Termine di referendum: 20 luglio 2000
Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie del 24 marzo 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 87 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19991, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1
Oggetto
1
La presente legge disciplina, a complemento della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie.
2
Il risanamento fonico dev'essere raggiunto mediante: a.
provvedimenti tecnici volti a limitare le emissioni dei veicoli ferroviari;
b.
provvedimenti edili volti a limitare le emissioni di impianti ferroviari fissi esistenti;
c.
provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti.
Art. 2
Priorità
1
La protezione fonica dev'essere raggiunta in primo luogo mediante provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari.
2 Qualora i provvedimenti tecnici siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti.
3 I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev'essere protetto mediante provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici.
1 2
FF 1999 4234 RS 814.01
1999-4383
2013
Risanamento fonico delle ferrovie
Art. 3
Termini
I provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009, i provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti e i provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti, entro il 31 dicembre 2015.
Capitolo 2: Provvedimenti Sezione 1: Provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari Art. 4
Limitazione delle emissioni
1
Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate per quanto possibile mediante provvedimenti attuabili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico.
2
Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell'evoluzione tecnica.
Art. 5
Contributi
1
Per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in esercizio la Confederazione mette a disposizione dei proprietari che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.
2
Nel determinare i contributi, è data la priorità ai veicoli ferroviari che corrispondono ai nuovi standard di risanamento acustico.
3
Non è corrisposto alcun aiuto finanziario per i veicoli messi fuori esercizio prima del 2010 o prima che siano trascorsi dieci anni dal risanamento.
Sezione 2: Provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi Art. 6
Piano delle emissioni
1
Per gli impianti ferroviari fissi esistenti il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, allestisce un piano delle emissioni foniche presumibili fino al 31 dicembre 2015. I futuri provvedimenti edili sulla base di tale piano sono determinati.
2
Nell'allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare: a.
dell'infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell'entità e della struttura del traffico previsti per tale data;
b.
delle emissioni foniche presumibili per i veicoli ferroviari.
Art. 7 1
Portata dei provvedimenti
Per gli impianti ferroviari fissi esistenti, devono essere ordinati provvedimenti edili fino a che siano osservati i valori limite di immissione.
2014
Risanamento fonico delle ferrovie
2
I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell'ambito del risanamento.
3
4
L'autorità accorda facilitazioni se: a.
il risanamento provoca costi sproporzionati;
b.
interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio si oppongono al risanamento.
Il Consiglio federale disciplina la valutazione della proporzionalità dei costi.
5
I provvedimenti edili devono essere concentrati in via prioritaria sulle tratte dei corridoi huckepack.
Art. 8
Costi
La Confederazione assume i costi dei provvedimenti edili. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.
Art. 9
Rimborso
Per quanto possano essere tenuti in considerazione in occasione del risanamento, devono essere rimborsati i costi per provvedimenti edili realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto.
Sezione 3: Provvedimenti d'isolamento acustico su edifici Art. 10
Provvedimenti e costi
1
Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d'allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari.
2 Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.
3
I contributi possono essere versati forfettariamente.
4
Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.
Capitolo 3: Disposizioni finali Art. 11
Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2015
Risanamento fonico delle ferrovie
Art. 12
Personale
1
Il Consiglio federale può creare i posti necessari all'esecuzione della presente legge presso l'Ufficio federale dei trasporti e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio al di fuori del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.
2
I costi per il personale sono computati sul credito d'impegno.
Art. 13
Procedura e competenze
1
Le procedure e le competenze sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie.
2
I Cantoni provvedono all'esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d'isolamento acustico su edifici.
Art. 14
Disposizioni transitorie
I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicati secondo la presente legge.
Art. 15
Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3
La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.
Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000
Consiglio nazionale, 24 marzo 2000
Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz
Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker
Data di pubblicazione: 11 aprile 2000 5 Termine di referendum: 20 luglio 2000 1437
3 4 5
RS 611.010 RS 742.101 FF 2000 2013
2016