Termine di referendum: 20 luglio 2000

Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie del 24 marzo 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 87 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19991, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

1

La presente legge disciplina, a complemento della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie.

2

Il risanamento fonico dev'essere raggiunto mediante: a.

provvedimenti tecnici volti a limitare le emissioni dei veicoli ferroviari;

b.

provvedimenti edili volti a limitare le emissioni di impianti ferroviari fissi esistenti;

c.

provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti.

Art. 2

Priorità

1

La protezione fonica dev'essere raggiunta in primo luogo mediante provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari.

2 Qualora i provvedimenti tecnici siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti.

3 I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev'essere protetto mediante provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici.

1 2

FF 1999 4234 RS 814.01

1999-4383

2013

Risanamento fonico delle ferrovie

Art. 3

Termini

I provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009, i provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti e i provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti, entro il 31 dicembre 2015.

Capitolo 2: Provvedimenti Sezione 1: Provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari Art. 4

Limitazione delle emissioni

1

Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate per quanto possibile mediante provvedimenti attuabili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico.

2

Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell'evoluzione tecnica.

Art. 5

Contributi

1

Per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in esercizio la Confederazione mette a disposizione dei proprietari che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.

2

Nel determinare i contributi, è data la priorità ai veicoli ferroviari che corrispondono ai nuovi standard di risanamento acustico.

3

Non è corrisposto alcun aiuto finanziario per i veicoli messi fuori esercizio prima del 2010 o prima che siano trascorsi dieci anni dal risanamento.

Sezione 2: Provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi Art. 6

Piano delle emissioni

1

Per gli impianti ferroviari fissi esistenti il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, allestisce un piano delle emissioni foniche presumibili fino al 31 dicembre 2015. I futuri provvedimenti edili sulla base di tale piano sono determinati.

2

Nell'allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare: a.

dell'infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell'entità e della struttura del traffico previsti per tale data;

b.

delle emissioni foniche presumibili per i veicoli ferroviari.

Art. 7 1

Portata dei provvedimenti

Per gli impianti ferroviari fissi esistenti, devono essere ordinati provvedimenti edili fino a che siano osservati i valori limite di immissione.

2014

Risanamento fonico delle ferrovie

2

I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell'ambito del risanamento.

3

4

L'autorità accorda facilitazioni se: a.

il risanamento provoca costi sproporzionati;

b.

interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio si oppongono al risanamento.

Il Consiglio federale disciplina la valutazione della proporzionalità dei costi.

5

I provvedimenti edili devono essere concentrati in via prioritaria sulle tratte dei corridoi huckepack.

Art. 8

Costi

La Confederazione assume i costi dei provvedimenti edili. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.

Art. 9

Rimborso

Per quanto possano essere tenuti in considerazione in occasione del risanamento, devono essere rimborsati i costi per provvedimenti edili realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto.

Sezione 3: Provvedimenti d'isolamento acustico su edifici Art. 10

Provvedimenti e costi

1

Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d'allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari.

2 Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.

3

I contributi possono essere versati forfettariamente.

4

Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.

Capitolo 3: Disposizioni finali Art. 11

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2015

Risanamento fonico delle ferrovie

Art. 12

Personale

1

Il Consiglio federale può creare i posti necessari all'esecuzione della presente legge presso l'Ufficio federale dei trasporti e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio al di fuori del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

2

I costi per il personale sono computati sul credito d'impegno.

Art. 13

Procedura e competenze

1

Le procedure e le competenze sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie.

2

I Cantoni provvedono all'esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d'isolamento acustico su edifici.

Art. 14

Disposizioni transitorie

I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicati secondo la presente legge.

Art. 15

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 11 aprile 2000 5 Termine di referendum: 20 luglio 2000 1437

3 4 5

RS 611.010 RS 742.101 FF 2000 2013

2016