Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa delle dogane 1; visto l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 19742 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; visto il rapporto del 16 febbraio 2000 3 concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 1999, decreta:

Art. 1 Sono approvate:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a.

l'ordinanza del 26 maggio 19994 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane (allegato 1);

b.

la modifica del 26 maggio 19995 dell'ordinanza del 7 dicembre 19986 sulle importazioni agricole (allegato 2);

c.

l'ordinanza del 30 marzo 19997 dell'UFAG concernente l'importazione di burro (allegato 3);

d.

la modifica del 26 maggio 19998 dell'ordinanza del 17 giugno 19969 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea (allegato 4);

e.

la modifica del 26 maggio 199910 dell'ordinanza del 18 ottobre 198911 sul libero scambio (allegato 5);

f.

l'ordinanza del 14 aprile 199912 relativa alla modifica di atti normativi in relazione all'introduzione di una voce di tariffa per i prodotti di panetteria a base di fiocchi, farina o amido di patate (allegato 6);

RS 632.10 RS 632.111.72 FF 2000 1593 RU 1999 1709 RU 1999 1754 RS 916.01 RU 1999 1440 RU 1999 1729 RS 632.110.411 RU 1999 1720 RS 632.421.0 RU 1999 1514

1608

2000-0257

Tariffa delle dogane. DF

g.

la modifica del 14 giugno 199913 dell'ordinanza del 18 ottobre 199514 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 7);

h.

la modifica del 14 giugno 199915 dell'ordinanza del 18 ottobre 199516 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 8).

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

13 14 15 16

RU 1999 1710 RS 632.111.722 RU 1999 1717 RS 632.111.723

1609

Tariffa delle dogane. DF

Allegato 1

Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane del 26 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 9a della legge del 9 ottobre 1986 17 sulla tariffa delle dogane, ordina:

Art. 1

Modifica della tariffa delle dogane

Le voci di tariffa e i relativi testi nell'allegato 1 (parte 1a) alla legge federale del 9 ottobre 198618 sulla tariffa delle dogane sono modificati secondo la versione qui annessa.

Art. 2

Entrata in vigore

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

26 maggio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

17 18

RS 632.10 La tariffa generale non è pubblicata nella Raccolta ufficiale (cfr. RU 1995 1829). Queste modifiche saranno inserite nell'edizione speciale della tariffa generale, ottenibile presso l'EDMZ, Sezione gestione, 3003 Berna. La tariffa generale vigente può essere tuttavia consultata ed ordinata presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna. Le modifiche saranno parimenti inserite nella tariffa d'uso (D.3) pubblicata in virtù dell'art. 15 cpv. 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane. La tariffa d'uso verrà pubblicata il 1° gennaio 2000 dalla Direzione generale delle dogane, 3003 Berna, dove potrà essere pure consultata e ordinata.

1610

Tariffa delle dogane. DF

La voce di tariffa 2910.3000 riceve il seguente tenore: Voce di tariffa

Designazione della merce

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri, con anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: 1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina): ­ ­ Prodotti delle liste contenuti nella parte 1b ­ ­ altri

3010 3090

Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

esente 2.10

La voce di tariffa 2916.3100 riceve il seguente tenore: Voce di tariffa

Designazione della merce

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: ­ acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: ­ ­ acido benzoico, suoi sali e suoi esteri ­ ­ ­ prodotti delle liste contenuti nella parte 1b ­ ­ ­ altri

3110 3190

Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

esente 1.50

1611

Tariffa delle dogane. DF

La voce di tariffa 2921.4300 riceve il seguente tenore: Voce di tariffa

Designazione della merce

2921

Composti a funzioni ammina: ­ monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti: ­ ­ toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti ­ ­ ­ prodotti delle liste contenuti nella parte 1b ­ ­ ­ altri

4310 4390

Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

esente 1.­

La voce di tariffa 3907.2000 riceve il seguente tenore: Voce di tariffa

Designazione della merce

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie: ­ altri polieteri: ­ ­ prodotti delle liste contenuti nella parte 1b ­ ­ altri

2010 2090

1612

Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

esente 1.40

Tariffa delle dogane. DF

Allegato 2

Ordinanza generale concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 26 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza generale del 7 dicembre 199819 sulle importazioni agricole è modificata come segue: Allegato 1 numeri 4 e 13 4. Disciplinamento del mercato: latticini Voce di tariffa

Aliquota di dazio per 100 kg lordi Fr.

Testo complementare

0406.2010 4081 ...

9031 9051 ...

9091 ...

324.10* 324.10*

con certificato d'esportazione con certificato d'esportazione

21.67* 297.50*

con certificato d'esportazione con certificato d'esportazione

324.10*

con certificato d'esportazione

*

Le domande di rimborso relative agli sdoganamenti effettuati nel 1999 alle aliquote di fr. 333.30 (voce 0406.2010, 4081 e 9091), fr. 22.33 (voce 0406.9031) oppure fr. 306.­ (voce 0406.9051) devono essere presentate all'ufficio doganale corrispondente entro il 31 luglio 1999. Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza di detto termine.

19

RS 916.01; RU 1999 530

1613

Tariffa delle dogane. DF

13. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi Voce di tariffa

...

1212.9991 ...

1702.6022 1703.9091 ...

Aliquota di dazio (1)

* * *

L'allegato 2 è modificato conformemente alla versione qui annessa.

II 1

La presente modifica, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° luglio 1999.

2

La modifica dell'allegato 1 numero 4 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1999.

26 maggio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1614

Tariffa delle dogane. DF

Allegato 2 (art. 6)

Prezzi soglia per gruppo di prodotti Voce di tariffa 20

Designazione della merce

Prezzo soglia fr. per 100 kg

Valido per le linee di tariffa seguenti

0713.1011

Piselli, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali Orzo, da semina

53.00

0708.9010-0813.5092 senza 0709.9091 e 0712.9070

100.00

1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013 0709.9091 e 0712.9070 no nché 1001.1021 - 1008.9071 1201.0010 - 1208.9010 e 2103.3011 0901,9011 e 1209.1110 1404.9010 nonché 1802.0010 e 2308.1010 - 9028 1501.0012 - 1518.0098 3823.1110 - 1910

1003.0010 1003.0070 1201.0010 1214.1010 1501.0012 1702.3021 2102.2011 2303.1011 2304.0010 3505.1010

20

Orzo, per l'alimentazione di animali fave di soia, per l'alimentazione di animali farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali Grassi di maiale (compreso lo strutto), grezzi, per l'alimentazione di animali Glucosio chimicamente puro, allo stato solido, per l'alimentazione di animali Lieviti morti, per l'alimentazione di animali Proteine di patate, per l'alimentazione di animali

51.00

Pannelli di soia, per l'alimentazione di animali Destrina e altri amidi modificati, per l'alimentazione di animali

58.00

66.00 41.00 77.00 54.00

1702.3021 - 1703.9091

66.00

2102.1091 - 2102.2021

83.00

0505.9011 - 0511.9919 2301.1011 - 2010, 2303.1011 3010 e 2309.9011 - 9089 2304.0010 - 2306.9010

55.00

1101.0012 - 1108.2020, 1905.9021, 2302.1010 - 5010, 3505.1010 - 3809.1010, 3824.1010 - 9091

RS 632.10 allegato

1615

Tariffa delle dogane. DF

Allegato 3

Ordinanza dell'UFAG concernente l'importazione di burro del 30 marzo 1999

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura 21, ordina:

Art. 1

Attribuzione di quote di contingente doganale ai produttori di burro

1

Ai produttori di burro è assegnata una quota di 1000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.

2

Sono attribuite quote di contingente doganale parziale ai produttori di burro che ritirano panna o burro da centri locali di valorizzazione al fine della fabbricazione di mescolanze di burro e burro disidratato.

3

Le quote di contingente doganale sono attribuite in funzione del quantitativo prodotto di mescolanze di burro e burro disidratato (prestazione all'interno del Paese).

4

Tutto il burro importato dev'essere trasformato in mescolanze di burro o in burro disidratato.

Art. 2

Attribuzione di quote di contingente doganale per il burro a fabbricanti di formaggio fuso

1

Ai fabbricanti di formaggio fuso è assegnata una quota di 100 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.

2

Le quote di contingente doganale sono attribuite in funzione del quantitativo di burro utilizzato per la fabbricazione di formaggio fuso (prestazione all'interno del Paese).

3

Tutto il burro importato dev'essere destinato alla fabbricazione di formaggio fuso.

Art. 3

Importazione di burro

Nel quadro del contingente doganale parziale n. 07.41 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 kg.

RS 916.357.1 21 RS 910.1

1616

Tariffa delle dogane. DF

Art. 4

Periodo di calcolo della prestazione all'interno del Paese

La prestazione all'interno del Paese è calcolata in funzione della prestazione fornita all'interno del Paese tra il 14° e il 3° mese precedenti il periodo di contingentamento.

Art. 5

Inoltro delle domande

1

Le domande vanno inoltrate entro il 30 novembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale), indicando la prestazione fornita all'interno del Paese.

2

La notifica delle prestazioni all'interno del Pease può aver luogo attraverso l'organizzazione dei fabbricanti di burro.

Art. 6

Importazione di altre materie grasse del latte

Le quote del contingente doganale parziale n. 07.42 sono attribuite secondo l'ordine d'arrivo delle domande all'Ufficio federale.

Art. 7

Riscossione di dazi

Qualora non fossero rispettati gli oneri o le condizioni determinanti per l'autorizzazione dell'importazione all'aliquota di dazio del contingente, viene riscossa la differenza rispetto all'aliquota di dazio fuori del contingente.

Art. 8

Modifica del diritto vigente

L'allegato 4 cifra 4 del disciplinamento del mercato: latticini, numero 07.4 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 22 sulle importazioni agricole è modificato come segue: Numero del contingente doganale

Prodotto

Voce di tariffa

Contingente doganale (tonnellate)

07.4 07.41

Burro ­ fresco, non salato ­ altro altre materie grasse del latte

0405.1011 0405.1091 0405.9010

1100

07.42

Art. 9

10

Disposizione transitoria

Le domande relative al 1999 vanno inoltrate entro il 31 maggio 1999 all'Ufficio federale, indicando la prestazione fornita all'interno del Paese.

22

RS 916.01

1617

Tariffa delle dogane. DF

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

30 marzo 1999

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Burger

1618

Tariffa delle dogane. DF

Allegato 4

Ordinanza concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea Modifica del 26 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 17 giugno 199623 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea è modificata come segue: Art. 3 cpv. 4 4

La durata di validità dell'allegato 2 è prorogata per le importazioni fino al 31 dicembre 2000.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

26 maggio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

23

RS 632.110.411

1619

Tariffa delle dogane. DF

Allegato 5

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio) Modifica del 26 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 ottobre 1989 24 sul libero scambio è modificata come segue: Art. 1 cpv. 3 3

Per le merci destinate all'alimentazione degli animali le aliquote di dazio corrispondono alla tariffa normale, dedotta l'aliquota preferenziale di cui all'allegato 3.

II

1

Nell'allegato 1, le voci di tariffa seguenti sono soppresse:

1515.6010, 1516.1010, 1516.2010, 1518.0081, 1518.0098, 2103.3011, 2301.2010, 3505.1010, 3505.2010, 3506.9910, 3809.1010, 3823.1110, 3823.1210, 3823.1910, 3824.1010 e 3824.9091.

2

L'ordinanza è completata con un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

26 maggio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

24

RS 632.421.0; RU 1999 687

1620

Tariffa delle dogane. DF

Allegato 3 (art. 1 cpv. 3) Voce di tariffa

Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi per gli Stati CE applicabile

per gli Stati AELS tariffa normale meno

applicabile

tariffa normale meno

1515.6010

12.00

1516.1010

31

1516.2010

33

33

39

40.00

1518.0081 1518.0098

5.00

2103.3011

esente

2301.2010

esente

3505.1010

61

61

3505.2010

1.20

1.20

3506.9910

6.00

6.00

3809.1010

4.50

4.50

3823.1110

5.00

3823.1210

0.50

3823.1910

0.50

3824.1010

1.50

1.50

3824.9091

2.00

2.00

Note a piè di pagina 31 ex 1516.1010 esclusivamente a base di pesce o di mammiferi marini = fr. 35.­, altri = tariffa normale (TN) 33 ex 1516.2010 olio di ricino idrogenato (resina opal) = fr. 35.­, altri = TN 39 ex 1518.0098 linoxyne = esente, altri = TN 61 ex 3505.1010 amidi esterificati o eterificati = fr. 6.­, altri = fr. 1.20

1621

Tariffa delle dogane. DF

Allegato 6

Ordinanza relativa alla modifica di atti normativi in relazione all'introduzione di una voce di tariffa per i prodotti di panetteria a base di fiocchi, farina o amido di patate del 14 aprile 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 1 della legge federale del 13 dicembre 1974 25 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati, ordina:

Art. 1

Modifica della tariffa doganale

La voce di tariffa e il testo seguenti sono inseriti prima della voce 1905.9092 nell'allegato 1 (Parte 1 a) della legge sulla tariffa delle dogane26: Voce di tariffa

Designazione della merce

Tariffa generale fr./100 kg peso lordo

9091

­ ­ ­ altri, di fiocchi, farina o amido di patate

Art. 2

27.­ + em max. 176.80

Calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati

L'ordinanza del 18 ottobre 199527 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Allegato 1 (art. 1) Voci di tariffa attuali

Nuove voci di tariffa

ex 1905.

ex 1905.

9092

25 26 27

RS 632.111.72 RS 632.10; RU 1999 314 RS 632.111.722

1622

9091/9092

Tariffa delle dogane. DF

Allegato 2 (art. 3) Inserire prima della voce 1905.9092: Voce di tariffa

Designazione della merce

Genere e quantità di elementi di base (in kg per 100 kg di prodotto finito)

9091

­ ­ ­ altri, di fiocchi, farina o amido di patate

patate fresche 370 grasso vegetale 35 farina di grano tenero 5

Art. 3

Aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE

L'ordinanza del 18 ottobre 198928 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio) è modificata come segue: Allegato 1 (art. 1) Voci di tariffa attuali

Nuove voci di tariffa

1905.

1905.

9091/9095

9092/9095

Art. 4

Aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo

L'ordinanza del 29 gennaio 199729 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) è modificata come segue: Allegato 1 (art. 1) Voci di tariffa attuali

Nuove voci di tariffa

1905.

1905.

9091/9095

9092/9095

Art. 5

Aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio

L'ordinanza del 27 giugno 199530 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) è modificata come segue:

28 29 30

RS 632.421.0 RS 632.911 RS 632.319

1623

Tariffa delle dogane. DF

Allegato 2 (art. 1) Voci di tariffa attuali

Nuove voci di tariffa

1905.

1905.

9091/9095

9092/9095

Art. 6

Ordinanza sulla tara

L'allegato dell'ordinanza del 4 novembre 1987 31 sulla tara è modificato come segue: La voce di tariffa 1905.9092/2009.5000 è sostituita con la voce 1905.9091/ 2009.5000.

Art. 7

Disposizione transitoria

Le merci che figurano sotto la nuova voce 1905.9091 possono essere importate sino al 31 dicembre 1999 nel quadro delle quote di contingente doganale già assegnate alle aliquote delle voci 2005.2021/22.

Art. 8

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

14 aprile 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

31

RS 632.13

1624

Tariffa delle dogane. DF

Allegato 7

Ordinanza concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati Modifica del 14 giugno 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 ottobre 199532 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 9bis

Esecuzione

Nel calcolo dell'elemento mobile per le paste alimentari delle voci di tariffa 1902.1100/4090, il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con quello dell'economia, può derogare alla presente ordinanza fissando le relative aliquote al medesimo livello di quelle applicabili prima del 1° maggio 199933.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

14 giugno 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

32 33

RS 632.111.722 Data dell'entrata in vigore della modifica del 25 novembre 1998.

1625

Tariffa delle dogane. DF

Allegato 8

Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati Modifica del 14 giugno 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 ottobre 199534 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 17bis

Esecuzione

Nel calcolo del contributo all'esportazione per il semolino di grano duro, il Dipartimento federale delle finanze può derogare alla presente ordinanza fissando la relativa aliquota al medesimo livello di quella applicabile prima del 1° maggio 1999 35 .

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

14 giugno 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1971

34 35

RS 632.111.723 Data dell'entrata in vigore della modifica del 25 novembre 1998.

1626