00.054 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Macedonia del 5 giugno 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio con la Macedonia, firmata il 14 aprile 2000.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 giugno 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2000-1060

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Compendio Il 14 aprile 2000 è stata firmata con la Macedonia una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio.

Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la presente Convenzione offre alle persone che hanno rapporti fiscali con entrambi gli Stati, e segnatamente alle imprese investitrici, anche una certa protezione fiscale. Essa favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti di altri Stati industrializzati.

La Convenzione segue essenzialmente il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera. In merito all'imposizione dei dividendi, degli interessi e dei canoni è stato possibile introdurre nella Convenzione la maggior parte delle soluzioni volute dalla Svizzera. Nell'ambito della procedura di consultazione, i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Genesi

In occasione dell'avvio delle relazioni diplomatiche fra la Svizzera e la Macedonia nel mese di gennaio 1994, le autorità macedoni hanno manifestato un notevole interesse per lo sviluppo dei rapporti commerciali con la Svizzera. Dopo la firma di un accordo di promozione e di reciproca protezione degli investimenti, il 26 settembre 1996, la Macedonia ha avanzato alla Svizzera la richiesta concreta di aprire negoziati per la conclusione di una convenzione di doppia imposizione. A conclusione di un primo e unico ciclo di trattative, nel mese di giugno 1998 è stato possibile parafare la presente Convenzione. Questa è stata firmata nel mese di aprile del 2000 in occasione di una visita del Consigliere federale Pascal Couchpin a Skopje.

A causa dell'apertura politica e delle guerre in Bosnia e Erzegovina, il prodotto nazionale lordo ha registrato in Macedonia un forte regresso tra il 1992 e il 1995, per poi riprendersi soltanto nel 1996. Lo sviluppo economico è riconducibile in prima linea alle esportazioni dei beni delle industrie metallurgiche, chimiche e tessili.

L'economia macedone, ancora fortemente dipendente dalla produzione agricola, si trova attualmente in una fase di stabilità. In confronto ad altri Paesi della regione, il processo di privatizzazione ha fatto ampi progressi.

La Svizzera e la Macedonia intendono intensificare la cooperazione tecnica e finanziaria e promuovere il commercio fra i due Paesi.

Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la presente Convenzione procura alle imprese svizzere attive in Macedonia una certa protezione fiscale, favorisce nuovi investimenti svizzeri e impedisce che questioni di natura fiscale indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati industrializzati. Inoltre, nel suo messaggio sul rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e sui corrispondenti provvedimenti di aiuto immediato (FF 1990 I 109), il Consiglio federale si è pronunciato a favore del sostegno generale del processo di riforma nell'Europa centrale ed orientale e ha indicato la conclusione di convenzioni di doppia imposizione come uno strumento adeguato a tale scopo.

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Commento alle disposizioni della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione tra la Svizzera e la Macedonia segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a commentare le particolarità più significative della Convenzione e quelle che derogano a questo modello.

Art. 2

Imposte considerate

Il campo d'applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio. Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l'imposta alla fonte prelevata sulle vincite alle lotterie è esclusa da tale campo di applicazione.

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Art. 5

Stabile organizzazione

Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione se la sua durata supera i dodici mesi.

Art. 7

Utili delle imprese

La Convenzione segue il principio fissato nel modello di convenzione dell'OCSE, secondo cui una stabile organizzazione può essere tassata unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti.

Il numero 1 del Protocollo rafforza questo principio, precisando espressamente che per la determinazione degli utili delle stabili organizzazioni non ci si può basare sul criterio dell'attrattiva della stabile organizzazione, ma unicamente su quello dell'attività effettiva.

Art. 8

Trasporti internazionali

Questa disposizione è applicabile anche all'esercizio di veicoli stradali nel traffico internazionale.

Art. 9

Imprese associate

Come già nella maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione stipulate di recente, anche nella presente è stato possibile far passare la formulazione dei paragrafi 2 e 3 corrispondente alla prassi svizzera.

Secondo il paragrafo 2, un'eventuale correzione degli utili da parte di uno Stato contraente non deve essere effettuata in modo obbligatorio e automatico come previsto dal modello OCSE, ma i due Stati possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da apportare agli utili. Secondo il paragrafo 3, non si deve più procedere alla rettifica degli utili dopo lo spirare di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui gli utili in questione sono stati conseguiti. Questa limitazione temporale non è applicabile nei casi di frode o di altri reati fiscali intenzionali.

Art. 10

Dividendi

L'imposta a favore dello Stato della fonte è del 5 per cento nel caso di partecipazioni di almeno il 25 per cento detenute da una società (sono escluse le società di persone) e del 15 per cento in tutti gli altri casi.

Art. 11

Interessi

L'imposta a favore dello Stato della fonte ammonta al 10 per cento. Gli interessi sulle forniture a credito di equipaggiamenti e merci nonché gli interessi su prestiti concessi da una banca sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario.

Art. 12

Canoni

I canoni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza o in quello della sede del beneficiario. Il numero 2 del Protocollo precisa che i compensi pagati per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici (leasing) non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 12, bensì in quello dell'articolo 7 (utili delle imprese).

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Art. 13

Utili di capitale

La disposizione secondo cui gli utili derivanti dall'alienazione di mezzi di trasporto impiegati nel traffico internazionale sono imponibili soltanto nel luogo della direzione effettiva dell'impresa è applicabile anche per i veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale.

Art. 17

Artisti e sportivi

Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l'imposizione nel luogo in cui è svolta l'attività vale di principio anche per i redditi attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo. Questa imposizione non ha tuttavia luogo qualora possa essere stabilito che né l'artista o lo sportivo né persone a loro associate partecipano agli utili di quest'altra persona. Le disposizioni dell'articolo 17 non si applicano nemmeno se i redditi dell'artista o dello sportivo provengono direttamente o indirettamente in maniera rilevante da fondi pubblici.

Art. 20

Studenti

Su richiesta della Macedonia, in questo articolo è stato introdotto un secondo paragrafo che prescrive la parità di trattamento per le entrate provenienti dallo Stato di soggiorno, come nel modello di convenzione delle Nazioni Unite.

Art. 21

Altri redditi

La Convenzione contiene una clausola generale che riserva il diritto d'imposizione dei redditi non menzionati negli altri articoli della Convenzione esclusivamente allo Stato di residenza del beneficiario.

Art. 22

Patrimonio

La disposizione secondo cui i mezzi di trasporto impiegati nel traffico internazionale sono imponibili soltanto nel luogo della direzione effettiva dell'impresa è applicabile anche per i veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale.

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

La Macedonia elimina la doppia imposizione applicando il metodo del computo, mentre la Svizzera applica di regola il metodo dell'esenzione con progressione dell'aliquota e concede il computo globale d'imposta per i dividendi e gli interessi.

Art. 26

Scambio di informazioni

Seguendo la tendenza più recente, la Svizzera si è dichiarata disposta a introdurre nella Convenzione un articolo sullo scambio di informazioni. Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, questa clausola prevede unicamente lo scambio delle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.

Art. 28

Entrata in vigore

La Convenzione entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni sono applicabili per la prima volta, per quanto concerne le imposte alla fonte sulle rimunerazioni, il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore e, per quanto concerne le rimanenti imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale la Convenzione è stata ratificata.

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Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte alla fonte trattenute in Macedonia sui dividendi e sugli interessi conformemente agli articoli 10 e 11. Tali perdite dovute al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti di Macedonia, dovrebbero avere un'incidenza minima, dato che gli investimenti macedoni in Svizzera sono insignificanti. Per contro, il computo forfettario d'imposta, sancito nel decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967, comporterà un certo aggravio per le finanze pubbliche svizzere. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, saranno parzialmente compensate dall'imposizione in Svizzera dell'ammontare lordo dei redditi provenienti dalla Macedonia, mentre finora le imposte alla fonte macedoni dovevano essere ammesse in deduzione dalla base di calcolo. In generale risulterà un aumento del reddito imponibile.

Nella presente Convenzione è stato possibile convenire soluzioni vantaggiose per la Svizzera, ma anche per l'economia svizzera. La Convenzione apporta notevoli miglioramenti e facilitazioni rispetto alla situazione attuale; essa potrà contribuire a promuovere nuovi investimenti diretti svizzeri in Macedonia e influenzare positivamente lo sviluppo economico e il nuovo indirizzo politico di questo Paese. Nell'ambito della procedura di consultazione, i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato la conclusione di questa Convenzione. Del resto, bisogna ricordare che le convenzioni di doppia imposizione sono concluse soprattutto nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, il che costituisce uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta presentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.

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Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell'OCSE e la prassi convenzionale svizzera. Essa crea certezza del diritto, comporta per gli investitori svizzeri un importante sgravio delle imposte macedoni e dovrebbe favorire, in linea generale, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche fra la Svizzera e la Macedonia.

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