Termine di referendum: 7 aprile 2001 (1° giorno lavorativo: 9 aprile 2001)

Legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) del 15 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 76 capoversi 1 e 2, 89, 90, 91 capoverso 1 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 1999 2, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

1

La presente legge ha lo scopo di istituire le condizioni necessarie per instaurare un mercato dell'energia elettrica basato sulla concorrenza.

2

Stabilisce inoltre le condizioni quadro per: a.

garantire un approvvigionamento in energia elettrica affidabile e finanziariamente accessibile in tutto il Paese;

b.

preservare e rafforzare la concorrenzialità del mercato svizzero dell'energia elettrica a livello internazionale.

Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica alle reti elettriche che funzionano con una corrente alternata di 50 Hz.

2 La rete elettrica delle ferrovie (a corrente alternata o continua di 16,7 Hz) e i relativi impianti possono essere utilizzati per rifornire i consumatori finali o le aziende di approvvigionamento, come pure per il commercio di energia elettrica, pur rimanendo prioritarie le esigenze della gestione ferroviaria. In questo caso, si applicano le disposizioni della presente legge.

1 2

RS 101 FF 1999 6311

5426

1999-4295

Mercato dell'energia elettrica

Art. 3

Collaborazione con l'economia e le altre organizzazioni interessate

1

La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano con le organizzazioni interessate, in particolare quelle economiche, per l'esecuzione della presente legge.

2

Esaminano i provvedimenti volontari di tali organizzazioni prima di emanare prescrizioni d'esecuzione. Per quanto possibile e necessario, riprendono totalmente o parzialmente i relativi accordi nel diritto d'esecuzione.

Art. 4

Definizioni

Nella presente legge s'intendono per: a.

aziende d'approvvigionamento di energia elettrica: aziende elettriche di diritto privato o pubblico che non operano esclusivamente nei settori produzione o trasmissione;

b.

produttori di energia elettrica: persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e che non posseggono linee di trasmissione e reti di distribuzione proprie;

c.

consumatori finali: persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica per uso proprio;

d.

aziende che commerciano energia elettrica: persone fisiche o giuridiche che comprano o vendono energia elettrica, ma che non la producono, trasmettono o distribuiscono;

e.

clienti vincolati: consumatori finali che non hanno diritto al transito di energia elettrica;

f.

rete elettrica: impianto comprendente una serie di linee e gli impianti accessori necessari ai fini della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica;

g.

rete di trasmissione: rete elettrica ad alta tensione per la trasmissione di energia elettrica su lunghe distanze;

h.

rete di distribuzione: rete elettrica a media o bassa tensione avente quale scopo la fornitura di energia elettrica a consumatori finali o ad aziende d'approvvigionamento di energia elettrica;

i.

gestori della rete: aziende di diritto privato o pubblico che forniscono prestazioni di servizio relative alla rete (art. 10 cpv. 1) per la gestione della rete elettrica;

j.

energie rinnovabili: forza idrica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica e biomassa.

5427

Mercato dell'energia elettrica

Capitolo 2: Obbligo di garantire il transito di energia elettrica, retribuzione e contabilità Art. 5

Obbligo di garantire il transito di energia elettrica

1

Chi gestisce una rete elettrica è tenuto a garantire il transito di energia elettrica in modo non discriminatorio per: a.

i consumatori finali;

b.

i produttori di energia elettrica;

c.

le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica;

d.

le aziende che commerciano in energia elettrica.

2

Nella rete di trasmissione, l'obbligo di garantire il transito di energia elettrica non sussiste se il gestore della rete fornisce la prova che tale obbligo comprometterebbe la gestione della rete e la sicurezza di approvvigionamento all'interno del Paese.

3

Nella rete di distribuzione, l'obbligo di garantire il transito di energia elettrica non sussiste se il gestore della rete fornisce la prova che, dopo aver rifornito i propri clienti, non è rimasta capacità residua.

4 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente i criteri per determinare quando un transito di energia elettrica può essere considerato non discriminatorio.

Art. 6

Retribuzione per il transito di energia elettrica

1

La retribuzione per il transito di energia elettrica si basa sui costi ritenuti necessari per la gestione efficiente di una rete e sull'ottenimento di un utile adeguato. Sono intesi in particolare i costi per la regolazione della rete, la tenuta della tensione, le perdite durante la trasmissione, la gestione delle riserve, la manutenzione, i diritti di transito, il rinnovo e il potenziamento, come pure per l'adeguato pagamento degli interessi e dell'ammortamento relativi al capitale impiegato.

2

La creazione di una rendita di monopolio non è ammessa.

3

Il Consiglio federale emana i principi per un calcolo della retribuzione trasparente e corrispondente ai costi reali. A tal riguardo, occorre tenere debitamente conto dell'immissione di energia ai livelli di tensione inferiori.

4 Per il transito di energia elettrica, sullo stesso livello di tensione nella rete di un gestore devono essere applicati gli stessi prezzi. Nel caso di fusioni tra società di gestori di reti, è fissato un termine di transizione di cinque anni a partire dalla data della fusione.

5

I Cantoni adottano le misure adeguate per armonizzare differenze sproporzionate tra le retribuzioni per il transito di energia elettrica sul loro territorio. Qualora tali misure non siano sufficienti per l'armonizzazione, il Consiglio federale ordina l'istituzione di società sovraregionali dei gestori di rete o adotta sussidiariamente altre misure adeguate. Può in particolare anche ordinare l'istituzione di un fondo di com-

5428

Mercato dell'energia elettrica

pensazione al quale tutte le società di gestori di reti siano obbligate a partecipare.

L'efficienza del transito deve essere garantita.

6

I gestori di reti elettriche concordano uno schema uniforme e trasparente per il calcolo dei costi che tenga conto dei principi del presente articolo. Se non è stato raggiunto un accordo o se quest'ultimo non corrisponde ai principi del presente articolo, il Consiglio federale può emanare disposizioni in merito.

Art. 7

Contabilità e formazione professionale

1

Le aziende che operano nei settori della produzione, trasmissione o distribuzione tengono nella loro contabilità conti separati per ognuno di questi settori, come pure per eventuali ulteriori attività. Nei conti annuali figurano bilanci e conti economici separati; i conti annuali relativi ai trasporti o alla distribuzione sono pubblicati.

2

Le aziende di cui al capoverso 1 concordano un regolamento concernente la contabilità come pure il contenuto e la forma dei conti annuali in considerazione delle norme e delle raccomandazioni internazionali di organizzazioni specializzate riconosciute. All'occorrenza, il Dipartimento competente3 può emanare disposizioni in merito.

3

Per agevolare la ristrutturazione e per garantire durevolmente la qualità delle prestazioni il Consiglio federale può obbligare le aziende di cui al capoverso 1 ad adottare misure di riconversione e di formazione professionale di base (offerta di posti di tirocinio).

Capitolo 3: Gestione della rete Art. 8

Società svizzera dei gestori di rete

1

La rete di trasmissione esistente su tutto il territorio svizzero è gestita da una società nazionale di diritto privato (Società svizzera dei gestori di reti).

2

Il Consiglio federale può accordare alla Società svizzera dei gestori di reti il diritto di espropriazione.

3

La società non è autorizzata a svolgere attività nei settori della produzione e distribuzione di energia elettrica né a detenere partecipazioni in aziende che producono o distribuiscono energia elettrica. Si limita esclusivamente al suo compito di gestione della rete di trasmissione. Sono ammessi l'acquisto e la vendita di energia elettrica per motivi legati alla gestione, in particolare ai fini della regolazione della rete.

4

Il Consiglio federale può stabilire una proporzione di energia elettrica prodotta con energie rinnovabili che la società deve impiegare per la gestione della rete di trasmissione in ottemperanza ai compiti di cui all'articolo 10.

3

Attualmente il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

5429

Mercato dell'energia elettrica

Art. 9

Organizzazione della Società svizzera dei gestori di reti

1

La Società svizzera dei gestori di reti dev'essere organizzata come una società anonima con sede in Svizzera.

2 Gli statuti devono prevedere, sia per la Confederazione sia per i Cantoni, il diritto di delegare ciascuno un rappresentante nel consiglio d'amministrazione.

3

Oltre la metà delle azioni devono essere emesse quali azioni nominative vincolate.

4

La società deve garantire un pacchetto maggioritario svizzero.

5

Gli statuti e le relative modifiche devono essere approvati dal Consiglio federale.

Art. 10 1

Compiti dei gestori di reti

I gestori di reti elettriche sono tenuti in particolare a: a.

garantire una rete sicura, affidabile, efficiente ed economica;

b.

garantire il transito di energia elettrica e la regolazione della rete in considerazione dello scambio con altre reti interconnesse;

c.

mettere a disposizione e a impiegare la necessaria riserva energetica e le capacità di incanalamento delle riserve;

d.

determinare e riscuotere la retribuzione per il transito di energia elettrica;

e.

elaborare requisiti tecnici minimi concernenti l'allacciamento di impianti per la produzione di energia elettrica, le reti di distribuzione, le linee dirette e simili; a tale proposito, tengono conto delle norme e delle raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute.

2 Essi possono offrire ulteriori prestazioni dei servizi energetici quali la consulenza, le misure di risparmio in materia di energia elettrica e il finanziamento indiretto (contracting).

3 Devono pubblicare gli importi determinati per la retribuzione e i requisiti tecnici minimi di cui al capoverso 1 lettere d e e.

Capitolo 4: Garanzia dell'allacciamento e caratterizzazione dell'energia elettrica Art. 11

Garanzia dell'allacciamento

1

I Cantoni disciplinano l'attribuzione dei comprensori alle aziende d'approvvigionamento di energia elettrica attive sul loro territorio. L'attribuzione di un comprensorio può essere vincolata a un mandato di prestazioni assegnato al gestore della rete.

2 Nel loro comprensorio, le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica sono tenute ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali e tutte le aziende produttrici di energia elettrica; sono fatte salve le disposizioni contrarie del diritto federale e cantonale.

5430

Mercato dell'energia elettrica

3 I Cantoni possono emanare in particolare disposizioni concernenti gli allacciamenti al di fuori degli insediamenti e i costi di allacciamento.

4 Possono obbligare le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica che operano sul loro territorio ad allacciare consumatori finali alla rete anche al di fuori del proprio comprensorio, se:

a.

l'autoapprovvigionamento o l'allacciamento a un'altra rete non è possibile o è eccessivamente problematico;

b.

per l'azienda d'approvvigionamento di energia elettrica assoggettata all'obbligo l'allacciamento è tecnicamente e praticamente possibile nonché economicamente sostenibile.

Art. 12

Caratterizzazione dell'energia elettrica

Per la protezione dei consumatori finali, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla caratterizzazione dell'energia elettrica, segnatamente sul modo di produzione e sulla provenienza. Può introdurre l'obbligo di caratt erizzazione.

Capitolo 5: Diritto internazionale Art. 13

Transito transfrontaliero di energia elettrica

Il Consiglio federale può negare il transito transfrontaliero di energia elettrica ad aziende organizzate secondo il diritto estero, se non è garantita la reciprocità.

Art. 14

Accordi internazionali

1

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

2 Per gli accordi internazionali di contenuto tecnico o amministrativo, può delegare tale competenza all'ufficio federale competente 4 (Ufficio federale).

Capitolo 6: Commissione federale di arbitrato Art. 15

Nomina, composizione e organizzazione

1

Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di arbitrato (Commissione) composta da cinque a sette membri e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri sono specialisti indipendenti.

2

La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative ed è aggregata amministrativamente al Dipartimento.

3

Dispone di una propria segreteria. Il rapporto di servizio del personale della segreteria è retto dalla legislazione sul personale della Confederazione.

4

Attualmente l'Ufficio federale dell'energia.

5431

Mercato dell'energia elettrica

4 Emana un regolamento concernente la propria organizzazione e gestione, il quale dev'essere approvato dal Consiglio federale.

Art. 16

Compiti

1

La Commissione ha facoltà di verificare le retribuzioni per il transito e decide in merito alle controversie concernenti l'obbligo di garantire il transito di energia elettrica e la retribuzione (art. 5 e 6). Può ordinare a titolo preventivo il transito di energia elettrica e la relativa retribuzione.

2 Non soggiace ad alcuna istruzione del Consiglio federale e del Dipartimento per quanto riguarda le sue decisioni.

3 Informa regolarmente la Commissione della concorrenza e la sorveglianza dei prezzi in merito alle procedure pendenti. Per le decisioni riguardanti l'abuso in materia di prezzi, consulta la sorveglianza dei prezzi.

4

Presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto d'attività.

Capitolo 7: Sorveglianza dei prezzi e protezione giuridica Art. 17

Sorveglianza dei prezzi

La sorveglianza dei prezzi si svolge conformemente alla corrispondente legge federale del 20 dicembre 19855. A tal riguardo, anche ai prezzi dell'energia elettrica fissati o approvati da un'autorità è applicabile la procedura di cui agli articoli 9-11 della legge sulla sorveglianza dei prezzi del 20 dicembre 1985. La sorveglianza dei prezzi tiene conto di eventuali interessi pubblici.

Art. 18

Protezione giuridica

1

Contro le decisioni della Commissione è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2

Contro le decisioni del Dipartimento, dell'Ufficio federale e delle ultime istanze cantonali è ammissibile il ricorso alla Commissione di ricorso del Dipartimento.

3 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa e dalla legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 19437, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

4

5 6 7

Le controversie derivanti dai contratti di transito sono giudicate dai trib unali civili.

RS 942.20 RS 172.021 RS 173.110

5432

Mercato dell'energia elettrica

Capitolo 8: Obbligo di informare, protezione dei dati e tasse Art. 19

Obbligo di informare

1

Le aziende che operano nei settori della produzione, trasmissione o distribuzione devono fornire alle autorità federali, a quelle cantonali e alla Commissione le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.

2

Devono mettere a disposizione delle autorità e della Commissione la documentazione necessaria e consentire l'accesso agli impianti.

Art. 20

Trattamento di dati personali

1

L'Ufficio federale, nei limiti dello scopo della presente legge, tratta dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali (art. 24).

2

Può conservare questi dati su un supporto elettr onico.

Art. 21

Segreto d'ufficio e segreto d'affari

1

Tutte le persone cui compete l'esecuzione della presente legge sono tenute al segreto d'ufficio.

2

Il segreto di fabbricazione e d'affari è garantito in ogni caso.

Art. 22

Tasse

La Confederazione riscuote tasse a copertura dei costi per la sorveglianza, i controlli e prestazioni particolari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.

Capitolo 9: Disposizioni penali Art. 23 1

Contravvenzioni

Chiunque intenzionalmente a.

rifiuta di fornire le informazioni richieste dall'autorità competente o dalla Commissione, oppure fornisce dati inesatti (art. 19);

b.

viola le prescrizioni sulla caratterizzazione dell'energia elettrica (art. 12);

c.

viola una norma esecutiva la cui violazione è dichiarata punibile o una decisione emanata sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo

è punito con la detenzione o la multa fino a 100 000 franchi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.

5433

Mercato dell'energia elettrica

Art. 24

Competenza

Le infrazioni di cui all'articolo 23 sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale secondo le prescrizioni della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 10: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione Art. 25 1

I Cantoni applicano gli articoli 6 capoverso 5 primo periodo, 11 e 32.

2

Il Consiglio federale esegue le ulteriori disposizioni della presente legge e emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, nella misura in cui non ne siano incaricate altre autorità federali.

3 Prima di emanare disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale e il Dipartimento consultano in particolare i Cantoni, gli operatori del mercato dell'energia elettrica e le organizzazioni dei consumatori.

4 Può delegare all'Ufficio federale l'emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.

5

Per l'esecuzione può avvalersi della collaborazione di organizzazioni private.

Sezione 2: Modifica del diritto vigente Art. 26 1. La legge federale del 22 dicembre 19169 sulle forze idriche è modificata come segue: Ingresso in applicazione degli articoli 23 e 24 bis della Costituzione federale10, ...

Art. 8 Abrogato

8 9 10

RS 313.0 RS 721.80 Queste disposizioni corrispondono agli art. 76 e 81 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

5434

Mercato dell'energia elettrica

2. La legge federale del 23 dicembre 195911 sull'energia nucleare è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 24quinquies, 64 e 64 bis della Costituzione federale12, ...

Art. 4 cpv. 1 lett. d Abrogata 3. La legge federale del 24 giugno 190213 sugli impianti elettrici è modificata come segue: Ingresso in applicazione degli articoli 23, 26, 36, 64 e 64 bis della Costituzione federale14, ...

Art. 15 cpv. 2 secondo periodo 2

... . Ove non sia possibile mettersi d'accordo circa le misure da prendersi, deciderà il Dipartimento.

Art. 19 Abrogato Art. 44 Per l'installazione o la modifica di impianti per il trasporto o la distribuzione di energia elettrica, come pure per gli impianti a bassa tensione necessari alla loro gestione, si può far valere il diritto d'espropriazione.

11 12 13 14

RS 732.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 90, 118, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS 734.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 81, 87, 92, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

5435

Mercato dell'energia elettrica

4. La legge sull'energia del 26 giugno 199815 è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 24septies e 24octies della Costituzione federale16, ...

Art. 7 cpv. 7 7

I costi supplementari delle aziende d'approvvigionamento di energia elettrica per la ripresa di energia elettrica fornita da produttori privati indipendenti sono finanziati dalla società nazionale dei gestori di reti mediante un supplemento sui costi di trasmissione delle reti ad alta tensione.

Sezione 3: Disposizioni transitorie Art. 27

Fasi dell'apertura del mercato

1

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il diritto al transito di energia elettrica di cui all'articolo 5 è garantito a: a.

i consumatori finali il cui consumo annuo per punto di consumo, produzione propria compresa, supera i 20 GWh;

b.

le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica in ragione: 1. del 20 per cento dello smercio diretto annuo a clienti vincolati, 2. delle quantità che forniscono direttamente o indirettamente ai consumatori finali e alle aziende d'approvvigionamento di energia elettrica che beneficiano del diritto di transito, 3. dell'energia in eccesso che devono accettare dai produttori indipendenti conformemente all'articolo 7 della legge sull'energia del 26 giugno 199817;

c.

i produttori di energia elettrica e le aziende di approvvigionamento che producono energia elettrica a partire da energie rinnovabili, a prescindere dal consumatore finale che riforniscono, fatte salve le centrali idroelettriche aventi una potenza lorda superiore a 1 MW.

2

Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il diritto al transito di energia elettrica di cui all'articolo 5 è garantito a: a.

15 16 17

i consumatori finali il cui consumo annuo per punto di consumo, produzione propria compresa, supera i 10 GWh;

RS 730.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 74 e 89 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS 730.0

5436

Mercato dell'energia elettrica

b.

le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica in ragione del 40 per cento dello smercio diretto annuo a clienti vincolati.

3 Sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, è garantito il diritto illimitato di transito di cui all'articolo 5.

Art. 28

Mutui alle centrali idroelettriche

1

In casi eccezionali, per un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Confederazione può concedere mutui a prezzo di costo e crediti con cessione di grado alle centrali idroelettriche che, in seguito all'apertura del mercato dell'elettricità, non sono in grado temporaneamente di effettuare gli ammortamenti necessari all'azienda.

2 In casi eccezionali, per un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Confederazione può concedere mutui a prezzo di costo e crediti concessione di grado per il rinnovo di centrali idroelettriche esistenti, sempre che tali misure migliorino sensibilmente l'economicità e l'impatto ambientale degli impianti in questione. Mediante ordinanza, l'Assemblea federale può prorogare questo termine di 10 anni al massimo.

3

Il Consiglio federale definisce i casi eccezionali e stabilisce le altre condizioni preliminari per la concessione dei mutui.

4

Il mutuo è concesso quando il beneficiario offre sufficienti garanzie.

5

I mutui e i relativi interessi vanno rimborsati non appena la situazione finanziaria e le liquidità dell'azienda lo permettono.

Art. 29

Retribuzione per il transito di energia elettrica prodotta con energie rinnovabili

Per la produzione a partire da energie rinnovabili con impianti fino ad una potenza di 1 MW che non possono essere gestiti in modo economico, il Consiglio federale può, per un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge dichiarare esente da tassa il transito. Per le centrali idroelettriche lo stesso vale fino ad una potenza massima di 500 kW. I costi supplementari che ne risultano per i gestori di reti sono coperti dalla Società svizzera dei gestori di reti con un supplemento sui costi di trasmissione delle reti ad alta tensione.

Art. 30

Costituzione della Società svizzera dei gestori di reti

1

Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti di trasmissione costituiscono una Società svizzera dei gestori di reti (art. 8 e 9). Se entro tale data la società non è ancora stata costituita, il Consiglio federale provvede alla sua istituzione.

2

Fino al momento della costituzione, l'articolo 5 capoverso 3 si applica anche all'esercizio della rete di trasmissione.

5437

Mercato dell'energia elettrica

Art. 31

Trasferimento di diritti su fondi alla Società dei gestori di reti

1

Al momento della costituzione o dell'aumento di capitale della Società svizzera dei gestori di reti, i gestori di reti di trasmissione e di distribuzione possono partecipare al capitale mediante conferimento in natura di diritti su fondi, attestato da un contratto scritto. Nel contratto di conferimento, tali diritti devono essere definiti sufficientemente. In seguito all'iscrizione dell'atto giuridico determinante nel registro di commercio, tali diritti diventano per legge di proprietà della Società dei gestori di reti.

2 Lo stesso vale per i diritti su fondi che sono stati definiti non trasferibili e che i gestori di reti di trasmissione e di distribuzione hanno conferito alla Società dei gestori di reti.

3 Entro tre mesi dall'iscrizione dell'atto giuridico determinante nel registro di commercio, la Società dei gestori di reti deve notificare il trapasso di proprietà su un fondo (art. 655 CC18) all'ufficio del registro fondiario competente, affinché provveda all'iscrizione nel registro fondiario. Quale attestazione del titolo fondiario per il trapasso, occorre un atto pubblico relativo a tale transazione.

Art. 32

Obbligo dell'approvvigionamento e prezzi per clienti vincolati

1

Fino alla completa apertura del mercato, le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica hanno l'obbligo, nel loro comprensorio, di: a.

fornire regolarmente energia elettrica sufficiente ai clienti vincolati;

b.

fatturare gli stessi prezzi ai clienti vincolati appartenenti alla medesima categoria di clienti;

c.

far beneficiare i propri clienti vincolati delle riduzioni di prezzo ottenute in virtù dell'articolo 27 capoverso 1 lettera b numero 1 e capoverso 2 lettera b.

2 I Cantoni stabiliscono le condizioni secondo le quali, in casi eccezionali, possono essere fatturate ai clienti vincolati tasse di allacciamento diverse.

Art. 33

Adeguamento dei contratti esistenti

1

Al momento in cui sono messe in vigore nuove fasi di apertura del mercato, le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica possono esigere che i contratti di fornitura di energia elettrica con i fornitori precedenti siano adeguati: a.

in ragione delle quantità che esse forniscono ai consumatori finali con diritto di transito all'interno del proprio comprensorio;

b.

in ragione del proprio diritto al transito di ene rgia elettrica.

2

Se si esigono adeguamenti dei contratti secondo il capoverso 1 da parte di fornitori intermedi, questi possono a loro volta esigere dai loro fornitori precedenti l'adeguamento, nella stessa misura e tenendo conto della produzione propria, dei contratti di fornitura di energia elettrica.

18

RS 210

5438

Mercato dell'energia elettrica

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 34 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 28 dicembre 2000 19 Termine di referendum: 7 aprile 2001 1467

19

FF 2000 5426

5439