Nomina e riconferma dei funzionari dell'Amministrazione generale della Confederazione per il periodo amministrativo 2001 - 2004 Basi legali Articolo 6 e articolo 57 dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19271; Articolo 5 capoverso 3 del regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959 2; Articolo 6 capoverso 3 del regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 1964 3; Articolo 6 e articolo 82 del regolamento dei funzionari nel settore dei PF del 13 dicembre 1999 4; Articolo 8 dell'ordinanza sulla nomina del 3 maggio 20005.

Principio della riconferma dello statuto di funzionario (art. 2, art. 3 cpv. 2 e art. 5 ordinanza sulla nomina) I funzionari dei dipartimenti, della Cancelleria federale, del settore dei PF e dell'Amministrazione delle dogane che entro il 29 settembre 2000 non avranno sottoscritto accordi di diverso tenore o ricevuto decisioni di diverso tenore sono nominati o riconfermati senza riserva per il periodo amministrativo 2001 - 2004, fatta eccezione dei seguenti capoversi:

Esclusione dalla riconferma (non riconferma) per ragioni d'età (art. 3 cpv. 1 ordinanza sulla nomina) I funzionari che prima del 1° gennaio 2001 raggiungono l'età di pensionamento ai sensi dell'ordinamento dei funzionari o dell'ordinanza del 2 dicembre 19916 sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio (OPPAn) non sono considerati riconfermati.

Riconferma per una parte del periodo amministrativo per ragioni d'età (art. 4 ordinanza sulla nomina) I funzionari che compiono i 65 anni di età durante il periodo amministrativo 2001­2004 sono considerati nominati o riconfermati sino alla fine del mese in cui compiono i 65 anni. I funzionari che, per quanto concerne l'età di pensionamento, sottostanno a un disciplinamento speciale secondo l'articolo 57 capoverso 1bis dell'ordinamento dei funzionari o all'ordinanza del 2 dicembre 19917 sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio 1 2 3 4 5 6 7

RS 172.221.10 RS 172.221.101 RS 172.221.103 RS 172.221.106.1; RU 2000 419 RS 172.221.121.1; RU 2000 1295 RS 510.24 RS 510.24

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(OPPAn) sono considerati nominati o riconfermati fino al raggiungimento del limite d'età fissato nei testi predetti.

Entrata in vigore di un nuovo disciplinamento legale concernente il lavoro presso la Confederazione (art. 6 cpv. 3 ordinamento dei funzionari; art. 2 cpv. 3 ordinanza sulla nomina) Il Consiglio federale è autorizzato a far cessare il periodo amministrativo dei funzionari all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento legislativo concernente i rapporti di lavoro presso la Confederazione. Di conseguenza la nomina e la riconferma dei funzionari valgono tutt'al più fino all'entrata in vigore di un nuovo disciplinamento legale concernente il lavoro presso la Confederazione.

5 settembre 2000

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Ufficio federale del personale

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