Legge sulla responsabilità

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 13 agosto 1999 1 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del 15 settembre 1999 2, decreta: I La legge federale del 14 marzo 19583 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionali federali (legge sulla responsabilità) è modificata come segue: Art. 14 1

I membri del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, nonché i membri di autorità o i magistrati eletti dall'Assemblea federale possono essere oggetto di un procedimento penale per reati attinenti direttamente alla loro attività ufficiale unicamente con il permesso delle Camere federali.

2

e 3 (invariati)

4 I due Consigli, ove sia concesso il permesso, dispongono circa ... (seguito invariato) 5

e 6 (invariati)

Minoranza I (Schmid Carlo) non entrare in materia Minoranza II (Marty, Aeby, Brunner, Hess, Saudan, Schweiger) Art. 14 1

Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso delle Camere federali, contro membri di autorità e contro magistrati eletti dall'Assemblea federale, per reati attinenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi.

2

(invariato)

3

La procedura di cui all'articolo 9 LRC stabilisce a quale Consiglio è attribuita la priorità di discussione.

1 2 3

566

FF 2000 558 FF 1999 8742 RS 170.32 2000-0153

Legge sulla responsabilità

4

I due Consigli, ove deliberino di concedere il permesso, dispongono circa la sospensione provvisoria dell'incolpato.

5

e 6 (invariati)

Art. 37 cpv. 4

Regolamento del Consiglio degli Stati

4

Le richieste intese a levare l'immunità di magistrati e altre analoghe domande sono sottoposte all'esame preliminare della Commissione degli affari giuridici. Questa, d'intesa con la commissione del Consiglio nazionale e dandone comunicazione al Consiglio, può decidere di non dar seguito a un'istanza palesemente insostenibile.

Minoranza III (Reimann, Hess, Merz, Schmid Carlo) Art. 14 cpv. 1: come la maggioranza Art 14 cpv. 1 bis (nuovo) 1bis

La ripetizione al di fuori dei Consigli o delle loro commissioni di opinioni coperte dall'immunità assoluta ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 non instaura alcun legame diretto ai sensi del capoverso 1 con l'attività ufficiale.

Art. 4 cpv. 2-6: come la maggioranza II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del termine di referendum o il giorno della sua accettazione in votazione popolare.

1924

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