C Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā
Disegno
(LPC) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 19 marzo 19652 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā č modificata come segue: Art. 13
Applicabilitā delle disposizioni della LAVS
Le disposizioni della LAVS3 concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto e l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.
II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
Entra in vigore il 1° gennaio 2001.
1834
1 2 3
FF 2000 205 RS 831.30 RS 831.10
1999-5685
231