Termine di referendum: 12 ottobre 2000
Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā (LPC) Modifica del 23 giugno 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 19 marzo 19652 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā č modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 34quater capoverso 7 della Costituzione federale e l'articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della medesima3, ...
Art. 13
Applicabilitā delle disposizioni della LAVS
Le disposizioni della LAVS4 concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto e l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.
II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
Entra in vigore il 1° gennaio 2001.
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FF 2000 205 RS 831.30 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 112 capoverso 6 e 196 numero 10 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
RS 831.10
3162
1999-5685
Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000
Consiglio nazionale, 23 giugno 2000
Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz
Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker
Data di pubblicazione: 4 luglio 2000 5 Termine di referendum: 12 ottobre 2000 1834
5
FF 2000 3162
3163