Traduzione 1 Allegato 2

Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia Firmato a Zagabria il 12 marzo 1999 Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 12 marzo 1999

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia qui di seguito denominati «Parti contraenti», consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono per lo sviluppo economico dei due Paesi; dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare lo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciate nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), firmato a Helsinki il 1° agosto 1975, e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa; animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli a uno sviluppo concreto e armonioso nonché alla diversificazione degli scambi commerciali e alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune; dichiarandosi pronti a esaminare, alla luce di tutti gli elementi determinanti, le possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo; consapevoli del ruolo fondamentale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel commercio internazionale e della partecipazione della Confederazione Svizzera a questa organizzazione in qualità di membro e di quella della Repubblica di Croazia in qualità, attualmente, di osservatore il cui processo di accesso allo statuto di membro è in corso; decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo: Art. 1

Obiettivo

1. Il presente Accordo si prefigge di definire un insieme di principi e di norme che disciplinino il commercio delle merci e le relazioni economiche fra le Parti contraenti. In particolare, le Parti contraenti si impegnano, nell'ambito della loro legi1

Dal testo originale francese.

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2000-0049

Accordo di commercio e di cooperazione economica

slazione e dei loro rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.

2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/ OSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Art. 2

Organizzazione mondiale del commercio

Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Art. 3

Trattamento della nazione più favorita

1. Le Parti contraenti acconsentono reciprocamente al trattamento della nazione più favorita per quanto concerne sia i dazi e qualsiasi tipo di tributo prelevato su o in rapporto con l'importazione o l'esportazione di merci, o prelevati sui trasferimenti internazionali di pagamenti per importazioni o esportazioni, nonché le tasse e gli altri tributi prelevati direttamente o indirettamente sulle merci importate o esportate, sia le modalità di prelevamento di tali dazi, tasse e tributi nonché qualsiasi prescrizione e formalità nell'ambito degli scambi commerciali.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non va inteso come obbligo per le Parti contraenti di far beneficiare l'altra Parte dei vantaggi che essa concede: ­

per agevolare il commercio frontaliero;

­

allo scopo di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di tale unione o zona, in applicazione dell'articolo XXIV del GATT 1994;

­

ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT 1994 e delle regole e decisioni dell'OMC.

Art. 4

Non discriminazione

Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio dell'altra Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l'importazione o l'esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l'altra Parte contraente.

Art. 5

Trattamento nazionale

1. Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l'offerta sul mercato, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell'altra

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Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.

2. Le Parti contraenti non stabiliscono né mantengono una regolamentazione quantitativa interna concernente la miscela, la trasformazione o l'utilizzazione, in quantità o proporzioni determinate, di determinati prodotti, che richiederebbe, direttamente o indirettamente che una determinata quantità o proporzione di un prodotto previsto dalla regolamentazione provenga da fonti nazionali di produzione. Inoltre, le Parti contraenti non applicano altre regolamentazioni quantitative interne che contraddicono i principi enunciati nel paragrafo 1.

Art. 6

Pagamenti

1. Sono esenti da qualsiasi restrizione i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi fra le parti di una transazione individuale e il trasferimento di questi pagamenti sul territorio della Parte contraente dove risiede il creditore.

2. Se le restrizioni previste sono autorizzate dallo statuto secondo il Fondo monetario internazionale (FMI) e a condizione che la loro applicazione non sia discriminatoria, le Parti contraenti possono derogare agli obblighi che sono loro imposti dal paragrafo 1. L'applicazione delle restrizioni pregiudica il meno possibile il presente Accordo. Le Parti contraenti si informano reciprocamente e per tempo dell'introduzione di questi provvedimenti e di qualsiasi provvedimento loro relativo.

Art. 7

Altre condizioni commerciali

1. Le merci sono scambiate fra le parti di transazioni individuali ai prezzi di mercato. In particolare le amministrazioni ufficiali e le aziende pubbliche acquistano o vendono i prodotti importati, rispettivamente esportati, fondandosi unicamente su considerazioni commerciali, e segnatamente in materia di prezzo, qualità e quantità; conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell'altra Parte contraente una possibilità adeguata di entrare in concorrenza con i partecipanti di tali transazioni.

2. Le Parti contraenti non possono esortare né incitare le parti di una transazione individuale a impegnarsi in operazioni di compensazione.

Art. 8

Appalti pubblici

Le Parti contraenti si adoperano per sottoporre a condizioni trasparenti e concorrenziali l'aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici di beni e servizi, in particolare mediante pubbliche gare. Si impegnano a collaborare a tal fine in seno al Comitato misto.

Art. 9

Trasparenza

Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all'altra le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e le prescrizioni amministrative concernenti le attività commerciali in generale e tiene l'altra Parte al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica nonché delle modifiche 1322

Accordo di commercio e di cooperazione economica

della sua legislazione interna che potrebbero pregiudicare l'attuazione del presente Accordo.

Articolo 10

Misure d'urgenza applicabili all'importazione di determinati prodotti

1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci aumentino al punto tale o in condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci simili o in diretta concorrenza.

2. Nel condurre le consultazioni di cui al paragrafo 1, le Parti si adoperano per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. Nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, le consultazioni si concludono al più tardi trenta giorni dopo la data della notifica della Parte contraente interessata.

3. Se le Parti non giungono a un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci oggetto della controversia nella misura e durante il periodo assolutamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In tal caso, e dopo che le Parti si sono consultate in seno al Comitato misto, l'altra Parte contraente può derogare agli obblighi derivanti dal presente Accordo per scambi essenzialmente equivalenti.

4. In circostanze eccezionali, nelle quali un ritardo provocherebbe pregiudizi di difficile riparazione, i provvedimenti previsti nel paragrafo 3 possono essere provvisoriamente applicati senza consultazioni preventive, a condizione che si proceda alle consultazioni immediatamente dopo l'applicazione.

5. Nella scelta dei provvedimenti di cui ai paragrafi 3 e 4, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelli che meno pregiudicano l'applicazione del presente Accordo.

6. Ogni provvedimento è applicato conformemente all'articolo XIX del GATT 1994.

Art. 11

Dumping

Se constata il ricorso a pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 e dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI, nei suoi scambi commerciali con l'altra Parte contraente, una delle Parti contraenti può prendere adeguati provvedimenti per opporvisi in conformità delle disposizioni pertinenti del GATT 1994/OMC.

Art. 12

Merci in transito

Le Parti contraenti si impegnano a non prelevare tasse, diritti o altre tasse di uguale effetto, tranne se gli oneri risultano da spese amministrative provocate dal transito o da costi proporzionali ai servizi resi, né a porre ostacoli amministrativi al transito delle merci dell'altra Parte contraente sul loro territorio.

Art. 13

Proprietà intellettuale

1. Le Parti contraenti accordano e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale. Esse adottano e applicano

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provvedimenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di proteggere tali diritti contro qualsiasi violazione e in particolare contro la contraffazione e la pirateria. Gli obblighi specifici delle Parti contraenti sono enunciati nell'appendice al presente Accordo.

2. In conformità delle disposizioni di base dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), in particolare degli articoli 4 e 5, le Parti contraenti accordano ai cittadini dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. In conformità dell'articolo 4 lettera (d) dell'Accordo TRIPS, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità che derivano da accordi internazionali già applicati da una Parte contraente all'entrata in vigore del presente Accordo e notificati all'altra Parte al più tardi un anno dopo di essa sono esenti da questo obbligo purché non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell'altra Parte. Una Parte contraente membro dell'OMC è esentata dall'obbligo di notifica se questa è già stata fatta presso il Consiglio TRIPS.

3. Qualora una Parte contraente concluda un accordo con un Paese terzo che vada oltre le esigenze del presente Accordo, questa Parte accorda, su domanda, una protezione dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti all'altra Parte contraente e intraprende seri negoziati a tale scopo.

4. Se considera che l'altra Parte non ha rispettato i suoi obblighi secondo il presente articolo, una Parte contraente può adottare provvedimenti adeguati rispettando le condizioni e procedure di cui all'articolo 17 (Comitato misto) del presente Accordo.

5. Le Parti contraenti convengono di rivedere, su domanda di una di esse, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell'appendice al fine di aumentare i livelli di protezione ed evitare distorsioni commerciali, o di rimediarvi se queste sono dovute ai livelli attuali.

6. Le Parti contraenti convengono modalità adeguate di assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità. A tale scopo, esse coordinano gli sforzi con le organizzazioni internazionali interessate.

Art. 14

Deroghe

1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta di questi scambi, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela: ­

della moralità pubblica;

­

della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell'ambiente;

­

della proprietà intellettuale; o qualsiasi altra misura di cui all'articolo XX del GATT 1994.

2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di prendere provvedimenti in applicazione dell'articolo XXI del GATT 1994.

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Accordo di commercio e di cooperazione economica

Art. 15

Regole tecniche

Le Parti contraenti si adoperano per esaminare, in seno al Comitato misto, le possibilità di collaborare con più intensità nei settori relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio. Questa collaborazione è incentrata sui soggetti relativi alle regole tecniche, alla standardizzazione, ai test e ai certificati.

Art. 16

Cooperazione economica

1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione economica in settori di interesse comune.

2. Tale cooperazione economica avrà fra gli altri scopi quello di: ­

consolidare e diversificare i legami economici fra i due Paesi;

­

contribuire allo sviluppo delle loro economie;

­

aprire l'accesso a nuove fonti di approvvigionamento e a nuovi mercati;

­

agevolare la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint ventures, gli accordi sulla concessione di licenze nonché altre forme simili di cooperazione;

­

promuovere gli adeguamenti strutturali in campo economico;

­

agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi commerciali e alla cooperazione.

Art. 17

Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto incaricato di provvedere all'esecuzione dell'Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario in una delle Parti contraenti. È presieduto alternativamente da ognuna delle Parti contrae nti.

2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: ­

seguire il buon funzionamento dell'Accordo, segnatamente per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo;

­

offrire un luogo di consultazione per elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;

­

esaminare le questioni che riguardano gli scambi commerciali fra i due Paesi, in particolare per quanto concerne gli appalti pubblici conformemente all'articolo 8 (appalti pubblici);

­

valutare i progressi compiuti nell'ambito dell'espansione degli scambi commerciali e della cooperazione fra i due Paesi;

­

scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell'articolo 9 (trasparenza);

­

offrire un luogo di consultazione ai sensi dell'articolo 10 (misure d'urgenza applicabili all'importazione di determinati prodotti); 1325

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­

offrire un luogo di consultazione nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale conformemente all'articolo 13 (proprietà intellettuale); tali consultazioni possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti;

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contribuire a sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell'articolo 16 (cooperazione economica);

­

formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all'esecuzione del presente Accordo e all'estensione del suo campo d'applicazione ai sensi dell'articolo 18 (revisione dell'Accordo ed estensione del campo d'applicazione).

Art. 18

Revisione dell'Accordo ed estensione del campo d'applicazione

1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accordo su domanda di una di esse.

2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare e approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e a estenderle a settori non coperti da quest'ultimo, quali i servizi e gli investimenti. Ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate a tal fine.

Art. 19

Consultazioni generali e composizione delle controversie

1. Ogni Parte contraente considera benevolmente qualsiasi interpretazione che l'altra Parte contraente potrebbe dare riguardo a qualsiasi soggetto relativo al funzionamento del presente Accordo. È disposta, se del caso, a procedere a consultazioni in un'occasione adatta.

2. Eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo sono regolate tra le Parti contraenti conformemente al Trattato di conciliazione e d'arbitrato del 23 maggio 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia, ad eccezione di eventuali controversie concernenti i diritti di proprietà intellettuale che sono regolate conformemente alle procedure previste dall'Accordo del 30 ottobre 1996 concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia.

Art. 20

Accesso ai tribunali

Nell'ambito del presente Accordo, ogni Parte contraente s'impegna ad accordare il trattamento nazionale alle persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte contraente per quanto concerne l'accesso ai tribunali e agli organi amministrativi competenti e l'applicazione delle procedure.

Art. 21

Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore l'accordo bilaterale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

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Accordo di commercio e di cooperazione economica

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti si saranno notificate, per via diplomatica, che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali applicabili all'entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti.

Art. 23

Durata di applicazione e denuncia

Il presente Accordo si applica finché una delle due Parti non lo denuncia, per via diplomatica, mediante notifica scritta all'altra Parte. Cessa di essere valido sei mesi dopo la data della notifica all'altra Parte.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Zagabria, il 12 marzo 1999, in due esemplari originali in francese, croato e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d'interpretazione vale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Croazia:

P. Couchepin

N. Porges

1902

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Accordo di commercio e di cooperazione economica

Appendice dell'Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia concernente l'articolo 13 «Protezione della proprietà intellettuale» Art. 1

Definizione e campo d'applicazione della protezione

Per «protezione della proprietà intellettuale» si intende in particolare la protezione del diritto d'autore e dei diritti affini, compresi i programmi per computer e le banche dati, dei marchi di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, dei brevetti d'invenzione, delle varietà vegetali, dei disegni e modelli industriali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni segrete.

Art. 2

Disposizioni materiali delle convenzioni internazionali

1. Le Parti contraenti convengono di conformarsi alle disposizioni materiali delle seguenti convenzioni internazionali: ­

Accordo OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);

­

Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);

­

Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);

­

Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma);

­

Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV, Atto 1961).

2. La Parte contraente che non è Parte delle convenzioni internazionali elencate qui di seguito, intese a facilitare la cooperazione o la registrazione nel settore della proprietà intellettuale, si impegna a prendere provvedimenti al fine di aderirvi entro il 1° gennaio 2000: ­

Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi;

­

Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (Atto di Washington, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

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Accordo dell'Aia del 6 novembre 1925 concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali (nella versione modificata all'Aia nel 1960, compreso l'Accordo aggiuntivo di Monaco del 18 novembre 1961 nella versione modificata a Stoccolma nel 1967 e il Protocollo di Ginevra del 29 agosto 1975).

3. Le Parti contraenti convengono d'intraprendere rapidamente consultazioni di periti, su domanda di una di esse, sulle attività relative alle convenzioni internazionali citate o future concernenti l'armonizzazione, l'amministrazione e il rispetto dei di1328

Accordo di commercio e di cooperazione economica

ritti di proprietà intellettuale e sulle attività delle organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) nonché sulle relazioni delle Parti contraenti con Paesi terzi nel settore della proprietà intellettuale.

Art. 3

Disposizioni materiali complementari

Entro il 1° luglio 1999, le leggi nazionali delle Parti contraenti garantiscono almeno quanto segue: ­

una protezione adeguata ed efficace del diritto d'autore, compresi i programmi per computer e le banche dati, e dei diritti affini;

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una protezione adeguata ed efficace dei marchi di prodotti e di servizi, in particolare dei marchi di fama internazionale;

­

mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine per quanto concerne tutte le merci e i servizi;

­

una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali, prevedendo segnatamente un periodo di protezione di almeno dieci anni;

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una protezione adeguata ed efficace dei brevetti d'invenzione in tutti i settori della tecnologia a un livello simile a quello della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei;

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una protezione adeguata ed efficace delle topografie di circuiti integrati;

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una protezione adeguata ed efficace di informazioni segrete;

­

le licenze obbligatorie in materia di brevetti sono valide unicamente alle condizioni stabilite nell'articolo 13 dell'Accordo TRIPS. Le licenze per non sfruttamento sono utilizzate unicamente nella misura necessaria per soddisfare l'approvvigionamento del mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.

Art. 4

Acquisizione e mantenimento di diritti di proprietà intellettuale

Qualora l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettato al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano dello stesso livello di quelle previste dall'Accordo TRIPS, segnatamente nell'articolo 62.

Art. 5

Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Le Parti contraenti prevedono disposizioni d'applicazione di un livello identico a quello contemplato dall'Accordo TRIPS, in particolare negli articoli 41-61.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Croazia:

P. Couchepin

N. Porges 1329