragioni di costi e di protezione dei dati. Da allora, si sta facendo una prova: l'UFIFT può accedere al PISA per verificare se i giorni di servizio contabilizzati sono stati effettivamente annunciati. Se tale non è il caso, il sistema individua l'anomalia e reclama spiegazioni e giustificazioni.

Questi controlli avvengono per sondaggi concernenti, per esempio, il comandante, il 519

furiere, e un certo numero di militari scelti a caso sulla lista del controllo degli uomini allegata alla contabilità. Se questo sistema di controllo fosse già stato in vigore tra il 1994 e il 1999, il sistema PISA avrebbe subito constatato che i giorni di servizio figuranti nella contabilità non gli erano stati annunciati e avrebbe preteso spiegazioni che avrebbero permesso di scoprire la frode. Siccome questa collaborazione non è prevista attualmente nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui controlli militari (OCM, RS 511.22), bisogna sperare che la prova ordinata a partire dalla fine d'agosto 1999 dal DDPS in applicazione dell'articolo 148 OCM5 riuscirà a mettere a punto una collaborazione efficace tra le due istanze e modificare di conseguenza l'OCM entro la fine d'agosto 2000.

Raccomandazione 3 La Delegazione raccomanda al Consiglio federale di modificare l'ordinanza sui controlli militari in modo da permettere all'UFIFT di accedere al sistema PISA. In questo contesto, terrà conto delle considerazioni formulate dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati nel suo rapporto del 19 novembre 1998 sui collegamenti «on-line» nel settore della polizia.

2.2.4

Abrogazione della doppia funzione

È stato affermato che le manovre fraudolente sarebbero state considerevolmente facilitate dalle doppie funzioni di Bellasi. Bisogna tuttavia intendersi sulla definizione di doppia funzione. Vi è doppia funzione civile e militare quando un funzionario è chiamato a svolgere la stessa funzione nella sua attività civile e nell'unità in cui è incorporato. Bellasi rivestiva una doppia funzione in quanto teneva la contabilità delle fraz SMEs del Gr info sia come funzionario sia quando era in servizio nella fraz SMEs nella quale era incorporato. Questo modo di procedere è razionale e utile, poiché assicura all'esercito i servizi di specialisti competenti. Non si vede in che cosa questa situazione avrebbe potuto favorire le manovre fraudolente di Bellasi. Ma un funzionario può anche svolgere nel quadro della sua attività una doppia funzione come responsabile di due attività che sono normalmente distinte: Bellasi era designato come comandante dei corsi di formazione del Gr info e come contabile di detti corsi, funzioni che di regola sono chiaramente distinte e di cui il titolare dell'una esercita un certo controllo su quella dell'altra. Uno dei principi fondamentali della contabilità militare risiede così nel fatto che il comandante attesta sotto la sua responsabilità l'esattezza del modulo «stazionamento/effettivo/mutazioni» della truppa (art. 15 dell'ordinanza del 29 novembre 1995 concernente l'amministrazione dell'esercito, OAE; RS 510.301; art. 19 cpv. 1 lett. a, 21 lett. b e 22 del regolamento d'amministrazione) che serve come base per l'allestimento della contabilità di una truppa da parte del contabile. Se le due funzioni sono svolte dalla stessa persona, ciò che era il caso di Bellasi per i corsi del Gr info, questo controllo non esiste più. È in questo senso che si può dire che la doppia funzione ha facilitato la commissione delle manovre fraudolente di cui Bellasi si è reso colpevole, poiché è venuto a man-

5

520

Secondo questo articolo, il DDPS può, senza dover previamente adeguare la presente ordinanza, effettuare prove per una durata di al massimo 12 mesi di modifiche in occasione dell'impiego di PISA.

care il controllo di base risultante dalle due funzioni svolte normalmente da due diverse persone.

Secondo le informazioni fornite dall'UFIFT, vi sono 34 uffici amministrativi del DDPS che tengono una contabilità di truppa nelle stesse condizioni di quelle di cui Bellasi si è servito per operare i suoi prelievi. Per ovviare al rischio evidenziato dal caso Bellasi, l'UFIFT ha da un lato ricordato ai servizi in questione l'obbligo di notificare immediatamente il cambio di contabile (misura alla quale Bellasi aveva reagito scrivendo all'UFIFT che rimaneva competente per le contabilità fondate sui prelievi in contanti, dato che il suo successore era responsabile soltanto delle contabilità che davano luogo a girate postali o bancarie) e ordinando che per questi uffici tutto il traffico dei pagamenti sarà effettuato mediante girate, ciò che, con il controllo svolto mediante PISA, sembra impedire che si abbiano a ripetere negli uffici nei quali possono esistere casi di doppia funzione prelievi illeciti del tipo di quelli operati da Bellasi.

2.3

Efficacia delle revisioni del Controllo federale delle finanze e dell'UFIFT

Per quanto concerne il Controllo federale delle finanze, le revisioni da esso svolte in merito alla contabilità dello Stato maggiore generale e del Gr info sono esenti da critica. Questi controlli, che sono stati oggetto di rapporti dettagliati, sono stati eseguiti in modo professionale e si riferiscono a una contabilità che non rientrava nella competenza di Bellasi e che non è oggi in discussione.

Per contro, ci si deve domandare se i controlli dell'UFIFT, competente come organo di controllo della contabilità della truppa per lo stato maggiore dell'esercito (art. 4 dell'ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito), prestano o meno il fianco a critiche. Formalmente, le false contabilità di Bellasi erano assolutamente in ordine. Esse sono dunque passate indenni attraverso le revisioni dell'UFIFT. Retrospettivamente, quando si possono esaminare queste contabilità tutte insieme, appaiono anomalie che permettono di dubitare della loro giustificazione materiale: come è possibile che i revisori non siano stati colpiti dal grande numero di giorni di servizio svolti dagli stessi ufficiali, dall'occupazione quasi permanente dello stesso albergo a Balsthal, dall'assenza di qualsivoglia mutazione fra i partecipanti ai corsi durante la durata di questi (congedi, malattie, ecc.), dalla mancanza di qualsiasi modulo o fattura originale (p. es. su carta intestata, ecc.).

La Delegazione è del parere che l'UFIFT avrebbe dovuto notare: ­

il riporto regolare di somme considerevoli sul mese seguente (ciò che significa che il contabile detiene ingenti importi di denaro liquido);

­

l'assenza sistematica di una seconda firma su tutti i conteggi forniti da Bellasi, nonostante che le prescrizioni la esigano espressamente (art. 11 OAE; n.

19 del RA 99);

­

la circolazione di somme considerevoli in contanti mentre le frazioni di stato maggiore del Gruppo servizio informazioni operano da tempo senza far uso di contanti;

­

l'aumento, anno dopo anno, del numero dei partecipanti ai corsi del Gruppo servizio informazioni;

521

­

la partecipazione di soli ufficiali, mai di personale ausiliario;

­

la mancanza di qualsivoglia mutazione (entrate in servizio tardive o liberazioni anticipate);

­

eccettuato il soldo, la camera e la pensione, i conteggi non contengono alcun'altra spesa quale materiale di rimpiazzo, pasti d'invitati, rimborso di biglietti di treno, spese telefoniche ecc.;

­

le fatture degli alberghi sono sistematicamente allestite su carta neutra e recano una firma qualunque;

­

mancano documenti giustificativi originali dell'albergo per una prestazione qualsiasi, ecc.

Inoltre, l'UFIFT avrebbe dovuto porsi le seguenti domande: ­

è verosimile che corsi con più di 100 partecipanti abbiano luogo, settimana dopo settimana, nello stesso luogo?

­

è verosimile che questi ufficiali chiedano soltanto la sussistenza in pensione con self-service (fr. 29.60 al giorno) e non l'importo normale con servizio che ammonta a 34 franchi al giorno?

­

come circolano concretamente questi importi in contanti ? Bellasi si recava ogni venerdì a Balsthal portando con sé da 50 000 a 70 000 franchi in contanti per regolare sul posto il soldo e i conti per le c amere e la pensione?

In generale, occorre constatare che le malversazioni di Bellasi non sono state favorite da una mancanza di controllo o dalla inosservanza delle direttive dell'UFIFT, ma piuttosto dalla mancanza di una valutazione della plausibilità dei conteggi.

Rimproverare ai revisori di non aver notato queste anomalie significa tuttavia dimenticare le condizioni in cui essi lavorano. Sono infatti a disposizione soltanto 2,75 posti per garantire la revisione di 5000 contabilità di truppa ogni anno, per un totale di 6,5 milioni di giorni di servizio; i revisori non disponevano, come noi oggi, della visione d'insieme delle 80 contabilità fittizie allestite da Bellasi e non potevano dedicarsi a confronti che non sono facili nemmeno oggi. Occorre tenere conto inoltre che, per ragioni di spazio, non è possibile conservare le contabilità delle truppe per più di sei mesi sugli scaffali dei locali di lavoro. Esse vengono in seguito archiviate in cantina ed è dunque molto raro che si possa procedere a un paragone con i conteggi precedenti. Da ultimo, i revisori non disponevano del segnale d'allarme costituito dal sorpasso di un budget di cui avrebbero potuto controllare il rispetto, né del collegamento con il sistema PISA, che avrebbe permesso loro di scoprire la frode mediante sondaggi sistematici concernenti i giorni di servizio svolti dai militari figuranti sul controllo degli effettivi che accompagna la contabilità.

In definitiva, le lacune rivelate dal caso Bellasi concernono più l'organizzazione dell'UFIFT che non una deficienza dei suoi r evisori.

Raccomandazione 4 La Delegazione chiede al DDPS di prendere i provvedimenti necessari affinché, nei suoi controlli, l'UFIFT accordi in futuro più peso alla plausibilità delle contabilità e non soltanto alla loro esattezza matematica.

522

2.4

I dati degni di particolare protezione messi in pericolo

2.4.1

Dati degni di particolare protezione

Allo stato attuale del dossier, è estremamente difficile stabilire con precisione quali dati degni di particolare protezione siano stati a conoscenza di Bellasi e quale pericolo abbia eventualmente causato loro. Non è nemmeno sicuro che il procedimento penale attualmente in corso e coperto dal segreto permetterà di saperne di più.

È sicuro che Bellasi deteneva, grazie alla sua funzione, il controllo di corpo delle fraz SMEs del Gr info e che conosceva il nome, l'indirizzo, la professione e i dati relativi ai circa 500 militari che vi sono incorporati (compresa la riserva). Sembra anche che egli avesse copiato questo elenco sul suo computer privato e che lo utilizzasse per allestire le false contabilità che sono alla base delle sue malversazioni.

Bellasi conosceva anche tutto il personale del Gr info. Non sembra invece che Bellasi avesse accesso ad altri dati degni di particolare protezione, in particolare alle fonti e agli informatori del Gr info. In effetti, il servizio sembra essere stato organizzato in modo da impedire fughe di notizie in questo campo. Bellasi aveva il suo ufficio nel centro amministrativo del DDPS e aveva accesso soltanto all'atrio d'entrata del Servizio informazioni strategico. Poteva entrare negli uffici di questo servizio soltanto accompagnato dai collaboratori che vi lavoravano; in assenza dell'occupante, l'ufficio era chiuso a chiave. Per quanto concerne la contabilità del Gr info, Bellasi non vi aveva accesso e non poteva in particolare prendere conoscenza delle ricevute delle somme versate a talune fonti o a taluni informatori. Queste ricevute erano del resto firmate dall'ufficiale che le trattava e dal SCSM Info, che erano i soli a conoscere il beneficiario dei versamenti che tali ricevute attestavano.

Stante quanto precede, la Delegazione ritiene poco verosimile che Bellasi abbia avuto accesso ad altri dati degni di particolare protezione oltre a quelli relativi ai membri delle fraz SMEs del Gr info. Questo rischio non può tuttavia essere del tutto escluso.

La Delegazione ignora inoltre se Bellasi abbia divulgato, eventualmente a pagamento, i dati degni di particolare protezione di cui disponeva. Attualmente non vi sono indizi che lo attestino. Nondimeno, in questo campo bisogna aspettarsi il peggio e partire dall'idea che tali dati abbiano potuto essere divulgati. Se
tale era il caso, ciò potrebbe avere gravi conseguenze per gli ufficiali e specialisti il cui nome fosse stato divulgato, in particolare per i civili le cui relazioni con l'estero sul piano professionale rischierebbero di essere seriamente compromesse. Sfortunatamente, la Delegazione non vede quali misure possano essere prese per ovviare a questo rischio, che per il momento è soltanto un'eventualità. È invece essenziale che questa divulgazione non avvenga in occasione del procedimento penale avviato contro Bellasi. Sarebbe estremamente grave se le liste sequestrate in mano a Bellasi e le false contabilità costruite sulla base di tali liste siano fornite al pubblico e svelate senza che Bellasi abbia fatto niente per provocare questo risultato. Anche se le liste in questione non hanno un carattere di segretezza, ma sono soltanto confidenziali, la Confederazione ha un interesse evidente a evitarne la divulgazione. Il DDPS dovrebbe dunque, secondo la Delegazione, intervenire presso il Ministero pubblico della Confederazione, rispettivamente nei confronti del giudice istruttore federale, affinché le liste sequestrate in mano a Bellasi e quelle figuranti nelle contabilità falsificate contenute nel dossier penale non siano divulgate. Il Dipartimento deve urgentemente muovere passi in questa direzione basandosi, dato che si tratta di inda523

gini di polizia giudiziaria, sull'articolo 102quater capoversi 1 e 2 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP, RS 312.0) e, per quanto concerne l'istruzione preparatoria, sull'articolo 27 capoversi 1 e 2 PP. A ciò si aggiungono le disposizioni generali dell'articolo 29bis capoverso 1 PP, secondo cui «i dati personali possono essere trattati soltanto in quanto essi siano necessari ai fini del perseguimento o del giudizio»6.

In conclusione, non sembra che Bellasi abbia avuto accesso ad altri dati degni di particolare protezione, oltre al controllo di corpo delle fraz SMEs del Gr info e che abbia diffuso informazioni tratte da questo documento altrimenti che utilizzandole per la realizzazione delle contabilità falsificate che coprivano i suoi prelievi illeciti.

In questa ipotesi, che è attualmente la più verosimile, alla Delegazione appare essenziale che il DDPS prenda senza indugio le misure necessarie per evitare che la diffusione di tali dati confidenziali avvenga paradossalmente proprio per mezzo del procedimento penale.

Raccomandazione 5 La Delegazione raccomanda al DDPS di prendere i provvedimenti necessari allo scopo di proteggere, in occasione del procedimento penale nel caso Bellasi, i dati confidenziali concernenti le frazioni di stato maggiore del Gruppo servizio informazioni dello Stato maggiore generale (art. 102quater cpv. 1 e 2; art. 27 cpv. 1 e 2; art. 29 bis cpv. 1 PP).

2.4.2

Danni

Allo stato attuale, il danno più grave che il caso Bellasi potrebbe aver causato al Gr info risulta dalla perdita di fiducia subita presso i servizi stranieri e le fonti in generale. Questo danno è difficilmente quantificabile e si manifesterebbe con una diminuzione del numero e della qualità delle informazioni ottenute dal Gr info. Non è dunque oggi possibile determinarne l'eventuale importanza.

Secondo la Delegazione, il danno risulta d'altronde meno dal caso Bellasi stesso quanto piuttosto dal modo in cui è stato trattato, se non addirittura drammatizzato, dalle autorità e dai media dopo l'arresto del suo autore. La Delegazione non può fare a meno di sottolineare che le autorità devono comportarsi con moderazione e sangue freddo quando informano su inchieste penali, non fosse altro che a motivo della presunzione d'innocenza di cui deve beneficiare ogni accusato e del segreto istruttorio.

Il solo mezzo per diminuire o addirittura eliminare il danno subìto consiste nel tranquillizzare gli informatori e le fonti del Gr info, in particolare convincendoli che essi non sono stati toccati né smascherati nel quadro dell'affare. A tal riguardo, appare essenziale alla Delegazione che, in un modo o nell'altro, la direzione del Gr info sia di nuovo occupata in modo stabile il più rapidamente possibile. Più perdura l'incertezza attuale derivante dalla messa in congedo dei due capi del servizio informazioni svizzero, più essa è dannosa.

6

524

Cfr. messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 1988 concernente la legge federale sulla protezione dei dati (LPD), parte relativa alla revisione della legge sulla procedura penale federale, in: FF 1988 II 353.

Questa situazione non è soltanto problematica nei confronti dell'esterno, ma anche in seno al Gr info. Il caso Bellasi ha gettato il Gr info in un profondo smarrimento.

Le incertezze concernenti il futuro del servizio si traducono in particolare in fluttuazioni molto elevate di personale. Sembra peraltro che il caso Bellasi non sia all'origine di questo esodo, ma ne sia stato il catalizzatore. La Delegazione ritiene che se il periodo di transizione durasse troppo a lungo, la situazione diverrebbe estremamente difficile da gestire. Per questa ragione, è necessario che il Consiglio federale manifesti chiaramente la sua volontà di ammodernare senza ritardo le strutture del Gruppo servizio informazioni. La Delegazione ritornerà su questo punto nelle sue conclusioni.

2.5

Controlli di sicurezza nel settore dell'informazione

La Delegazione è giunta a chiedersi se i controlli di sicurezza che possono essere praticati attualmente rispondano ai bisogni attuali. La domanda è in realtà duplice: da un lato, bisogna determinare se la legislazione permette attualmente di procedere ai controlli di sicurezza necessari nel settore delle informazioni; d'altro lato, bisogna valutare, sul piano pratico, l'efficacia delle misure di controllo autorizzate dalla legge.

2.5.1

La situazione sul piano legale

L'Incaricato federale della protezione dei dati ha esposto la situazione legale in un parere presentato alla Delegazione il 1° settembre 1999. Ci si può dunque limitare a ricordarne le conclusioni: «... Entrata in vigore il 1° luglio 1993, la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) non apporta restrizione alcuna in materia di controlli di sicurezza. Non è inoltre mai stato contestato che la sicurezza militare e gli interessi dello Stato costituiscano settori particolari che implicano una regolamentazione specifica.

La legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), entrata in vigore il 1° gennaio 1999, e l'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone, entrata in vigore il 1° gennaio 1999, costituiscono questo nuovo quadro legale specifico. Come detto in precedenza, questa nuova regolamentazione rafforza anche la garanzia del rispetto degli interessi dello Stato e della sicurezza militare mediante l'istituzione di un quadro normativo a livello di legge in senso formale e di ordinanza d'applicazione dettagliata. Quest'ultima prevede in particolare in modo chiaro i diritti della persona interessata (...) limitandoli allo scopo di garantire gli interessi dello Stato o della sicurezza militare.

Da ultimo, oltre alle numerose disposizioni summenzionate che regolano l'attuazione dei controlli di sicurezza nell'Amministrazione federale e nel settore militare, norme ancora più specifiche sono applicabili al Servizio informazioni strategico, che gli permettono di raccogliere, trattare e utilizzare le informazioni necessarie, compresi i dati relativi alle persone: ..... b.

per i controlli di sicurezza relativi a persone che lavorano o che dovrebbero

525

lavorare alle sue dipendenze (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza del 4 dicembre 1995 concernente il Servizio informazioni).

(...)

Da quanto precede emerge che nessuna esigenza o norma di protezione dei dati ostacola l'esecuzione dei controlli di sicurezza e che dal nostro punto di vista le nuove regole specifiche entrate in vigore di recente in materia di controllo di sicurezza nei confronti di agenti della Confederazione, di militari o di terzi come pure le disposizioni specifiche in materia applicabili al servizio informazioni strategico rispondono perfettamente ai bisogni odierni.» La Delegazione condivide questa opinione, che trova sostegno nei testi legali numerosi e complessi che disciplinano la materia. Non bisogna tuttavia minimizzare il fatto che tali disposizioni sono recenti e sono ben lungi dall'essere state assimilate nell'Amministrazione. La Delegazione è stata in particolare colpita nel quadro delle audizioni alle quali ha proceduto nel constatare come il trauma provocato dagli eccessi commessi nel caso delle schedature sia ancora ben vivo. Questa situazione portava talvolta gli interlocutori della Delegazione a ignorare le nuove regole in vigore per riferirsi a disposizioni emanate dopo il caso delle schedature e abrogate in seguito (p. es., obbligo di distruggere i dossier di sicurezza allo scadere di un termine di cinque anni, mentre la nuova regolamentazione prevede che i dati possono essere conservati dieci anni, dopo di che essi non vengono distrutti ma trasmessi all'Archivio federale (art. 22 dell'ordinanza del 20 gennaio 1999 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, OCSP; RS 120.4).

2.5.2

L'attuazione

Rimane da esaminare se questo quadro giuridico volto a salvaguardare sia gli interessi dello Stato sia quelli dei cittadini, secondo la Delegazione corrisponda a una pratica che salvaguarda realmente gli stessi interessi. In proposito, occorre distinguere il problema del campo d'applicazione dei controlli da quello relativo al modo in cui essi possono essere eseguiti.

L'ordinanza del 20 gennaio 1999 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) limita tali controlli alle persone che figurano su un elenco definito dal Consiglio federale. Quest'ultimo ha deciso di limitare tale elenco a 1200 persone, ciò che, secondo gli specialisti sentiti dalla Delegazione costituisce un compromesso elvetico ma non permette di operare tutti i controlli necessari, in particolare affinché la Svizzera sia credibile in questo campo nelle sue relazioni con l'estero. D'altronde, la definizione di questo elenco sembra incontrare difficoltà, a tal punto che dieci mesi dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza non è stata ancora approvata dal Consiglio federale. Vale a dire che, in modo generale, il disciplinamento in vigore lascia sussistere lacune nei controlli di sicurezza, lacune i cui effetti potrebbero rivelarsi gravi in tale o tal altro caso, in particolare nel quadro delle relazioni internazionali della Svizzera. Tuttavia, sembra generalmente ammesso che tutti i membri del Servizio informazioni devono essere sottoposti a un controllo di sicurezza e che figureranno dunque nell'elenco (art. 5 OCSP). Si può dunque affermare che il problema del campo d'applicazione dei controlli di sicurezza è regolato per quanto concerne tale servizio. Tutt'al più, si deve constatare come non sia possibile sincerarsi che Bellasi è stato sottoposto a un simile controllo; sembra che questo sia stato il caso, 526

ma secondo la vecchia prassi i risultati di tale controllo sono stati distrutti una volta scaduto il termine di cinque anni.

Bisogna poi determinare se i controlli di sicurezza possono essere eseguiti in modo efficace nel quadro della regolamentazione prevista dall'ordinanza. Per quanto riguarda gli agenti della Confederazione, l'articolo 8 OCSP dispone che il controllo deve essere chiesto dall'autorità che nomina, prepara la nomina o attribuisce nuovi compiti. La richiesta dev'essere allestita su un modulo che l'interessato deve firmare per manifestare il suo accordo. La procedura si svolge in seguito secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente rapporto. Il servizio specializzato incaricato del controllo, ovvero la Divisione della protezione delle informazioni e delle opere (DPIO) dello Stato maggiore generale, raccoglie i dati necessari presso le fonti enumerate nell'articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120). Il servizio consulta, direttamente o per il tramite della polizia federale, le informazioni risultanti dal casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA), i registri degli uffici d'esecuzione e fallimento e altri schedari provenienti in particolare dal sistema informatizzato di gestione e indicizzazione dei dossier e delle persone (IPAS), dal sistema provvisorio di trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS), ecc. Esso procede all'audizione degli agenti della Confederazione soltanto in occasione del primo controllo e può procedere all'audizione di terzi soltanto con il consenso della persona interessata (art. 20 LMSI e art. 12 OCSP). In pratica la DPIO non procede a inchieste sul terreno. Una volta raccolte queste informazioni, essa sottopone le sue eventuali riserve all'interessato, che può prendere posizione, dopo di che emana il suo preavviso e lo comunica all'autorità richiedente e all'interessato che, al pari di talune terze persone, sono legittimati a ricorrere (art. 16 e 17 OCSP).

Da quanto precede risulta che l'esame di sicurezza è in realtà puramente formale e superficiale. È sufficiente che la persona esaminata non figuri in alcuno dei registri consultati perché ottenga l'attestazione, e ciò anche qualora conduca una vita e tenga un comportamento che permetterebbe
di formulare dubbi sulla sua personalità e sui rischi che potrebbe presentare per la sicurezza.

La ripetizione del controllo è ancora più difficile e superficiale. Anzitutto, l'articolo 13 capoverso 1 OCSP esige che il controllo sia ripetuto soltanto se esistono motivi di presumere che un nuovo rischio per la sicurezza sia apparso dopo il controllo precedente e che la persona interessata dia il suo consenso scritto. Inoltre, l'articolo 13 capoverso 2 OCSP limita di principio l'esame alla consultazione dei registri citati nell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e b LMSI e prevede di completare il controllo mediante un'inchiesta di polizia e altre audizioni soltanto se risulta che la persona interessata presenta un rischio per la sicurezza. Vale a dire che una ripetizione del controllo potrà avere luogo soltanto in modo del tutto eccezionale e solo previo consenso dell'interessato, mentre il caso Bellasi dimostra come queste ripetizioni sarebbero estremamente utili per portare alla luce cambiamenti nel modo di vita e di comportamento dell'interessato e il rischio che egli può rappresentare.

L'insufficienza attuale dei controlli di sicurezza è del resto ben conosciuta. Sembra addirittura, come appreso dalla Delegazione, che taluni servizi dello Stato maggiore generale facciano capo a investigatori privati per ovviare ai difetti del sistema.

Ci sono diversi mezzi per migliorare la situazione: ­

si dovrebbero autorizzare in maggior misura inchieste di polizia, in particolare in occasione della ripetizione del controllo; 527

­

si potrebbe immaginare che la persona che entra in servizio presso la Confederazione dia in occasione della sua nomina l'autorizzazione di procedere a una ripetizione del controllo di sicurezza, rimanendo inteso che i risultati di questo nuovo controllo gli saranno comunicati e che sarà garantito il suo diritto di ricorso;

­

nei servizi nei quali il segreto e la discrezione svolgono un ruolo molto importante, i capi dovrebbero procedere regolarmente a colloqui di sicurezza con i loro subordinati allo scopo di scoprire se possibile la loro evoluzione ed eventuali nuovi rischi per la sicurezza.

La Delegazione deve dunque constatare che, sebbene la legislazione sembri offrire le garanzie necessarie alla salvaguardia della sicurezza, le modalità previste per l'esecuzione di questi controlli sono così restrittive da far perdere loro l'essenza della loro credibilità. Sembra dunque auspicabile che la questione sia rivista per meglio garantire la sicurezza dello Stato che, dopo il caso delle schedature, è stata in una certa misura negletta a profitto della protezione dell'individuo.

Raccomandazione 6 La Delegazione invita il Consiglio federale a rivedere l'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) allo scopo di permettere: a.

una ripetizione regolare dei controlli di sicurezza senza che per intraprenderli sia necessario presumere l'insorgenza di un nuovo rischio dopo il controllo precedente. La persona interessata darà il suo consenso una volta per tutte al momento della sua assunzione e tale consenso varrà sia per il primo sia per tutti i controlli di sicurezza ulteriori. In tutti i casi, i risultati dei controlli continueranno a essere comunicati alla persona interessata (art. 16 cpv. 2 OCSP) e il suo diritto di ricorso rimarrà garantito (art. 17 OCSP);

b.

l'utilizzazione più ampia di inchieste di polizia, in particolare in occasione della ripetizione dei controlli di sicurezza, e ciò indipendentemente da qualsiasi sospetto che la persona possa presentare un nuovo rischio dopo l'ultimo controllo;

c.

una ripetizione sistematica dei controlli di sicurezza qualora una persona già controllata si trovi ad assumere una nuova funzione che figura anche sulla lista delle funzioni dell'articolo 2 OCSP.

Se del caso il Consiglio federale proporrà alle Camere federali le modifiche legislative necessarie.

Raccomandazione 7 La Delegazione invita il Consiglio federale a stabilire la lista delle funzioni che esigono un controllo (art. 19 cpv. 4 LMSI; art. 2 OCSP) prendendo in considerazione unicamente criteri di sicurezza. In questo quadro, il numero di funzioni da sottoporre a un controllo di sicurezza non è decisivo e non deve essere stabilito arbitrariamente in un valore preciso.

528

2.6

Segreto e trasparenza nel Gruppo servizio informazioni

In margine agli avvenimenti intervenuti in seno al Gr info, il capo del DDPS ha annunciato a più riprese la sua volontà di instaurare trasparenza in seno al DDPS all'insegna del motto «glasnost al Pentagono».

La Delegazione reputa necessario esprimere la sua opinione in merito alla trasparenza in seno al Gruppo servizio informazioni. Il caso Bellasi sembra in effetti aver dimostrato i problemi posti da una politica di segreto assoluto. Per il fatto di non essere informati su che cosa sia realmente il Gr Info, il pubblico e i media lo immaginano non in base a dati obiettivi, ma secondo quello che credono di sapere grazie alle loro letture, alla televisione o al cinema, sui servizi esteri quali la CIA americana o il MI-6 britannico. È allora difficile resistere alla tentazione di parlare subito di «servizi segreti» e di imbastire romanzi che non stanno in nessun rapporto con la realtà. Nessuno sfugge del resto a questa situazione, come testimoniano taluni dibattiti e interventi parlamentari recenti.

Sarebbe sbagliato rimproverare all'opinione pubblica o ai media la loro ignoranza in materia. Il Gr info, nonostante la personalizzazione del suo capo, si dimostra in effetti molto discreto sulle sue attività. Le informazioni sono in generale rilasciate con parsimonia a seconda delle circostanze, per la maggior parte dei casi in reazione ad avvenimenti particolari o a indiscrezioni. A titolo d'esempio, è stato necessario il caso Bellasi perché il grande pubblico venisse a conoscenza dell'esistenza del Servizio informazioni strategico (SIStr), del quale il nome del capo non figura nemmeno nell'annuario federale. Eppure, il SIStr non è assolutamente segreto poiché il suo compito figura in un'ordinanza del Consiglio federale pubblicata nella raccolta sistematica. Altro esempio: per anni, gli effettivi del Gr info sono stati considerati dal DDPS come informazione segreta. È stato necessario il caso Bellasi perché il DDPS rilasciasse una cifra relativamente precisa.

Il compito del Gr info e il segreto di cui sono circondate le sue attività non preoccupa quasi nessuno in una situazione normale7. Per contro, quando avvenimenti particolari interessano il Gr info, la situazione si trasforma radicalmente. Il segreto risveglia allora la diffidenza e instilla il dubbio. Per molti, il termine «segreto» diventa
sinonimo di illegale, di proibito, d'incontrollato, di impunito. La discrezione del Gr info viene interpretata, sovente a torto, come un tentativo di nascondere la realtà e di sottrarsi all'opinione pubblica.

La Delegazione ritiene che si eviterebbero molti problemi se il Gr info disponesse di una politica d'informazione attiva che fosse inoltre indipendente dagli avvenimenti.

Secondo la Delegazione, sarebbe opportuno presentare al pubblico ciò che realmente il Gr info è, indicandone il compito e le basi legali, le grandi linee della sua organizzazione, la composizione e il reclutamento del personale e altre informazioni che non sono comunque segrete (sorveglianza del Consiglio federale e del Parlamento sulle attività e le finanze del Gr info, protezione dei dati, organizzazione del ciclo di informazione, ecc.). È necessario che il Gr info esponga chiaramente la sua

7

Ne è la prova il fatto che l'articolo 99 LM, che è alla base dell'attività del servizio informazioni, non è praticamente stato discusso in occasione dell'esame della legge al Parlamento (cfr. BU 1994 CSt 408 e BU 1994 CN 1786 segg.).

529

legittimazione democratica8 e che faccia capire ai cittadini che la sua attività assomiglia più a quella di un centro specializzato nel quale si raccolgono e si analizzano informazioni piuttosto che a un'unità di spionaggio. Sarebbe inoltre opportuno favorire la pubblicazione di articoli e di opere di divulgazione sui servizi informazioni9, se non addirittura promuovere la ricerca in questo campo10. In effetti, eccettuati alcuni rapporti parlamentari11, esistono pochi documenti ufficiali sul funzionamento dei servizi informazioni svizzeri.

Una politica d'informazione attiva dovrebbe permettere di condurre un dialogo continuo con i media e con l'opinione pubblica sul senso dell'attività informativa nel nostro Paese. Si tratta di instaurare la fiducia e di fare in modo che la missione e gli obiettivi del Gr info siano meglio capiti e accettati. Una migliore valorizzazione delle attività del gruppo fornirebbero anche l'occasione ai collaboratori del servizio di uscire da un anonimato difficile da sopportare. Ne deriverebbe in cambio una maggiore motivazione.

Per contro, sembra escluso di poter andare più lontano e di divulgare i risultati del lavoro del Gr info. Simili informazioni comporterebbero in modo indiretto la rivelazione delle fonti di informazione e dei partner e dunque una loro rapida sparizione.

Il successo di un servizio d'informazioni si fonda su rapporti di fiducia dei quali non si deve assolutamente poter dubitare. Non è raro infatti che le persone che confidano informazioni al Gr info agiscano ai margini della legislazione del Paese estero o violino un segreto d'ufficio. Allo scopo di evitare perseguimenti, esigono che il Gr info ne garantisca l'anonimato. Va da sé che un servizio che divulgasse le sue fonti perderebbe rapidamente tutti i suoi contatti, senza contare che porrebbe diverse persone in situazioni disagevoli. La protezione delle fonti è dunque la contropartita da garantire per beneficiare di informazioni sull'estero non altrimenti accessibili. Ciò comporta anche, per riprendere un'affermazione del Conseil d'Etat francese, l'inevitabile sopravvivenza di un mondo che non è né innocente, né di conseguenza veramente fatto per la trasparenza12.

8

9 10

11

12

530

Cfr. in particolare Geiger, H., «Öffentlichkeit und Nachrichtendienste in der Demokratie: Nachrichtendienste und Medien», conferenza del presidente del Bundesnachrichtendienst tedesco tenuta il 25 settembre 1997 in occasione del quinto seminario internazionale sulle questioni della difesa a Saragoza (Spagna).

L'opera di Jacques Baud (Encyclopédie du renseignement et des services secrets, nuova edizione, Lavauzelle, Parigi, 598 pagine, 1998) ne è un'eccellente illustrazione.

Citiamo ad esempio Langkau, W., Völker- und Landesrechtliche Probleme der Kriegsund Friedensspionage, tesi di dottorato, Würzburg, 1971; Höfner, K., Sicherheit und Westintegration, tesi di dottorato, Monaco, 1989; Wieck, H.-G., Demokratie und Geheimdienste, R. Oldenbourg Verlag, Monaco, 1995; Dobry, M., e al., Le renseignement, Etat de droit, raisons d'Etat, les usages du secret, Ihesi, collezione «Les cahiers de la sécurité intérieure», n. 30, Parigi, 1997, ecc.

Cfr. in particolare il rapporto sull'inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione sugli scambi di piloti con il Sudafrica, del 28 settembre 1993, in: FF 1994 I 81; il rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli avvenimenti di grande portata in seno al Dipartimento militare federale, del 17 novembre 1990 (90.022), in: FF 1990 III 1261; il rapporto sul supplemento d'indagini del gruppo di lavoro della Commissione della gestione del Consiglio nazionale in merito all'affare Bachmann, del 19 gennaio 1981 (80.073), in: FF 1981 I 483; il rapporto della Commissione della gestione sull'inchiesta concernente le misure di controspionaggio in Svizzera, del 29 maggio 1979 (79.028), in: FF 1979 II 234.

Cfr. Conseil d'Etat, Rapport public 1995, La transparence et le secret, Parigi, La Documentation française, collezione «études & documents», n. 50, 1996.

In proposito, è interessante rilevare che la necessità di proteggere le fonti, largamente accettata per i media sia nel suo principio sia dalla legge13, viene invece spesso criticata per le attività dei servizi informazioni. I media e i servizi informazioni hanno in comune il fatto di concorrere entrambi alla formazione dell'opinione: i media partecipano alla formazione dell'opinione pubblica, i servizi informazioni a quella delle autorità. La Delegazione tiene a ricordare in questa sede che la legge autorizza esplicitamente il Consiglio federale a proteggere la fonte dei dati emananti da autorità estere (art. 47quinquies cpv. 4 LRC). Lo stesso vale per i servizi informazioni del DDPS che, secondo l'ordinanza concernente il Servizio informazioni, sono autorizzati, nel loro ambito di attività, a «prendere misure di protezione e di sicurezza particolari» (art. 9 OSINF). A tali regole si aggiungono inoltre le disposizioni generali dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari (RS 510.411) e quelle dell'ordinanza del 10 dicembre 1990 sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell'amministrazione (RS 172.015).

La Delegazione ritiene che sia indispensabile che il Gr info rompa con una certa cultura del segreto. Il segreto deve rimanere in tutti i casi uno strumento al servizio di uno scopo e non diventare uno scopo in sé. Il segreto serve a proteggere informazioni e non deve essere utilizzato per commettere irregolarità o dissimulare errori di direzione, né servire da pretesto per giustificare una mancanza di controllo da parte del dipartimento responsabile o del Consiglio federale. La Delegazione si richiama al rispetto di questi principi nella sua attività di alta sorveglianza dei servizi d'informazione.

Per la Delegazione, la trasparenza è necessaria affinché il cittadino sappia ciò che è in realtà il servizio informazioni del suo Paese. Per questo motivo occorre smitizzare i servizi informazioni spiegando perché ne abbiamo bisogno, come funzionano e a chi devono rendere conto. Ma non si tratta di una «glasnost»14. che equivarrebbe alla fine di un servizio, il quale, oggi come ieri, rimane indispensabile alle autorità per dirigere la politica del Paese in piena conoscenza di causa.

Raccomandazione 8 La Delegazione invita il Consiglio
federale a provvedere a un'informazione continua, attiva e aperta sui compiti e le missioni in materia d'informazione, tenendo conto degli imperativi del mantenimento del segreto. Esaminerà in particolare se è necessario istituire un posto di delegato all'informazione per i servizi informazioni che sia a diretto contatto con le attività di questi ultimi.

3

Conclusioni sul caso Bellasi

Sulla scorta delle informazioni attualmente disponibili, si può affermare che le manovre delittuose di Bellasi non abbiano altro rapporto con il Gruppo servizio informazioni se non il fatto che il loro autore era funzionario di questo servizio. Il segreto 13

14

Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Diritto penale e procedura penale dei mass media), in: FF 1996 IV 449.

Politica applicata da Michael Gorbaciov parallelamente alla politica della perestrojka («ristrutturazione»). La glasnost deve consentire la circolazione di informazioni un tempo vietate o censurate e contribuire al dibattito pubblico. Autorizzando gli scambi sulle questioni politiche, incoraggia la critica della politica e della società.

531

di cui sono circondate certe attività del Gr info non ha avuto alcun ruolo nella dissimulazione delle infrazioni commesse. I fatti si caratterizzano come una truffa con falsità in documenti che avrebbe potuto avvenire in qualsiasi ufficio dell'Amministrazione federale se fossero date le condizioni per commetterla. Facciamo rilevare di passaggio che altri uffici hanno già conosciuto casi simili (p. es. l'UFIAML nel 1997 per la divisione dell'assicurazione contro la disoccupazione15, il Politecnico di Zurigo nel 1994, per l'acquisizione di sistemi informatici16).

Allo stato attuale, il danno più grave che il caso potrebbe aver causato al Gruppo servizio informazioni risulta dalla perdita di fiducia subita sia presso i servizi esteri e presso le fonti sia presso il pubblico. D'altronde, il pregiudizio arrecato al Gr info non risulta tanto dal caso in sé stesso, quanto piuttosto da come è stato trattato dalle autorità e dai media. Il clamore sollevato intorno al Gruppo servizio informazioni ha gettato a torto discredito sul DDPS e di conseguenza sull'esercito intero.

Secondo la Delegazione, i provvedimenti da prendere per evitare che si ripeta un simile caso devono concernere soprattutto il settore contabile e non quello del funzionamento del servizio informazioni. Per quanto riguarda l'eventuale divulgazione dei dati degni di particolare protezione da parte di Bellasi, non si intravedono altri possibili provvedimenti se non quelli da un lato di evitare la diffusione dei documenti confidenziali che si trovano nell'incartamento penale e d'altra parte di ristabilire la fiducia verso il Gr info limitando per quanto possibile l'interregno attuale. I responsabili dovranno fornire ancora un grosso sforzo prossimamente per porre rimedio allo scetticismo oggi ancora nettamente prevalente.

4

Conclusioni di natura generale

4.1

Clima di lavoro in seno al Gruppo servizio informazioni e crisi d'identità

Gli avvenimenti occorsi nel Gr info hanno rivelato l'estrema fragilità di questo servizio. In effetti, è stato sufficiente un caso di truffa relativamente banale per scardinare il Gr info e mettere da parte, almeno provvisoriamente, i suoi principali responsabili.

È dunque negli effetti che ha scatenato, e non nei suoi motivi di fondo, che il caso Bellasi solleva molteplici interrogativi.

Le audizioni effettuate dalla Delegazione hanno mostrato che esiste un profondo disagio in seno al Gr info. Questo disagio non è nuovo e covava molto prima degli avvenimenti dell'agosto 1999. Per quanto la Delegazione possa valutare, questa situazione è conseguente alla fine della guerra fredda. Tenendo conto dell'evoluzione della minaccia, il capo del Dipartimento militare federale e il capo dello Stato maggiore generale hanno modificato, nel 1995, le missioni del Gr info ponendo l'accento meno sulle informazioni puramente militari quanto piuttosto su quelle concer15

16

532

Cfr. in particolare il numero 472 del rapporto della Delegazione delle finanze alle Commissioni delle finanze del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati concernente l'alta vigilanza sulle finanze della Confederazione nel 1997, del 27 febbraio 1998, in: FF 1998 III 2720.

Cfr. il numero 314 del rapporto della Delegazione delle finanze delle Camere federali alle Commissioni delle finanze del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati sulla sua attività negli anni 1994/95, del 5 aprile 1995, in: FF 1995 III 356.

nenti la sicurezza in generale, la politica e l'economia. Ma l'organizzazione, la cultura e il modo di gestione del Gr info sono rimaste caratterizzate dalla loro origine militare e dalla loro subordinazione allo Stato maggiore generale. Il regime vigente accorda di fatto al grado militare un'importanza preponderante nel quadro dell'organizzazione del servizio e delle promozioni.

Questa situazione non è scevra di conseguenze. Specialisti scientifici con un curriculum accademico spesso impressionante ­ ma per lo più civili e senza grado militare ­ si sentono messi in disparte rispetto agli ufficiali, che si accaparrano le promozioni importanti e le responsabilità. Fatta eccezione per un capo ufficio, non vi sono funzioni importanti nel Gr info che non siano occupate da un ufficiale. Ne risulta una sfaldatura culturale tra la direzione del gruppo e la gerarchia militare da un lato e la base dall'altro lato. Questa situazione conduce alla formazione di clan che nuocciono all'armonia e all'efficacia dell'insieme. La generazione dei 25-40enni, desiderosa di assumere responsabilità, si sente poco sostenuta dalla gerarchia; i più dotati hanno diritto al massimo ad essere inviati in università all'estero. In definitiva, ciò si concretizza in un tasso di dimissioni superiori alla media tra i «civili» del servizio: dal 1° gennaio alla fine settembre 1999, nel Gr info vi è stato un tasso di rotazione dell'ordine del 15 per cento, mentre esso è di circa il 4-5 per cento per il resto dell'Amministrazione federale. I motivi addotti sono perlopiù la mancanza di possibilità di promozione e di sviluppo, lo stile di gestione dei superiori e l'impossibilità di assumere responsabilità.

Il disagio è accentuato dal fatto che diversi tentativi volti ad adattare l'organizzazione del Gr info alle missioni attuali hanno accumulato un notevole ritardo e non hanno fornito i risultati auspicati. Da dieci anni sono stati effettivamente lanciati numerosi studi e gruppi di lavoro, che non sono però sfociati in nessuna misura concreta. Nonostante le conclusioni estremamente pertinenti della CPI DMF, di cui alcune sono valide ancora oggi, le strutture del Gr info non si sono evolute fondamentalmente. È pure vero che nei rapporti sulla situazione del Gr info e nell'ambito dei suoi contatti e ispezioni la Delegazione ha potuto
convincersi che già da qualche tempo il Gr info ha iniziato a tenere conto dei nuovi tipi di rischio e di pericolo nelle sue analisi (proliferazione di armi di distruzione di massa, terrorismo internazionale, criminalità organizzata, trasferimenti illegali di tecnologia, emergenza di conflitti regionali, conduzione della guerra dell'informazione [Information warfare], ecc.).

Non è superfluo ricordare in questa sede che la CPI DMF scriveva già nel 1990 circa l'evoluzione dei bisogni di informazione e la gestione delle carriere in seno al Gr info: L'attività di un servizio di informazione militare è per sua natura assai limitata. (...)

(...) In un'epoca di distensione tra i blocchi europei e in considerazione delle più diverse nuove forme di minaccia, non si tratta più semplicemente di informare la direzione politica e militare unicamente in merito alle pur sempre possibili minacce militari.

Un servizio di informazione strategico deve recepire tutti i punti importanti per la sicurezza nell'aspetto politico, economico e militare. (...)

Un servizio di informazioni strategico esula dalla competenza del DMF. Esso deve essere organizzato sotto una direzione sovradipartimentale che deve riunire tutti i campi dell'informazione attua lmente esistenti. (...)

533

Da buon ultimo un Servizio di informazioni strategico può migliorare le possibilità di carriera di ottimi specialisti. (...) Orbene, impedire a questi collaboratori qualificati la possibilità d'avanzamento nella gerarchia dei servizi di informazione unicamente perché non hanno grado militare è altrettanto perverso e dubbio dal punto di vista della politica del personale come la presunzione contraria secondo cui chiunque abbia assolto un corso di Stato maggiore generale V, in base alla sua formazione risulta a priori adatto e idoneo a qualsiasi compito inclusa la direzione di un servizio di informazioni.

Un Servizio di informazioni strategico e sovradipartimentale dovrebbe essere staccato dal DMF. Ad esempio, potrebbe essere subordinato a una Delegazione del Consiglio federale. Se un giorno si decidesse a staccare il concetto di minaccia dal ristretto contesto militare e considerarla una questione di portata più vasta talché si concluda di istituire un Dipartimento della sicurezza per risolvere il problema politico dell'aspetto della sicurezza, allora il Servizio di informazioni strategico troverebbe una sensata integrazione in detto nuovo dipartimento. Bisogna garantire che la direzione di tale dipartimento e la determinazione del fabbisogno d'informazioni siano assoggettati all'autorità politica17.

La Delegazione è dell'avviso che la direzione del Gr info non abbia, indipendentemente dal caso Bellasi, saputo riconoscere abbastanza chiaramente i segnali di deterioramento del clima di lavoro, oppure non sia stata in grado di mettere fine a questa situazione.

Da numerosi elementi del dossier risulta che questo problema non era sconosciuto nemmeno alla gerarchia del DDPS. Il capo dello Stato maggiore generale e il capo del Dipartimento, al pari dei loro predecessori, ne sono stati informati per diversi canali. Ciò nonostante non sono stati presi provvedimenti, in particolare perché si partiva dall'idea che non si trattasse di un problema di conduzione, ma di una mancanza di risorse.

Diventa oggi urgente per la Delegazione intraprendere una riorganizzazione strutturale e del personale del Gruppo servizio informazioni e singolarmente del Servizio informazioni strategico. Si tratta di adattare questi servizi alle loro missioni del XXI secolo e di evitare che, scoraggiati, eccellenti elementi li
abbandonino privandoli del patrimonio costituito dalla loro formazione, esperienza ed entusiasmo. La situazione esige dunque che le autorità responsabili agiscano celermente.

4.2

Elementi di una riorganizzazione

La riorganizzazione del Gruppo servizio informazioni (Gr info) è una questione vasta e complessa che la Delegazione non ha potuto trattare in dettaglio per mancanza di tempo. Essa si limita a indicare alcuni temi sui quali sarà indispensabile riflettere in futuro. La Delegazione constata d'altronde che taluni provvedimenti sono già in via di realizzazione18.

17 18

534

Rapporto CPI DMF, cap. 4, n. 2.10.

Cfr. mozione Frick del 19 giugno 1997 (97.3350): istituzione di un organo centrale e strategico d'informazione della Confederazione; mozione Schmid Samuel del 17 settembre 1997 (97.3619): Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centrale.

4.2.1

La subordinazione del Servizio informazioni strategico allo Stato maggiore generale

Appare estremamente necessario rimettere in questione la subordinazione attuale del Gr info e più precisamente del SIStr allo Stato maggiore generale. Infatti, la sicurezza è sempre meno un problema militare e comprende sempre più aspetti politici, economici e tecnologici. L'informazione strategica è diventata una disciplina civile nella quale la componente militare è in netto regresso.

Sarebbe auspicabile subordinare il SIStr a un dipartimento civile, idealmente a un dipartimento presidenziale ancora da istituire, o farlo dipendere direttamente dal DDPS piuttosto che dallo Stato maggiore generale. Qualunque sia la soluzione scelta, l'infrastruttura necessaria al funzionamento del SIStr (uffici, sicurezza, esplorazione elettronica, ecc.) deve continuare a essere messa a disposizione dal DDPS.

In Germania, per esempio, il servizio di informazioni esterne, il Bundesnachrichtendienst (BND), è dal 1975 direttamente subordinato al capo della Cancelleria federale (Chef des Bundeskanzleramtes) che ha il grado di Ministro di Stato (Bundesminister). Quest'ultimo è assistito da un delegato per i servizi informazioni (Beauftragter für die Nachrichtendienste) che ha il titolo di Segretario di Stato (Staatssekretär). Quest'ultimo ha la supervisione sull'insieme dei servizi informazioni (informazioni estere, informazioni interne, informazioni militari). In Francia, il Primo ministro dispone del Segretariato generale della difesa nazionale (SGDN) che coordina i bisogni di informazione del governo ed esercita la supervisione sulla loro attuazione da parte dei diversi ministeri (Ministero della difesa, Ministero dell'interno, Ministero delle finanze). La struttura è relativamente identica in Italia. Il servizio di informazioni estere britannico, il Secret Intelligence Service (SIS o MI-6), lavora sotto la competenza del Ministro degli affari esteri (Foreign Office).

A questo stadio del ragionamento, occorre anche domandarsi se la direzione del Servizio informazioni strategico debba sempre essere affidata a militari, come è il caso attualmente, o se si debba piuttosto passare a una direzione civile. Tale questione riveste una grande importanza tanto sul piano politico quanto su quello simbolico. Il BND tedesco è diretto dal 1979 da un capo civile. In Francia, la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)
è diretta da un civile dal 1989, nonostante essa dipenda dal Ministero della difesa. In Gran Bretagna, il SIS è diretto da civili a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale.

La Delegazione approva che il Servizio informazioni dell'esercito, il quale è limitato al settore specifico delle informazioni militari, sia mantenuto presso lo Stato maggiore generale. In periodo di servizio di difesa nazionale, il Servizio informazioni dell'esercito assicura l'esplorazione e l'informazione ai livelli operativo e tattico (military and defence intelligence).

Per quanto concerne il protocollo militare e gli addetti alla difesa, la Delegazione non ha osservazioni particolari da formulare, dato che questi settori non erano al centro delle sue indagini. Le informazioni ricevute dalla Delegazione tendono tuttavia a mostrare che sarebbe molto opportuno esaminare il funzionamento del sistema degli addetti alla difesa, sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo. La Delegazione proporrà alle Commissioni della gestione di esaminare questo punto nel quadro di una specifica ispezione.

535

4.2.2

La politica del personale

La Delegazione è dell'avviso che occorra rivedere la politica del personale del Gr info e del SIStr, di cui l'affare Bellasi ha messo in luce determinate lacune. Occorre in particolare fare in modo che le qualifiche militari di una persona non siano più una condizione necessaria e ancor meno una condizione sufficiente per accedere a un posto di responsabilità.

Tutti i posti del Gr info dovrebbero essere accessibili, di fatto e di diritto, a ogni candidato indipendentemente dal suo grado militare. Al momento del reclutamento di candidati o delle promozioni, devono essere determinanti le sole competenze professionali e il carattere e, per i posti di capo, le attitudini alla conduzione del personale.

È inoltre opportuno accordare una grande attenzione alla stabilità psichica ed emotiva delle persone che lavorano per il Gr info. In effetti, l'aura di segreto di cui è circondato il servizio è propizia ad attirare candidati con motivazioni non sempre molto chiare. Queste persone devono essere individuate già al momento del reclutamento e la loro candidatura deve essere scartata. Prima della loro assunzione, le persone che postulano al Gr info devono essere oggetto di un esame mirato sul loro carattere, il loro passato, le loro relazioni e vincoli personali, ecc. Questi esami non escludono le cattive scelte, ma consentono certamente di ridurle.

Le persone che sono assunte devono poi essere seguite da vicino dai loro capi. In effetti, nel Gruppo servizio informazioni, il contatto quotidiano con questioni delicate, la compartimentazione degli uffici e il relativo anonimato in cui sono posti i collaboratori19 possono talvolta portare a situazioni di stress20. Nei casi estremi, possono risultarne turbe caratteriali (mania del segreto, diffidenza, perdita del senso della realtà, dissociazione della personalità, sopravvalutazione del proprio ruolo, ecc.) che possono essere pregiudizievoli al lavoro del servizio.

Per questo motivo sembrerebbe necessario far seguire più strettamente i dipendenti del Gr info sul piano psicologico. Questo compito non deve essere obbligatoriamente affidato a servizi specializzati, sarebbe sufficiente che i capi siano formati correttamente allo scopo di essere capaci di affrontare con i loro subordinati questioni di ordine personale ed emozionale. Ciò permetterebbe inoltre di
rafforzare in una certa misura il controllo sociale, controllo che non è funzionato nel caso di Bellasi.

Occorre infine attuare un sistema che permetta di trasferire in altri servizi dell'Amministrazione i collaboratori che presentano un rischio per l'organizzazione, o addirittura di disdire, mediante indennizzo, i loro rapporti di servizio. Simili idee erano già state sviluppate dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale nel 1979 e nel 198121, ma non sono sfociate in alcun cambiamento. Sembra in particolare che la rigidezza dello statuto dei funzionari abbia costituito uno degli elementi 19 20 21

536

A titolo d'esempio, alcune persone sembrano nascondere al loro congiunto le loro attività nel Gr info.

Cfr. in particolare Stucki A., «Seelische Belastung in Geheimsphären - Gedanken aus psychiatrischer Sicht», in: Neue Zürcher Zeitung, 9 settembre 1999, p. 15.

Confronta in particolare la raccomandazione 4 del rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sull'inchiesta concernente le misure di controspionaggio in Svizzera, del 29 maggio 1979 (79.028), in: FF 1979 II 233. Vedi inoltre la raccomandazione 56 del rapporto sul supplemento di indagini del gruppo di lavoro della Commissione della gestione del Consiglio nazionale in merito all'affare Bachmann, del 19 gennaio 1981 (80.073), in: FF 1981 I 483.

che hanno impedito qualsiasi riforma. La Delegazione è del parere che occorra approfittare della prossima entrata in vigore della legge sul personale federale per riflettere di nuovo sull'idea di uno statuto particolare per gli impiegati che lavorano nel settore dell'informazione.

4.2.3

La posizione dell'informazione nella conduzione del Consiglio federale

Come detto in precedenza, la Delegazione è convinta della necessità di una riorganizzazione strutturale e del personale del Gr info e del SIStr. Ma la sola riorganizzazione non è sufficiente. Infatti, è il posto che l'informazione occupa in generale e il suo ruolo nel processo decisionale del Governo che devono innanzitutto essere ripensati. Tale esame deve essere completo e prendere in considerazione tutti i settori dell'informazione (esercito, diplomazia, migrazioni, lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, ecc.) indipendentemente dal fatto che appartengano alla sicurezza esterna o alla sicurezza interna.

Un simile esame presuppone tuttavia che il Consiglio federale prenda coscienza dell'importanza dell'informazione nella conduzione dello Stato. L'informazione non concerne (più) soltanto la politica di sicurezza, ma diventa uno strumento di individuazione delle intenzioni e di previsione degli avvenimenti e concerne sia il settore della politica di sicurezza sia i settori economici, tecnologici e scientifici. Per determinare e attuare la sua politica estera, pianificare la sua strategia militare, decidere dell'organizzazione dell'esercito, negoziare trattati commerciali, decidere misure in materia di rifugiati, definire la sua posizione in un negoziato multilaterale ecc., il Consiglio federale ha bisogno di raccogliere informazioni per conoscere le situazioni esistenti, ma anche per anticipare le intenzioni dei Paesi con il quale intrattiene relazioni. Il suo successo sarà più facilmente assicurato se saprà padroneggiare le informazioni qualunque sia la loro forma e in tutti i loro aspetti.

Occorre in seguito che il Consiglio federale definisca chiaramente i suoi bisogni in materia di informazione e stabilisca, per esempio, un profilo di interessi. La definizione dei bisogni del Governo non può, come è il caso attualmente, essere lasciata al libero apprezzamento dei capi dei dipartimenti interessati (DDPS, DFAE, DFGP). I bisogni del Governo sono diversi da quelli dei dipartimenti e non li si può riassumere semplicemente sommandoli. Un servizio strategico di informazioni che copra tutti i bisogni della Confederazione deve essere subordinato gerarchicamente direttamente al Consiglio federale o situarsi nella sua sfera immediata. Un mero coordinamento a livello di funzionari di
medio rango, come deciso il 3 novembre 1999 dal Consiglio federale, non soddisfa questa esigenza.

Una volta definiti i bisogni, il Consiglio federale dovrà poi attribuire le risorse necessarie affinché l'informazione non rimanga un involucro vuoto. Attualmente, i mezzi attribuiti al SIStr sembrano insufficienti per coprire tutti i bisogni in materia di informazione strategica. Ne risulta un fenomeno di sovraccarico e una concentrazione delle conoscenze in un gruppo ristretto di persone. Questa situazione spiega anche il malessere che regna in seno al Gr info.

Per riportare il Servizio informazioni strategico nell'ambito del suo compito primario di aiuto alla decisione delle autorità politiche, la Delegazione ritiene che occorrerà stabilirne la funzione nella legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010).

537

Raccomandazione 9 La Delegazione invita il Consiglio federale a procedere senza indugio a una riorganizzazione del Gr info e a esaminare in particolare i suggerimenti menzionati nel numero 42 del presente rapporto.

Mozione Il Consiglio federale è incaricato di proporre alle Camere federali un disegno di revisione della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) che permetta di dare al Servizio informazioni strategico lo statuto che gli appartiene in seno al processo di direzione dello Stato. L'articolo 99 della legge sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM) deve essere adeguato di conseguenza.

5

Osservazione finale

5.1

In merito al caso Bellasi

Per concludere, la Delegazione delle Commissioni della gestione constata che il caso Bellasi non costituisce un problema specifico alle attività del servizio di informazioni. Si tratta di un'infrazione grave di un individuo che ha abusato della sua posizione ufficiale per arricchirsi personalmente a scapito dell'UFIFT e che è pervenuto ai suoi fini dissimulando le sue manovre illecite ai suoi superiori, ai suoi colleghi di lavoro e ai suoi prossimi.

Il caso Bellasi è il modo in cui è stato percepito dalle autorità e dai media ha nondimeno evidenziato il bisogno di riorganizzazione in ambito di informazione. Inoltre ha palesato la necessità e l'urgenza di una ristrutturazione e di un potenziamento dei servizio di informazione.

5.2

In merito all'attività e alle risorse della Delegazione

La Delegazione ha condotto le sue indagine con rigore e metodo. Per fare questo i membri della Delegazione e del segretariato hanno dovuto profondere un impegno non commisurato al carattere di milizia del nostro Parlamento. Se la Delegazione dispone incontestabilmente dei mezzi legali che le permettono di esercitare il suo compito di alta sorveglianza sui servizi informazioni, le sue risorse e strutture sono nettamente insufficienti rispetto all'ampiezza e alla complessità del compito. La missione della Delegazione è tutt'altro che facile, dato che essa è tenuta a informare dettagliatamente le Commissioni della gestione e il Parlamento senza svelare informazioni coperte dal segreto. È anche vero che, eccettuati gli scandali, la Delegazione si scontra (troppo) spesso con l'educata indifferenza dei parlamentari.

Nel caso concreto, la Delegazione ritiene che il controllo parlamentare sui servizi informazioni abbia funzionato ancora una volta correttamente. La Delegazione ha potuto esercitare il suo lavoro in tutta indipendenza. Ha avuto accesso a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del suo mandato legale e ha sentito tutte le persone volute.

538

La Delegazione ha svolto il suo mandato di barriera di protezione dello Stato di diritto. Ma il controllo operato dalla Delegazione non può in alcun modo sgravare il Consiglio federale della sua responsabilità nella conduzione dei servizi informazioni. Quest'ultimo ha d'altronde dichiarato nella sua risposta alla mozione Grobet del 31 agosto 1999 di avere intenzione di accrescere la sua responsabilità di controllo e di essere così informato regolarmente a proposito delle attività del Servizio informazioni e dell'utilizzazione dei mezzi finanziari.

È ora compito del Consiglio federale prendere i provvedimenti necessari.

Raccomandazione 10 La Delegazione invita il Consiglio federale a sorvegliare in modo costante e sistematico le attività del Servizio informazioni e a elaborare a tal scopo un sistema di controllo di gestione (controlling).

6

Seguito dei lavori

Basandosi sul suo rapporto, la Delegazione sottopone le raccomandazioni e la mozione seguenti: Raccomandazione 1 La Delegazione chiede al Consiglio federale di prendere i provvedimenti necessari allo scopo di limitare nel tempo la validità delle carte di legittimazione che permettono di ritirare contanti e di ridurre allo stretto necessario il numero di carte in circolazione.

Raccomandazione 2 La Delegazione chiede al DDPS di prendere i provvedimenti necessari affinché l'UFIFT introduca il più rapidamente possibile un piano contabile per corpo di truppa e per frazione di stato maggiore dell'esercito. In questo piano dovranno essere compresi il numero di giorni di corso e i costi per corso (soldo, sussistenza, alloggio, ecc.). Il DDPS stabilisce inoltre quale servizio è responsabile di controllare le differenze tra i dati effettivi e i dati del budget.

Raccomandazione 3 La Delegazione raccomanda al Consiglio federale di modificare l'ordinanza sui controlli militari in modo da permettere all'UFIFT di accedere al sistema PISA. In questo contesto, terrà conto delle considerazioni formulate dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati nel suo rapporto del 19 novembre 1998 sui collegamenti «on-line» nel settore della polizia.

Raccomandazione 4 La Delegazione chiede al DDPS di prendere i provvedimenti necessari affinché, nei suoi controlli, l'UFIFT accordi in futuro più peso alla plausibilità delle contabilità e non soltanto alla loro esattezza matematica.

539

Raccomandazione 5 La Delegazione raccomanda al DDPS di prendere i provvedimenti necessari allo scopo di proteggere, in occasione del procedimento penale nel caso Bellasi, i dati confidenziali concernenti le frazioni di stato maggiore del Gruppo servizio informazioni dello Stato maggiore generale (art. 102quater cpv. 1 e 2; art. 27 cpv. 1 e 2; art. 29 bis cpv. 1 PP).

Raccomandazione 6 La Delegazione invita il Consiglio federale a rivedere l'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) allo scopo di permettere: a.

una ripetizione regolare dei controlli di sicurezza senza che per intraprenderli sia necessario presumere l'insorgenza di un nuovo rischio dopo il controllo precedente. La persona interessata darà il suo consenso una volta per tutte al momento della sua assunzione e tale consenso varrà sia per il primo sia per tutti i controlli di sicurezza ulteriori. In tutti i casi, i risultati dei controlli continueranno a essere comunicati alla persona interessata (art. 16 cpv. 2 OCSP) e il suo diritto di ricorso rimarrà garantito (art. 17 OCSP);

b.

l'utilizzazione più ampia di inchieste di polizia, in particolare in occasione della ripetizione dei controlli di sicurezza, e ciò indipendentemente da qualsiasi sospetto che la persona possa presentare un nuovo rischio dopo l'ultimo controllo;

c.

una ripetizione sistematica dei controlli di sicurezza qualora una persona già controllata si trovi ad assumere una nuova funzione che figura anche sulla lista delle funzioni dell'articolo 2 OCSP.

Se del caso il Consiglio federale proporrà alle Camere federali le modifiche legislative necessarie.

Raccomandazione 7 La Delegazione invita il Consiglio federale a stabilire la lista delle funzioni che esigono un controllo (art. 19 cpv. 4 LMSI; art. 2 OCSP) prendendo in considerazione unicamente criteri di sicurezza. In questo quadro, il numero di funzioni da sottoporre a un controllo di sicurezza non è decisivo e non deve essere stabilito arbitrariamente in un valore preciso.

Raccomandazione 8 La Delegazione invita il Consiglio federale a provvedere a un'informazione continua, attiva e aperta sui compiti e le missioni in materia d'informazione, tenendo conto degli imperativi del mantenimento del segreto. Esaminerà in particolare se è necessario istituire un posto di delegato all'informazione per i servizi informazioni che sia a diretto contatto con le attività di questi ultimi.

540

Raccomandazione 9 La Delegazione invita il Consiglio federale a procedere senza indugio a una riorganizzazione del Gr info e a esaminare in particolare i suggerimenti menzionati nel numero 4.2 del presente rapporto.

Raccomandazione 10 La Delegazione invita il Consiglio federale a sorvegliare in modo costante e sistematico le attività del Servizio informazioni e a elaborare a tal scopo un sistema di controllo di gestione (controlling).

Mozione Il Consiglio federale è incaricato di proporre alle Camere federali un disegno di revisione della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) che permetta di dare al Servizio informazioni strategico lo statuto che gli appartiene in seno al processo di direzione dello Stato.

L'articolo 99 della legge sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM) deve essere adeguato di conseguenza.

La Delegazione attende dal Consiglio federale che informi, entro la fine del 2000, sulle misure prese in applicazione delle considerazioni e delle raccomandazioni del presente rapporto.

24 novembre 1999

In nome della Delegazione delle Commissioni della gestione: Il presidente, Bernhard Seiler, Consigliere agli Stati Il segretario supplente delle Commissioni della gestione, Philippe Schwab

Le Commissioni della gestione hanno preso atto del presente rapporto il 30 novembre 1999 e ne hanno approvato la pubblicazione.

30 novembre 1999

In nome delle Commissioni della gestione: Il presidente della CdC-S Peter Bieri, Consigliere agli Stati Il presidente della CdG-N Alexander Tschäppät, Consigliere nazionale

1869

541

Elenco delle abbreviazioni AFF art.

BNS BU CN BU CSt CDF cfr.

CGI CIA CP CPI CPM cpv.

DDPS DFAE DFE DFF DFGP DMF DPIO FF fraz SMEs Gr info IPAS ISIS lett.

LM LMSI LOGA LPD LRC MI-6 MPC n.

OAE

542

Amministrazione federale delle finanze articolo Banca nazionale svizzera Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale Bollettino ufficiale del Consiglio degli Stati Controllo federale delle finanze confronta Commissione di studio sul Gruppo servizio informazioni Servizio informazioni americano (Central Intelligence Agency) Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0 Commissione parlamentare d'inchiesta Codice penale militare del 13 giugno 1927, RS 321.0 capoverso Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (dal 1.1.98) Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale dell'economia Dipartimento federale delle finanze Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento militare federale (dal 1.1.98, DDPS) Divisione della protezione delle informazioni e delle opere dello Stato maggiore generale Foglio federale Frazione di stato maggiore dell'esercito Gruppo servizio informazioni dello Stato maggiore generale Sistema informatizzato di gestione e di indicizzazione dei dossier e delle persone (Informatisiertes Personennachweis-, Aktennach weis-und Verwaltungssystem) Sistema provvisorio di trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (provisorisches Staatsschutz-Informations-System) lettera Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministra zione militare, RS 510.10 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, RS 120 Legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Gover no e dell'Amministrazione, RS 172.010 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1 Legge federale del 23 marzo 1962 concernente la procedura del l'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (legge sui rapporti fra i Consigli), RS 171.11 cfr. SIS Ministero pubblico della Confederazione numero Ordinanza del 29 novembre 1995 concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE), RS 510.301

OCM OCSP OSINF OSME PFZ PISA PP RA 99 RS RU SCSM info seco segg.

SGDN SIEs SIS SIStr SM SMG UFIAML UFIFT VOSTRA

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui controlli militari (OCM), RS 511.22 Ordinanza del 20 gennaio 1999 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, RS 120.4 Ordinanza del 4 dicembre 1995 concernente il Servizio informa zioni, RS 510.291 Ordinanza del 22 giugno 1994 sullo stato maggiore dell'esercito, RS 510.101 Politecnico federale di Zurigo Sistema di gestione del personale dell'esercito (Personal-Informations-System der Armee) Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, RS 312.0 Regolamento d'amministrazione dell'esercito svizzero, valido dal 1° gennaio 1999 Raccolta sistematica del diritto federale Raccolta ufficiale delle leggi federali Sottocapo di stato maggiore del Servizio informazioni Segretariato di Stato dell'economia e seguenti Segretariato generale della difesa nazionale Servizio informazioni dell'esercito Servizio informazioni britannico (Secret Intelligence Service) Servizio informazioni strategico Stato maggiore Stato maggiore generale Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (ora: seco) Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri Sistema provvisorio di trattamento dei dati del casellario giudiziale

543

Allegato 1

Elenco delle persone sentite dalla Delegazione Ambühl Daniel

responsabile del traffico pagamenti, Banca nazionale svizzera Bänziger Felix sostituto del procuratore generale della Confederazione, Ministero pubblico della Confederazione, DFGP Baud Jacques F.

ex collaboratore del Gruppo servizio informazioni, DDPS Berset Roger capo della sezione degli affari relativi agli ufficiali, Gruppo del personale dell'esercito, DDPS Geinoz Jean-Denis capo dello stato maggiore del Gruppo servizio informazioni, DDPS Grüter Kurt direttore del Controllo federale delle finanze, DFF Grütter Peter segretario generale, segreteria generale del DFF Gut Juan-Felix segretario generale, segreteria generale del DDPS Hügli Martin capo della sezione della protezione delle informazioni e della sicurezza industriale, divisione della protezione delle informazioni e delle opere, Stato maggiore generale, DDPS Leider Thomas capo degli affari militari e dei corsi, Gruppo servizio infor mazioni, DDPS Leiser Rolf capo della sezione dell'amministrazione delle truppe da combattimento, Gruppo del personale dell'esercito, DDPS Liebi Fritz sezione dell'amministrazione delle truppe da combattimento, Gruppo del personale dell'esercito, DDPS Ogi Adolf consigliere federale, capo del DDPS Peternier Jean-Pierre segretario generale aggiunto, capo della divisione del perso nale, segreteria generale del DDPS Pitteloud Jacques ex collaboratore del Gruppo servizio informazioni, DDPS Regli Peter divisionario, sottocapo di stato maggiore del Gruppo servizio informazioni, DDPS Rüdin Jacques relatore SMG, segreteria generale del DDPS Rüsch Peter segretario generale aggiunto, relatore capo, segreteria generale del DDPS Scherer Theodor responsabile degli affari bancari, Banca nazionale svizzera Scherrer Hans-Ulrich comandante di corpo, capo dello Stato maggiore generale, DDPS Schreier Fred capo del Servizio informazioni strategico, Gruppo servizio informazioni, DDPS Trachsel Stefan Gruppo della sanità, DDPS Villiger Kaspar consigliere federale, capo del DFF von Orelli Martin divisionario, supplente del capo dello Stato maggiore generale, sottocapo di stato maggiore del Gruppo servizio informazioni in qualità di sostituto, DDPS Wegmüller Hans ex collaboratore del Gruppo servizio informazioni, DDPS 544

Elenco delle persone sentite dagli esperti Balzer Armin

sezione del protocollo militare, Gruppo servizio informazioni, DDPS Baud Jacques F.

ex collaboratore del Gruppo servizio informazioni, DDPS Bolliger Bruno capo della divisione dell'esercizio, Gruppo del personale dell'esercito, DDPS Brunner Heinz sezione della contabilità della truppa, Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri, DDPS Clémençon Jean-Claude capo della sezione difesa nazionale militare e civile, Controllo federale delle finanze, DFF Fluri Philipp ex collaboratore del Gruppo servizio informazioni, DDPS Freiburghaus Urs capo della divisione della protezione delle informazioni e delle opere, Stato maggiore generale, DDPS Geinoz Jean-Denis capo dello stato maggiore del Gruppo servizio informa zioni, DDPS Herren Dominik incaricato della protezione dei dati dello Stato maggiore generale, DDPS Hopf Thomas capo supplente del servizio giuridico, Ministero pubblico della Confederazione, DFGP Leider Thomas capo degli affari militari e dei corsi, Gruppo servizio informazioni, DDPS Maurer Alfred aggiunto di direzione, Gruppo servizio informazioni, DDPS Morath Bernhard ex aggiunto di direzione, Gruppo servizio informazioni, DDPS Pitteloud Jacques ex collaboratore del Gruppo servizio informazioni, DDPS Portmann Claude capo della sezione della contabilità della truppa, Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri, DDPS Probst Hansruedi contabile di fraz SMEs, Gruppo della sanità, DDPS Röthlisberger Ulrich capo del servizio d'informazione Legge sul controllo dei beni, Polizia federale, Ufficio federale di polizia, DFGP Ruch Christoph sezione PISA, Gruppo del personale dell'esercito, DDPS Rüsch Peter segretario generale aggiunto, relatore in capo, segretariato generale del DDPS Scheidegger David capo della sezione PISA, Gruppo del personale dell'eser cito, DDPS Sieber Hans-Rudolf capo della divisione delle finanze, segreteria generale, DDPS von Daeniken Urs capo della Polizia federale, Ufficio federale di polizia, DFGP von Känel Jörg sezione della contabilità della truppa, Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri, DDPS Widmer Max responsabile dell'inchiesta amministrativa DDPS 545

Allegato 2

Svolgimento dei controlli di sicurezza (PSP) Servizio che presenta l'istanza Agenti Confederazione

Militari

Terzi

Avvio da parte dell'autorità di nomina; menzione dei rischi

Avvio da parte dei servizi amministrativi o che tengono i controlli oppure del cdt trp o di scuola; menzione dei rischi

Avvio da parte del mandante del progetto classificato; menzione dei rischi

Servizio PSP

Info al servizio istante richiedere risp. non richiedere PSP

S

Esame preliminare la persona è già stata controllata?

N Servizio PSP Rilevamento dei dati secondo art. 20 LMSI

PISA/SIBAD

VOSTRA IPAS ISIS

KAPO ecc.

Diritto di essere sentito ev. rettifica, contestazione

S

Riserve del servizio PSP

Interrogatorio dell'agente

N Servizio Servizio PSP PSP DECISIONE DECISIONE DI DI RISCHIO RISCHIO

Terzi legittimati al ricorso (datore di lavoro)

Persona

Possibilità di ricorso contro la decisione rischio del servizio PSP presso commissione di ricorso DDPS Visione degli atti possibile presso l'organo SM servizio PSP SIBAD = Sicherheitsprüfsystem für Bundesbedienstete, Armeeangehörige und Drittpersonen (Sistema in fase di sviluppo; denominazione di lavoro)

546

SIBAD

Servizio istante ev. per l'autorità di nomina, designazione

Decisione Nomina o trasferimento della funzione