C Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā

Disegno

(LPC) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 19 marzo 19652 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā č modificata come segue: Art. 13

Applicabilitā delle disposizioni della LAVS

Le disposizioni della LAVS3 concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto e l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1834

1 2 3

FF 2000 205 RS 831.30 RS 831.10

1999-5685

231