00.069 Messaggio relativo all'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Ungheria sulla collaborazione nella lotta contro la criminalità del 23 agosto 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di un decreto federale concernente il seguente Accordo firmato dalla Svizzera: Accordo del 5 febbraio 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Ungheria sulla collaborazione nella lotta contro la criminalità.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 agosto 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2000-0385

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Compendio Dal 1992 tra la Svizzera e la Repubblica di Ungheria vi sono stretti rapporti nell'ambito della collaborazione in materia di polizia con gli Stati dell'Europa centrale e orientale. In merito, si è manifestato il bisogno della collaborazione diretta delle rispettive autorità di polizia e doganali nella lotta contro la criminalità e nella sua prevenzione (segnatamente la criminalità organizzata). In primo piano vi è lo scambio di dati personali.

Le trattative negli anni 1996-1998 hanno potuto essere concluse il 5 febbraio 1999 con la firma di un Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Ungheria sulla collaborazione nella lotta contro la criminalità.

L'Accordo disciplina la collaborazione transfrontaliera tra le autorità di polizia e doganali competenti secondo il rispettivo diritto interno e consolida le basi legali per questo ambito. Crea segnatamente una chiara base giuridica per lo scambio di informazioni e di dati prendendo in considerazione la protezione dei dati.

L'Accordo non interviene nell'attuale ripartizione delle competenze tra le autorità di giustizia e le autorità di polizia. Non viene toccata la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, nonché tra i Cantoni. La collaborazione in materia di polizia nel caso di reati politici e fiscali è esclusa.

L'Accordo si inserisce negli sforzi concentrati della Svizzera di rafforzare la lotta contro la criminalità transfrontaliera. Si tratta del primo accordo concluso con uno Stato non confinante.

Contrariamente agli accordi approvati nella primavera 1999 con la Francia e l'Italia (messaggio del 14 dicembre 1998, FF 1999 1237) e agli Accordi ­ che devono essere approvati ­ con la Germania e l'Austria e il Principato del Liechtenstein (messaggio del 24 novembre 1999, FF 2000 763), il presente Accordo si limita al disciplinamento esclusivo della collaborazione in materia di polizia. L'ambito della giustizia non è incluso.

L'Accordo concluso con l'Ungheria migliora la collaborazione in materia di polizia nella lotta contro la criminalità, segnatamente la criminalità organizzata. In base allo scambio diretto di informazioni tra le autorità di polizia di volta in volta competenti dei due Paesi vengono create le premesse per una lotta efficace ed efficiente contro la criminalità
transfrontaliera. Questo Accordo fornisce un contributo al conseguimento degli obiettivi del Consiglio federale nell'ambito del rafforzamento della sicurezza interna.

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Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

Negli anni 1992-1999 la Repubblica di Ungheria era al centro degli sforzi per quanto concerne il sostegno agli Stati dell'Europa centrale e orientale in ambito di polizia. Tale sostegno era anzitutto incentrato su progetti concernenti la riorganizzazione e l'aumento dell'efficienza della polizia ungherese, nonché su seminari speciali per lottare contro la criminalità organizzata, il commercio illegale di droga, la criminalità economica e la tratta degli schiavi.

Era prioritario l'impiego di moderne tecnologie, segnatamente di elaborazione e di diffusione dei dati.

Gli stretti contatti tra le autorità di polizia coinvolte dei due Stati hanno portato alla comune consapevolezza che si può affrontare la mobilità crescente di criminali attivi sul piano internazionale soltanto con provvedimenti selettivi. In particolare si tratta di ottimizzare la collaborazione diretta e di accelerare lo scambio reciproco di informazioni e di dati.

La collaborazione in materia di polizia tra la Svizzera e l'Ungheria era finora disciplinata giuridicamente soltanto nell'ambito dello scambio di informazioni della polizia giudiziaria tramite Interpol. Questa situazione è stata avvertita spesso come una carenza e ha causato incertezze. Inoltre il sistema Interpol è spesso lento in pratica.

Occorre inoltre limitare lo scambio di dati personali problematici a una cerchia di persone il più possibile ristretta. Anche questo non può venire garantito sufficientemente dalla trasmissione di dati tramite Interpol.

La collaborazione efficiente e adeguata alle forme specifiche di criminalità presuppone inevitabilmente uno scambio diretto di informazioni e dati tra le autorità di polizia e doganali competenti secondo il diritto interno. Però, proprio per questo scambio di informazioni e dati, che concerne essenzialmente dati personali, mancano le premesse giuridiche necessarie da parte svizzera e ungherese. Secondo il diritto ungherese, questa premessa può essere creata soltanto con un disciplinamento internazionale; pertanto si è imposta la conclusione del presente Accordo. Esso tiene conto in modo speciale della protezione dei dati.

Le due Parti contraenti, dopo una approfondita analisi della criminalità, sono giunte alla conclusione che la collaborazione diretta deve limitarsi ai delitti più essenziali e gravi, questo anche per realizzare una concentrazione delle forze.

1.2

Svolgimento delle trattative

Il 19 aprile 1996, in occasione di una visita in Ungheria dell'allora capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, è stato stabilito in un protocollo comune di intensificare la collaborazione nella lotta contro la criminalità e di disciplinare a livello internazionale lo scambio di dati personali.

In seguito l'Ungheria ha trasmesso un primo progetto di Accordo. La Svizzera ha reagito con un controprogetto che è servito nel novembre 1996 a Berna come base 4285

per la prima serie di negoziati. Dopo le trattative sono stati consultati i servizi federali interessati. Le loro osservazioni sono state presentate all'Ungheria nell'ambito della seconda serie di trattative a Budapest nel settembre del 1997 e hanno potuto per l'essenziale essere prese in considerazione. Questo ha reso possibile alle due delegazioni la parafatura di un progetto di Accordo in lingua tedesca e ungherese.

L'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Ungheria sulla collaborazione nella lotta contro la criminalità è stato firmato il 5 febbraio 1999 a Budapest.

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Parte speciale

2.1

Sistematica

Nel preambolo dell'Accordo, la frase «nell'intento di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali» si riferisce ai rapporti esistenti, creati nell'ambito della collaborazione con gli Stati dell'Europa centrale e orientale e che devono essere ulteriormente sviluppati. In rapporto con il secondo capoverso viene messo in rilievo contemporaneamente il fulcro di questa collaborazione. Nei capoversi 3 e 4 sono fissati i principi di diritto internazionale a base della collaborazione tra i due Stati.

Nella sezione 1 dell'Accordo (art. 1-3) sono enumerati i punti della collaborazione secondo il presente Accordo. In merito, la collaborazione deve svolgersi non soltanto nel campo operativo (art. 1 cpv. 1), bensì anche nell'ambito dello scambio generale di informazioni in materia e della formazione.

La collaborazione in dettaglio, incluso lo scambio di dati, è disciplinata nella sezione II secondo gli ambiti di reati. Gli ambiti della lotta contro il terrorismo (art. 4) e del commercio di stupefacenti (art. 5) sono specialmente messi in rilievo quali fulcri.

La lotta contro le altre forme di criminalità (art. 6) concerne segnatamente gli ambiti della criminalità organizzata e della criminalità economica, ma anche la rimanente criminalità, che comprende reati secondo l'articolo 1. Nell'articolo 7 viene menzionata la formazione come premessa a una lotta efficace contro la moderna criminalità, questo come continuazione dell'aiuto ai Paesi dell'Est come si è svolto negli ultimi cinque anni tra la Svizzera e l'Ungheria.

La sezione III disciplina la protezione dei dati che ha un'importanza fondamentale nell'esecuzione del presente Accordo (art. 8 e 9).

Nelle disposizioni finali della sezione IV sono stabilite le esigenze formali della futura collaborazione. L'articolo 10 designa gli organi competenti per l'esecuzione dell'Accordo e la lingua da usare. L'articolo 11 disciplina l'istituzione di una Commissione mista per la promozione e la valutazione della collaborazione disciplinata nell'Accordo. L'articolo 12 disciplina il rapporto con altri accordi conclusi dai due Stati. L'articolo 13 stabilisce infine le esigenze formali dell'entrata in vigore e della denuncia dell'Accordo.

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2.2

Spiegazioni in merito alle singole disposizioni

2.2.1

Disposizioni generali (sezione I)

Collaborazione (art. 1) L'articolo 1 stabilisce i campi della collaborazione in generale e contemporaneamente, in rapporto con gli articoli 4-7, crea la base giuridica formale per lo scambio diretto di informazioni concernenti dati personali. Questo scambio di informazioni è effettuato su domanda o no.

La lotta contro il crimine organizzato, il commercio illegale di droga, la criminalità economica e il terrorismo e la loro prevenzione sono i fulcri del presente Accordo (art. 1 cpv. 1). Nel capoverso 1 lettere a-f sono fissati gli ulteriori ambiti della collaborazione, vale a dire quegli ambiti di gravi reati di diritto comune, la cui lotta e prevenzione, in base all'analisi della criminalità effettuata dalle due parti, sono prioritarie per il mantenimento della sicurezza interna. L'elenco di questi reati, che possono svolgere un ruolo essenziale nel quadro della criminalità organizzata, permette contemporaneamente di far sì che si possa collaborare in questi ambiti di reati a prescindere dalla qualifica di reato nell'ambito del crimine organizzato.

I rimanenti reati secondo il diritto nazionale dei due Stati non elencati nell'articolo 1, non sono oggetto del presente Accordo.

In tal modo si mostra chiaramente che la Svizzera e l'Ungheria vogliono scientemente limitare agli ambiti essenziali della criminalità, corrispondentemente alla determinazione di punti chiave secondo il capoverso 1, la collaborazione che si manifesta segnatamente nello scambio diretto di informazioni.

Nel capoverso 2 è convenuto l'ambito generale non personale dello scambio d'informazioni. Detto ambito concerne conoscenze derivanti dalla criminalistica e dalla criminologia, atti normativi e modifiche di basi giuridiche nel campo di applicazione dell'Accordo, come pure il beneficio ricavato dal reato dal punto di vista materiale (proventi di reato). Inoltre i due Stati si sostengono nell'ambito della formazione specialistica e linguistica. Questo concerne segnatamente l'esecuzione di seminari specialistici e di corsi comuni aventi un rapporto diretto con l'Accordo.

Esclusione della collaborazione (art. 2) L'articolo 2 capoverso 1 esclude la collaborazione in merito a pratiche di carattere politico e fiscale. Disposizioni analoghe si trovano tra l'altro negli accordi di polizia con la Germania e l'Austria, nonché negli
accordi di assistenza giudiziaria. Il capoverso 2 permette a uno Stato contraente di rifiutare la collaborazione all'altro Stato se l'adempimento di una domanda può compromettere la propria sovranità o mettere in pericolo la sicurezza interna. La collaborazione può essere rifiutata quando la domanda viola il diritto nazionale vigente. In tutti questi casi la Parte contraente richiesta informa la Parte contraente richiedente, per scritto, indicando brevemente i motivi.

Diritto applicabile (art. 3) Con il rimando al diritto nazionale come diritto applicabile per l'esecuzione dell'Accordo si stabilisce contemporaneamente che per la prescrizione di misure coercitive occorre ricorrere all'assistenza giudiziaria.

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2.2.2

Collaborazione nei singoli settori (art. 4-7)

Gli impegni elencati negli articoli 4-6 riguardano il punto centrale dell'Accordo, ossia lo scambio diretto di informazioni e di dati prevalentemente personali tra le autorità federali competenti secondo l'articolo 10 dell'Accordo.

Benché lo scambio di informazioni concerna prevalentemente lo stesso contenuto in ambito di terrorismo (art. 4), di traffico di stupefacenti (art. 5) e di altre forme di criminalità (art. 6), i tre settori vengono presentati singolarmente per soddisfarne le esigenze specifiche.

Terrorismo (art. 4) Lo scambio previsto di informazioni si riferisce alla prevenzione e alla repressione.

Le informazioni secondo la lettera a comprendono indicazioni su atti di terrorismo pianificati ed eseguiti, le persone coinvolte, l'esecuzione e i mezzi tecnici impiegati.

In questa disposizione l'atto terroristico è posto in primo piano. Nella lettera b invece l'accento è posto su informazioni concernenti i gruppi terroristici e i loro membri.

Il disciplinamento secondo la lettera c colloca in primo piano i provvedimenti in materia di prevenzione.

Traffico illecito di stupefacenti (art. 5) Analogamente alla disposizione dell'articolo 4, anche qui l'accento secondo la lettera a è messo sulle informazioni relative alle persone coinvolte nel traffico di stupefacenti, sui modi di procedere e sui metodi di lavoro, nonché sui luoghi di provenienza e di destinazione di stupefacenti. Inoltre, nelle lettere b e c, lo scambio di informazioni viene fissato specificamente per i bisogni che riguardano il traffico di stupefacenti. La lettera d stabilisce che i provvedimenti di polizia vengano concordati reciprocamente. In tal modo è creata anche la base giuridica formale per lo scambio diretto di informazioni in rapporto a gruppi di lavoro comuni ai due Stati e operativi o relativi alla trattazione di singoli casi.

Altre forme di criminalità (art. 6) Lo scambio di informazioni descritto in questa sede si riferisce anzitutto alla prevenzione della criminalità organizzata e della criminalità economica e alla lotta contro di esse, ma disciplina però contemporaneamente il rimanente scambio di informazioni per gli altri reati gravi di diritto comune secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettere a-f.

Formazione (art. 7) L'articolo 7 stabilisce l'estensione del sostegno reciproco in materia di formazione.

Queste attività creano le premesse necessarie per una collaborazione ottimale in materia di polizia nell'esecuzione dell'Accordo.

2.2.3

Protezione e trasmissione a Stati terzi dei dati (sezione III)

La collaborazione tra le autorità di polizia riguarda di massima anche l'elaborazione dei dati di persone sospette o accusate. Così, dati personali vengono scambiati direttamente tra diverse autorità di polizia, trasmessi ad altre autorità o eventualmente 4288

memorizzati nei sistemi nazionali di informazione della polizia. L'elaborazione dei dati tocca i diritti della personalità delle persone interessate.

Per lo scambio di dati tra la Svizzera e l'Ungheria si applica di massima la Convenzione entrata in vigore il 1° febbraio 1998 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (FF 1997 I 686 segg.), che è stata dichiarata applicabile anche all'elaborazione non automatica dei dati dai due Stati.

Esponendo dettagliatamente i principi determinanti negli articoli 8 e 9, si tiene conto dell'importanza della protezione dei dati. In tal modo si consegue anche l'obiettivo di armonizzare gli interessi della collaborazione in materia di polizia con quelli della protezione della personalità.

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono concretamente i principi della protezione dei dati applicabili nella trasmissione di dati personali. Essi corrispondono alle disposizioni della protezione svizzera dei dati nonché alle disposizioni vigenti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. La determinazione dei principi della protezione dei dati vincolanti per i due Stati è stata essenzialmente facilitata dal fatto che la legge ungherese in materia è stata concepita secondo gli obiettivi e il modello della corrispondente legge svizzera. In questa sede menzioniamo anche che nel messaggio concernente l'adesione alla Convenzione surriferita sottolineiamo esplicitamente la conformità della legislazione ungherese sulla protezione dei dati alle esigenze della Convenzione (FF 1997 I 669 seg.)

Protezione dei dati (art. 8) La lettera a stabilisce il principio secondo cui i dati personali trasmessi a un servizio in base al presente Accordo possono essere utilizzati soltanto allo scopo stabilito nell'Accordo e alle condizioni stabilite nel singolo caso dalla Parte che li trasmette.

Una deroga a questa destinazione vincolata è esclusa.

Inoltre, nelle lettere b-h sono stabiliti diversi modi di operare con i dati personali, nonché diversi principi della protezione dei dati. La lettera b statuisce l'obbligo del servizio ricevente di informare il servizio che trasmette i dati, su domanda di quest'ultimo, sull'impiego dei dati trasmessi nonché sui risultati ottenuti nell'ambito delle inchieste. Inoltre, vengono
disciplinati i principi del diritto della protezione dei dati relativi all'esattezza e l'obbligo connesso di rettificare o distruggere dati falsi, i principi di necessità e di proporzionalità, la concessione del diritto di informazione, l'obbligo della Parte contraente ricevente di rispettare i termini di distruzione previsti dal diritto nazionale vigente, l'obbligo di registrare la trasmissione e la ricezione dei dati, nonché l'obbligo di prendere provvedimenti per la sicurezza dei dati. In questo modo si garantisce che i principi e gli aspetti essenziali del diritto della protezione dei dati sono rispettati da entrambe le Parti contraenti a un livello unitario.

Rileviamo ancora due aspetti del disciplinamento della protezione dei dati: La lettera d sancisce il principio di proporzionalità. Questo principio, in relazione con la ratio legis del presente Accordo ­ prevenzione delle forme gravi della criminalità elencate nell'articolo 1 dell'Accordo e lotta contro di esse ­ esclude a priori la criminalità quotidiana e la microcriminalità e presuppone un elevato potenziale di pericolo la cui presenza nel singolo caso concreto deve essere esaminata nell'ambito di una ponderazione.

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I principi statuiti permettono inoltre lo scambio diretto di informazioni in singoli casi, su domanda o no. Lo scambio automatizzato dei dati nella procedura online è per contro escluso.

Trasmissione a Stati terzi (art. 9) Questa disposizione stabilisce da una parte il principio secondo cui le menzioni in merito alla segretezza sono vincolanti per il destinatario (lett. a). D'altra parte si richiede il previo consenso della Parte contraente che trasmette i dati, se dati e oggetti devono essere trasmessi a Stati terzi. Disciplinamenti analoghi si trovano negli accordi sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

2.2.4

Disposizioni finali (sezione IV)

Organi esecutivi e lingua (art. 10) Un punto essenziale del presente Accordo è l'autorizzazione dei rapporti diretti ­ quindi dello scambio diretto di informazioni ­ tra le autorità competenti secondo il diritto interno (diritto federale). La notificazione sotto forma di enumerazione delle autorità federali competenti per l'esecuzione dell'Accordo sarà effettuata per via diplomatica tramite uno scambio di note e precisamente al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

L'articolo 10 statuisce unicamente che le autorità competenti secondo il diritto interno per i rapporti diretti nell'ambito dell'Accordo devono essere notificate reciprocamente. L'Accordo elenca in modo esaustivo gli ambiti di collaborazione. Non vengono create nuove competenze. Le competenze risultano per il rispettivo ambito dall'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (RS 172.213.1) in relazione con l'articolo 1 del presente Accordo.

Per l'esecuzione del presente Accordo sarà prevalentemente competente l'Ufficio federale di polizia, in particolare se si considera la fusione dal 1° settembre 1999 con la Polizia federale e con il Servizio di sicurezza dell'Amministrazione federale.

Gli organi autorizzati possono stabilire reciprocamente per scritto il modo della collaborazione. Questo riguarda segnatamente la metodologia del lavoro e l'istituzione di gruppi di lavoro ad hoc, tenendo in considerazione le esigenze della sicurezza dei dati e l'impiego di mezzi tecnici per lo scambio dei dati (mail, fax, telefono).

Secondo il capoverso 2 le informazioni devono di massima essere scambiate in lingua tedesca. Con la scelta di questa lingua l'Ungheria tiene conto del fatto che le traduzioni in lingua ungherese potrebbero compromettere l'obiettivo dell'aumento dell'efficienza nell'ambito della collaborazione in materia di polizia.

Commissione mista (art. 11) Per la promozione e la valutazione dell'esecuzione del presente Accordo è istituita una Commissione composta di tre membri di ogni Parte contraente. A questa Commissione incombe quindi la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo. Sarà anche compito della Commissione stabilire eventuali strategie e in relazione a questo eventuali fulcri della collaborazione.

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Entrata in vigore e denuncia (art. 13) Il presente Accordo abbisogna della ratifica. Ha effetto 30 giorni dopo la notifica reciproca dell'adempimento delle condizioni internazionali per la sua entrata in vigore (cpv. 1). L'Accordo, concluso per un tempo indeterminato, può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di sei mesi (cpv. 2).

3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni

L'Accordo con l'Ungheria non causa alcun aumento immediato del personale né a livello federale né a livello cantonale, in quanto non ne risultano compiti nuovi supplementari. Esso sarà eseguito nell'ambito dell'attuale adempimento dei compiti dei rispettivi servizi competenti.

Occorre aspettarsi conseguenze finanziarie di lieve entità non ancora quantificabili attualmente a causa delle attività volte al sostegno reciproco nell'ambito della formazione. Questi costi sono coperti dai corrispondenti preventivi degli uffici. Non vi saranno costi supplementari di informatica.

4

Programma di legislatura

L'affare è previsto nel programma di legislatura 1999-2003 (FF 2000 2092).

5

Rapporto con il diritto europeo

L'Accordo concluso con la Repubblica di Ungheria sulla collaborazione nella lotta contro la criminalità comprende come obiettivo essenziale lo scambio diretto di informazioni tra le autorità competenti. Accordi bilaterali analoghi, in parte con ambiti di disciplinamento più vasti, sono stati conclusi diverse volte negli ultimi anni tra Stati occidentali e Stati dell'Europa centrale e orientale.

Gli accordi conclusi con la Germania, l'Austria e il Liechtenstein sulla collaborazione in materia di polizia e di giustizia ­ che si fondano ampiamente sugli accordi di Schengen, ma non possono essere paragonati al presente Accordo per quanto riguarda la densità giuridica ­ vanno pure nella stessa direzione quanto all'aumento dell'efficienza.

Per lo scambio di dati si applica la Convenzione del Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 1° febbraio 1998, per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, come standard minimo internazionale vincolante nel rapporto tra la Svizzera e l'Ungheria.

L'Accordo è in sintonia con il diritto dell'Unione Europea che sancisce la collaborazione in materia di polizia come uno degli obiettivi e prevede la conclusione di Accordi corrispondenti tra Stati membri dell'Unione Europea, nonché con Stati non membri.

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6

Basi costituzionali e legali

6.1

Competenze della Confederazione

L'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.) attribuisce la competenza generale in materia di affari esteri alla Confederazione. Nel caso di trattati internazionali si applica il principio secondo il quale la Confederazione può concludere trattati su qualsiasi oggetto, sia che quest'ultimo rientri nella competenza legislativa federale, sia che rientri in quella cantonale (cfr. FF 1994 II 548). Il diritto dei Cantoni di concludere trattati nei loro ambiti di competenza si applica così in via subordinata. La Confederazione fa tuttavia uso della sua competenza soltanto con discrezione se gli ambiti da disciplinare rientrano soprattutto nella competenza dei Cantoni. Se la Confederazione stessa ha concluso un trattato, i Cantoni non possono più richiamarsi alla propria competenza nella materia di cui trattasi.

Il presente Accordo è il primo disciplinamento del flusso di informazioni tra la Svizzera e l'Ungheria. Oltre al flusso tramite Interpol è convenuta la collaborazione diretta tra le rispettive autorità della Svizzera e dell'Ungheria. Questo scambio di informazioni è già attualmente riservato alle autorità federali. Questo non modifica affatto le competenze che spettano ai Cantoni in ambito di polizia.

Siccome non disponiamo di una competenza propria di concludere accordi nel campo della collaborazione in materia di polizia, secondo l'articolo 166 numero 2 Cost.

gli accordi negoziati in questo ambito devono essere sottoposti per approvazione all'Assemblea federale.

6.2

Referendum

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i Trattati internazionali sottostanno al referendum facoltativo se non sono limitati nel tempo e non sono denunciabili e prevedono un'unificazione multilaterale del diritto o l'adesione a un'organizzazione internazionale. Il presente Accordo non rientra in alcuna di queste categorie. Per conseguenza non sottostà al referendum. L'Accordo viene perciò approvato con un decreto federale semplice conformemente all'articolo 163 capoverso 2 Cost.

2008

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