Termine di referendum: 7 aprile 2001 (1° giorno lavorativo: 9 aprile 2001)

Codice delle obbligazioni (CO) (Limite del valore litigioso in controversie derivanti dal rapporto di lavoro) Modifica del 15 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'8 maggio 2000 1 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 30 agosto 2000 2, decreta: I Il Codice delle obbligazioni 3 è modificato come segue: Art. 343 cpv. 2 2

I Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore litigioso non superi trentamila franchi; il valore litigioso è determinato dall'ammontare della domanda, indipendentemente dalle conclusioni riconvenzionali.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del termine di referendum o il giorno in cui è accettato in votazione popolare.

1 2 3

FF 2000 3079 FF 2000 4237 RS 220

2000-1021

5349

Limite del valore litigioso in controversie derivanti dal rapporto di lavoro

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 28 dicembre 2000 4 Termine di referendum: 7 aprile 2001 2152

4

FF 2000 5349

5350