Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT)

Norme tecniche per protezione personale1 Visto l'articolo 4a della legge federale del 19 marzo 1976 (modificata il 18 giugno 1993) sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.1), le norme menzionate nell'allegato sono designate come norme tecniche in grado di concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute per protezione personale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.11). Si tratta a tale proposito di norme armonizzate a livello europeo che sono state emanate dal Comitato europeo di normazione (CEN) su mandato della Commissione delle Comunità europee nonché dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS).

Gli elenchi dei titoli delle norme tecniche designate dall Seco nonché i testi di queste norme possono essere richiesti presso l'Associazione svizzera di normazione, divisione switec, Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

28 marzo 2000

Seco - Direzione del lavoro Capo Installazioni e apparecchi tecnici Franz Schild

1

Vedasi parimenti FF 1997 IV 444, 1998 821, 1999 8564

1644

2000-0683

Allegato

Norme tecniche per protezione personale Numero

Titolo

Riferimenti della gazzetta uf. ­ CE

EN 139/A1

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie ­ Respiratori ad adduzione d'aria compressa per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio ­ Requisiti, prove, marcatura

99/C 318/04

EN 795

Protezione contro le cadute dall'alto ­ Dispositivi di ancoraggio ­ Requisiti e prove

00/C 40/05

Avvertenza: la presente pubblicazione non riguarda i dispositivi descritti nelle classi A (ancoraggi strutturali), C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali) e D (dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali), cui si fa riferimento ai punti seguenti: 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2., 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2 (per quanto concerne la classe A1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (per quanto concerne le classi A, C e D), e nelle appendici A (punti A.2, A.3, A.5 e A.6), B e ZA (per quanto concerne le classi A, C e D), per i quali essa non conferisce presunzione di conformità alla disposizioni della direttiva 89/686/CEE.

EN 12419

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie ­ Respiratori ad adduzione d'aria compressa dalla linea di costruzione leggera, con maschera intera, semimaschera o quarto di maschera ­ Requisiti, prove, marcatura

99/C 318/04

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