Traduzione 1

Protocollo di emendamento della Convenzione sulla televisione transfrontaliera

Disegno

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati partecipanti alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, aperta alla firma a Strasburgo il 5 maggio 1989 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), congratulandosi per il fatto che l'ampliamento del Consiglio d'Europa dal 1989 ha portato allo sviluppo e all'attuazione a livello paneuropeo del quadro giuridico stabilito dalla Convenzione; considerando gli importanti sviluppi tecnici ed economici nel campo della radiodiffusione televisiva come pure il sorgere di nuovi servizi di comunicazione in Europa dopo d'adozione della Convenzione nel 1989; consapevoli che tali sviluppi necessitano la revisione delle disposizioni della Convenzione; considerando in questo contesto l'adozione, in seno alla Comunità europea, della Direttiva 97/36/CE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (qui di seguito denominata «la Direttiva»); considerando che è necessario nonché urgente emendare alcune disposizioni della Convenzione, affinché vi sia coerenza tra questo strumento e la Direttiva per quanto concerne la televisione transfrontaliera, come è stato sottolineato nella Dichiarazione sui media in una società democratica adottata dai Ministri degli Stati partecipanti alla 4a Conferenza ministeriale europea sulla politica delle comunicazioni di massa (Praga, 7-8 dicembre 1994) come pure nella Dichiarazione politica della 5a Conferenza ministeriale europea (Tessalonica, 11-12 dicembre 1997); desiderosi di sviluppare i principi consacrati nelle Raccomandazioni sulla messa a punto di strategie di lotta contro il tabacco, l'abuso di alcolici e la tossicodipendenza in cooperazione con i «creatori di opinioni» e i media, sul diritto agli estratti di avvenimenti di grande importanza che sono oggetto di diritti d'esclusiva per la radiodiffusione televisiva in un contesto transfrontaliero e sulla rappresentazione della violenza nei media elettronici, che sono state adottate in seno al Consiglio d'Europa dall'adozione della Convenzione, hanno stabilito quanto segue: Art. 1 Nella versione francese la parola «juridiction» all'articolo 8 paragrafo 1 e all'articolo 16 paragrafo 2 lettera a è stata sostituita con la
parola «compétence». (Nella versione italiana la parola «giurisdizione» all'articolo 8 paragrafo 1 e all'articolo 16 paragrafo 2 capoverso a è stata sostituita con la parola «competenza»).

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Dal testo originale francese.

1999-6357

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Art. 2 Nella versione inglese, all'articolo 15 paragrafi 3 e 4, la parola «advertisements» è stata sostituita con la parola «advertising».

Art. 3 La definizione di «radiotrasmettitore» di cui all'articolo 2 capoverso c ha il seguente tenore: «c. «Radiotrasmettitore» indica la persona fisica o giuridica responsabile dal punto di vista editoriale dell'elaborazione di servizi di programmi televisivi destinati alla ricezione del pubblico in generale e che trasmette o fa trasmettere da un terzo questi ultimi nella loro interezza e senza alcuna modifica;» Art. 4 La definizione di «pubblicità» di cui all'articolo 2 capoverso f ha il seguente tenore: «f. «Pubblicità» indica ogni annuncio pubblico trasmesso dietro rimunerazione o altro compenso similare o con uno scopo autopromozionale, al fine di incentivare la vendita, l'acquisto o la locazione di un prodotto o di un servizio, di promuovere una causa o un'idea o di produrre qualche altro effetto desiderato dall'inserzionista o dal radiotrasmettitore stesso;» Art. 5 All'articolo 2 viene aggiunto un nuovo capoverso g, il cui tenore è il seguente: «g. «Televendita» designa la trasmissione di offerte dirette al pubblico al fine di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi;» Art. 6 L'articolo 2 capoverso g della versione originale diventa l'articolo 2 capoverso h.

Art. 7 Il nuovo tenore dell'articolo 5 è il seguente: «Art. 5

Obblighi delle Parti trasmittenti

1. Ognuna delle Parti trasmittenti deve assicurarsi che tutti i servizi di programmi trasmessi dal radiotrasmettitore di sua competenza siano conformi alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Ai sensi della presente Convenzione, è di competenza di una Parte il radiotrasmettitore: ­

che si considera essersi stabilito in questa Parte conformemente al paragrafo 3;

­

al quale si applica il paragrafo 4.

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3. Ai sensi della presente Convenzione, si considera che un radiotrasmettitore si sia stabilito in una Parte trasmittente nei seguenti casi: a)

il radiotrasmettitore ha sede sociale effettiva in questa Parte e le decisioni relative alla programmazione vengono prese in questa stessa Parte;

b)

quando un radiotrasmettitore ha sede sociale effettiva in una Parte, ma le decisioni relative alla programmazione vengono prese in un'altra Parte, si considera che esso si sia stabilito nella Parte in cui una parte considerevole degli effettivi è impiegata per la radiodiffusione televisiva; se una parte considerevole degli effettivi è impiegata per la radiodiffusione televisiva in ognuna di tali Parti, si considera che il radiotrasmettitore si sia stabilito nella Parte in cui ha la propria sede sociale effettiva; se una parte considerevole degli effettivi impiegati per la radiodiffusione televisiva non opera in alcuna di tali Parti, si considera che il radiotrasmettitore si sia stabilito nella prima Parte in cui ha iniziato a trasmettere conformemente al diritto di tale Parte, a condizione che mantenga un legame economico stabile ed effettivo con la Parte stessa;

c)

quando un radiotrasmettitore ha sede sociale effettiva in una Parte, ma le decisioni relative alla programmazione vengono prese in uno Stato che non partecipa alla presente Convenzione, o viceversa, si considera che esso si sia stabilito nella Parte in questione se una parte considerevole degli effettivi impiegata per la radiodiffusione televisiva opera in tale Parte;

d)

se si considera che un radiotrasmettitore si sia stabilito in uno Stato membro della Comunità Europea, in applicazione dei criteri del paragrafo 3 dell'articolo 2 della Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 giugno 1997 che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, si considererà anche che tale radiotrasmettitore si sia stabilito in questo Stato ai sensi della presente Convenzione.

4. Il radiotrasmettitore al quale non si applica il paragrafo 3 è considerato di competenza della Parte trasmittente se: a)

utilizza una frequenza assegnata da tale Parte;

b)

pur non utilizzando una frequenza assegnata da tale Parte, utilizza un canale satellitare che dipende dalla Parte stessa;

c)

pur non utilizzando né una frequenza assegnata da una Parte né un canale satellitare che dipende da essa, utilizza un collegamento Terra-satellite, situato in tale Parte.

5. Nel caso in cui il paragrafo 4 non permettesse di definire la Parte trasmittente, il Comitato permanente esamina la questione in virtù dell'articolo 21 paragrafo 1 capoverso a della presente Convenzione, al fine di definire tale Parte.

6. La presente Convenzione non si applica ai programmi televisivi destinati a essere captati esclusivamente negli Stati che non partecipano alla presente Convenzione e che non sono captati direttamente o indirettamente dal pubblico di una o più Parti.»

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Art. 8 L'articolo 8 ha il tenore seguente: «Art. 8

Diritto di risposta

1. Ogni Parte trasmittente deve assicurarsi che tutte le persone fisiche o giuridiche, di qualsiasi nazionalità o qualunque sia il luogo di residenza, possano esercitare un diritto di risposta o similmente un ricorso giuridico o amministrativo nei confronti dei programmi trasmessi da radiotrasmettitori di sua competenza, giusta l'articolo 5.

Essa si assicura in particolare che il termine e le altre modalità previste per l'esercizio del diritto di risposta siano sufficienti per permettere l'esercizio effettivo di questo diritto. L'esercizio effettivo del diritto di risposta o di altri simili ricorsi giuridici o amministrativi dev'essere garantito sia quanto ai termini sia quanto alle modalità d'applicazione.

2. A tal fine, il nome del servizio di programmi o quello del radiotrasmettitore responsabile di tale servizio di programmi viene identificato nel servizio di programmi stesso ad intervalli regolari con ogni indicazione appropriata.» Art. 9 Il nuovo tenore dell'articolo 9 è il seguente: «Art. 9

Accesso del pubblico all'informazione

Ogni Parte esamina e, se necessario, adotta misure giuridiche quali l'introduzione del diritto ad estratti di avvenimenti di grande interesse per il pubblico, al fine di evitare che il diritto del pubblico all'informazione venga rimesso in causa dall'esercizio, da parte di un radiotrasmettitore di sua competenza, di diritti esclusivi di trasmissione o ritrasmissione, ai sensi dell'articolo 3, di un tale avvenimento.» Art. 10 Viene aggiunto un nuovo articolo 9 bis, il cui tenore è il seguente: «Art. 9bis

Accesso del pubblico agli avvenimenti di grande importanza

1. Ogni Parte conserva il diritto di adottare misure atte ad assicurare che i radiotrasmettitori di sua competenza non ritrasmettano in esclusiva avvenimenti che essa considera come di grande importanza per la società, con la conseguenza di privare una parte considerevole del pubblico della Parte stessa della possibilità di seguire tali avvenimenti in diretta o in differita su una televisione non criptata. In questo contesto, tale Parte può compilare una lista di avvenimenti che essa considera come di grande importanza per la società.

2. Le Parti si assicurano mediante mezzi appropriati, nel rispetto delle garanzie giuridiche offerte dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e, se occorre, dalla costituzione nazionale, che il radiotrasmettitore di loro competenza eserciti i diritti di esclusiva che ha acquistato dopo l'entrata in vigore del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, in modo da non privare una parte considerevole del pubbli1174

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co di un'altra Parte della possibilità di seguire, integralmente o parzialmente in diretta, o se necessario o appropriato per ragioni obiettive d'interesse generale, integralmente o parzialmente in differita, su una televisione non criptata, secondo le disposizioni adottate dall'altra Parte in applicazione del paragrafo 1, gli avvenimenti che quest'altra Parte ha designato nel rispetto delle seguenti esigenze: a)

la Parte che applica le misure menzionate al paragrafo 1 compila una lista di avvenimenti, nazionali o internazionali, considerati di grande importanza per la società dalla Parte stessa;

b)

la Parte compila tale lista secondo una procedura chiara e trasparente, a tempo debito nonché in tempo utile;

c)

la Parte determina se tali avvenimenti debbano essere trasmessi integralmente o parzialmente in diretta o, se necessario o appropriato per ragioni obiettive d'interesse generale, trasmessi integralmente o parzialmente in differita;

d)

le misure adottate dalla Parte che compila la lista sono proporzionate e dettagliate quanto serve al fine di permettere alle altre Parti di adottare le misure menzionate in questo paragrafo;

e)

la Parte che compila la lista comunica al Comitato permanente tale lista nonché le misure corrispondenti entro il termine fissato dal Comitato permanente;

f)

le misure adottate dalla Parte che compila la lista rientrano nell'ambito delle limitazioni indicate nelle linee direttive del Comitato permanente menzionate al paragrafo 3, e hanno ricevuto un parere favorevole dal Comitato permanente.

Le misure che si riferiscono a questo paragrafo si applicano unicamente agli avvenimenti pubblicati dal Comitato permanente nella lista annuale menzionata al paragrafo 3 e ai diritti di esclusiva acquisiti dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo di emendamento.

3. Una volta all'anno, il Comitato permanente: a)

pubblica una lista consolidata degli avvenimenti designati e delle misure corrispondenti comunicati dalle Parti conformemente al paragrafo 2 lettera e;

b)

stabilisce delle linee direttive adottate con la maggioranza dei tre quarti dei membri quale complemento alle condizioni enunciate al paragrafo 2 lettere a-e al fine di evitare il sorgere di differenze tra l'applicazione di questo articolo e quella delle disposizioni corrispondenti del diritto comunitario.»

Art. 11 L'articolo 10 paragrafo 1 ha il tenore seguente: «1. Ogni Parte trasmittente vigila, ogni volta che è possibile e tramite mezzi appropriati, affinché il radiotrasmettitore di sua competenza riservi alle opere audiovisive di origine europea una quota maggioritaria del tempo di trasmissione non dedicato alle informazioni, a manifestazioni sportive, a giochi, alla pubblicità, a servizi di

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teletext o alla televendita. Questa quota, tenuto conto delle responsabilità del radiotrasmettitore nei confronti del suo pubblico in materia di informazione, di educazione, di cultura e di svago, dovrà essere ottenuta progressivamente in base a criteri appropriati.» Art. 12 L'articolo 10 paragrafo 4 ha il tenore seguente: «4. Le Parti si assicurano che il radiotrasmettitore che dipende da loro trasmetta opere cinematografiche solo dopo le scadenze convenute con gli aventi diritto.» Art. 13 Viene aggiunto un nuovo articolo 10 bis, il cui tenore è il seguente: «Art. 10bis

Pluralismo dei media

Nello spirito di cooperazione e di mutua assistenza che anima la presente Convenzione, le Parti si sforzano di evitare che i servizi di programmi trasmessi o ritrasmessi un radiotrasmettitore o da altre persone fisiche o giuridiche di loro competenza, ai sensi dell'articolo 3, mettano in pericolo il pluralismo dei media.» Art. 14 Il titolo del capitolo III è stato riformulato come segue: «Pubblicità e televendita» Art. 15 L'articolo 11 ha il tenore seguente: «1. Ogni pubblicità e ogni televendita deve essere leale ed onesta.

2. La pubblicità e la televendita non devono essere fallaci né ledere gli interessi dei consumatori.

3. La pubblicità e la televendita destinate ai bambini e che fanno appello a bambini non devono pregiudicare gli interessi di quest'ultimi, ma tenere conto della loro particolare sensibilità.

4. La televendita non deve incitare i minorenni a concludere contratti per la vendita o la locazione di beni o di servizi.

5. L'inserzionista non deve esercitare alcuna influenza editoriale sul contenuto dei programmi.» Art. 16 L'articolo 12 ha il tenore seguente:

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«Art. 12

Durata

1. Il tempo di trasmissione dedicato alle televendite, agli spot pubblicitari e alle altre forme di pubblicità, eccetto per gli inserti dedicati alle televendite ai sensi del paragrafo 3, non deve essere superiore al 20 per cento della durata quotidiana delle trasmissioni. Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicitari non deve essere superiore al 15 per cento della durata quotidiana delle trasmissioni.

2. Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicitari e alle televendite durante una determinata ora d'orologio non deve superare il 20 per cento.

3. Gli inserti per le televendite trasmessi all'interno di un servizio di programmi non esclusivamente dedicato alla televendita devono avere una durata minima e ininterrotta di quindici minuti. Sono autorizzati al massimo otto inserti al giorno. La loro durata totale non deve oltrepassare le tre ore giornaliere. Tali inserti devono essere chiaramente identificabili mediante mezzi ottici od acustici.

4. Ai sensi del presente articolo, la pubblicità non include: ­

i messaggi trasmessi dal radiotrasmettitore per quanto concerne i suoi stessi programmi e i prodotti connessi derivati direttamente da tali programmi;

­

i messaggi di interesse pubblico e gli appelli in favore di opere di beneficenza trasmessi gratuitamente.»

Art. 17 L'articolo 13 ha il tenore seguente: «Art. 13

Forma e presentazione

1. La pubblicità e la televendita devono essere chiaramente identificabili come tali e chiaramente separate dagli altri elementi del servizio di programmi tramite mezzi ottici e/o acustici. In linea di massima, gli spot pubblicitari e le televendite devono essere raggruppati in blocchi.

2. Per la pubblicità e la televendita non si devono utilizzare tecniche subliminali.

3. Sono vietate la pubblicità e la televendita clandestine, in particolare la presentazione di prodotti o di servizi nei programmi, nel caso in cui tale presentazione è realizzata a scopo pubblicitario.

4. La pubblicità e la televendita non devono ricorrere, né visivamente né oralmente, a persone che presentano regolarmente telegiornali e servizi di attualità.» Art. 18 Il nuovo tenore dell'articolo 14 è il seguente: «Art. 14

Inserimento della pubblicità e della televendita

1. La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da

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non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto.

2. Nei programmi composti da parti autonome o nei programmi sportivi, in avvenimenti ed in spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità e la televendita possono essere inserite unicamente tra le parti autonome e negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive come lungometraggi cinematografici e film concepiti per la televisione (escluse le serie, i romanzi a puntate, le trasmissioni di svago ed i documentari) può essere interrotta una sola volta per parte completa di 45 minuti, a condizione che la durata programmata di tali opere sia superiore a 45 minuti. Un'altra interruzione è ammessa se la loro durata programmata è superiore di almeno 20 minuti a due o più parti complete di 45 minuti.

4. Se programmi non compresi tra quelli di cui al paragrafo 2 vengono interrotti dalla pubblicità e dalle televendite, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno 20 minuti tra ogni interruzione successiva all'interno dei programmi stessi.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite nella diffusione di cerimonie religiose. I telegiornali, i servizi di attualità, i documentari, i programmi religiosi e i programmi per bambini la cui durata programmata è inferiore a 30 minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità e dalle televendite. Se la durata di tali programmi è di almeno 30 minuti, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti.» Art. 19 Il titolo dell'articolo 15 e i paragrafi 1-2 lettera a di tale articolo hanno il tenore seguente: «Art. 15

Pubblicità e televendita di prodotti determinati

1. Sono vietate la pubblicità e la televendita di tabacchi.

2. La pubblicità e la televendita per le bevande alcoliche di ogni sorta devono essere conformi alle seguenti norme: a)

non devono essere indirizzate specificatamente ai minori e nessun individuo che possa essere ritenuto un minore può essere associato in una pubblicità al consumo di bevande alcoliche;»

Art. 20 Nella versione francese, l'articolo 15 paragrafo 2 capoversi b-e hanno il seguente tenore: «b. ils ne doivent pas associer la consommation de l'alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile; (non devono associare il consumo dell'alcool a prestazioni fisiche o alla guida automobilistica); c.

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ils ne doivent pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu'elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels; (non devono suggerire che le

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bevande alcoliche siano dotate di proprietà terapeutiche o che abbiano un effetto stimolante, sedativo o possano risolvere problemi personali); d.

ils ne doivent pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; (non devono incentivare il consumo smodato di bevande alcoliche od offrire un'immagine negativa dell'astinenza o della sobrietà);

e.

ils ne doivent pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons. (non devono sottolineare indebitamente la gradazione alcolica delle bevande).»

Art. 21 All'articolo 15 viene aggiunto un nuovo paragrafo 5, il cui tenore è il seguente: «5. È vietata la televendita per i farmaci e le terapie mediche.» Art. 22 L'articolo 16 ha il tenore seguente: «Art. 16

Pubblicità e televendita rivolte specificamente ad una sola Parte

1. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e di mettere in pericolo il sistema televisivo di una Parte, la pubblicità e la televendita rivolte specificamente e frequentemente al pubblico di una sola Parte, che non sia quella trasmittente, non devono eludere le regole relative alla pubblicità televisiva e alla televendita di quella Parte.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se: a)

le regole di cui si tratta discriminano tra messaggi pubblicitari o televendite trasmessi da radiotrasmettitori di competenza di questa Parte e la pubblicità o la televendita trasmesse da un radiotrasmettitore o da altre persone fisiche o giuridiche di competenza di un'altra Parte; o

b)

le Parti interessate hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali in questo campo.»

Art. 23 L'articolo 18 paragrafo 1 ha il tenore seguente: «1. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche che abbiano quale attività principale la fabbricazione o la vendita di prodotti o la fornitura di servizi la cui pubblicità o televendita sono vietate in virtù dell'articolo 15.» Art. 24 All'articolo 18 viene aggiunto un nuovo paragrafo 2, il cui tenore è il seguente: «2. Le aziende che, tra le varie attività, si occupano della fabbricazione o della vendita di farmaci o di terapie mediche, possono sponsorizzare dei programmi a condi1179

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zione che esse si limitino alla promozione del nome o dell'immagine dell'azienda, senza fare la promozione di farmaci o di terapie mediche specifiche disponibili solo dietro prescrizione medica nella Parte trasmittente.» Art. 25 L'articolo 18 paragrafo 2 della versione originale diventa l'articolo 18 paragrafo 3.

Art. 26 Viene aggiunto un nuovo capitolo IV bis, il cui tenore è il seguente:

«Capitolo IVbis: Servizi di programmi dedicati esclusivamente alle anteprime o alla televendita Art. 18bis

Servizi di programmi dedicati esclusivamente alle anteprime

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano per analogia ai servizi di programmi dedicati esclusivamente alle anteprime.

2. Sono autorizzate altre forme di pubblicità su tali servizi entro i limiti previsti dall'articolo 12 paragrafi 1 e 2.

Art. 18ter

Servizi di programmi dedicati esclusivamente alla televendita

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano per analogia ai servizi di programmi dedicati esclusivamente alla televendita.

2. La pubblicità è autorizzata su questi servizi entro i limiti quotidiani fissati dall'articolo 12 paragrafo 1. L'articolo 12 paragrafo 2 non si applica.» Art. 27 L'ultima frase dell'articolo 20 paragrafo 4 viene soppressa e l'articolo 20 paragrafo 7 ha il tenore seguente: «7. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9bis paragrafo 3 lettera b e all'articolo 23 paragrafo 3, le decisioni del Comitato permanente vengono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.» Art. 28 L'articolo 21 viene completato come segue: «f) esprimere un parere sugli abusi del diritto in applicazione dell'articolo 24bis paragrafo 2 lettera c.

2. Inoltre il Comitato permanente: a)

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stabilisce le linee direttive giusta l'articolo 9bis paragrafo 3 lettera b al fine di evitare il sorgere di differenze tra l'applicazione delle regole contenute nella presente Convenzione relative all'accesso del pubblico agli avvenimenti di

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grande importanza e l'applicazione delle disposizioni corrispondenti del diritto comunitario; b)

esprime un parere sulle misure adottate dalle Parti che hanno compilato una lista di avvenimenti, nazionali o internazionali, considerati di grande importanza per la società, conformemente all'articolo 9bis paragrafo 2;

c)

pubblica una volta all'anno una lista consolidata degli avvenimenti designati e delle misure giuridiche corrispondenti comunicati dalle Parti conformemente all'articolo 9bis paragrafo 2 lettera e.»

Art. 29 All'articolo 23 vengono aggiunti due nuovi paragrafi 5 e 6, il cui tenore è il seguente: «5. Tuttavia, dopo aver consultato il Comitato permanente, il Comitato dei Ministri può decidere che un determinato emendamento entrerà in vigore allo scadere di un periodo di 2 anni a decorrere dalla data alla quale è stato aperto all'accettazione, fatto salvo il caso in cui una Parte ha notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa un'obiezione alla sua entrata in vigore. Nel caso in cui tale obiezione sia stata notificata, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale la Parte alla Convezione che ha notificato l'obiezione avrà depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

6. Se un emendamento è stato approvato dal Comitato dei Ministri, ma non è ancora entrato in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, né uno Stato né la Comunità europea possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione senza accettare nel contempo tale emendamento.» Art. 30 Viene aggiunto un nuovo articolo 24 bis, il cui tenore è il seguente: «Art. 24bis

Abusi addotti dei diritti conferiti dalla presente Convenzione

1. Vi è abuso di diritto se il servizio di programmi di un radiotrasmettitore è interamente o principalmente rivolto al territorio di una Parte diversa da quella che è competente per tale radiotrasmettitore (la «Parte ricevente») e se quest'ultimo si è stabilito in questa Parte per sottrarsi alle leggi inerenti agli ambiti contemplati nella presente Convenzione che esso avrebbe dovuto applicare se si fosse stabilito sul territorio dell'altra Parte.

2. Se un abuso di diritto viene addotto da una Parte, si applica la procedura seguente: a)

le Parti interessate si sforzano di risolvere il disaccordo in via amichevole;

b)

se, entro tre mesi, le Parti non vi sono riuscite, la Parte ricevente sottopone la questione al Comitato permanente;

c)

dopo aver ascoltato le Parti in causa, ed entro sei mesi a partire dalla data alla quale il Comitato permanente è stato adito, quest'ultimo valuta se un 1181

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abuso di diritto è stato commesso o meno e notifica il suo parere alle Parti interessate.

3. Se il Comitato permanente conclude che vi è stato abuso di diritto, la Parte competente per il radiotrasmettitore adotta le misure appropriate per porre rimedio all'abuso e informa il Comitato di tali misure.

4. Se la Parte competente per il radiotrasmettitore non ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 entro un periodo di 6 mesi, le Parti in causa si sottopongono alla procedura d'arbitrato prevista all'articolo 26 paragrafo 2 e nell'Allegato alla presente Convenzione.

5. Una Parte ricevente non può adottare misure nei confronti di un servizio di programmi prima della fine della procedura d'arbitrato.

6. Tutte le misure proposte o adottate in virtù del presente articolo devono essere conformi all'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.» Art. 31 L'articolo 28 ha il tenore seguente: «Art. 28

Rapporti tra la Convenzione e il diritto interno delle Parti

Nessuna disposizione della presente Convenzione potrebbe impedire alle Parti di applicare regole più restrittive o più dettagliate di quelle previste nella presente Convenzione ai servizi di programmi trasmessi da radiotrasmettitori di loro competenza, ai sensi dell'articolo 5.» Art. 32 L'articolo 32 paragrafo 1 ha il tenore seguente: «Art. 32

Riserve

1. Al momento della firma o al momento in cui deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato può dichiarare che si riserva il diritto di opporsi alla ritrasmissione sul suo territorio, solo nella misura in cui essa non sia conforme alla sua legislazione nazionale, dei servizi di programmi contenenti pubblicità per le bevande alcoliche secondo le regole previste all'articolo 15 paragrafo 2 della presente Convenzione.» Art. 33 All'articolo 20 paragrafo 2, all'articolo 23 paragrafo 2, all'articolo 27 paragrafo 1, all'articolo 29 paragrafo 1 e 4, all'articolo 34 e nella formula finale, il temine «Comunità economica europea» viene sostituito con il termine «Comunità europea».

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Art. 34 Il presente Protocollo è aperto all'accettazione degli Stati partecipanti alla Convenzione. Non sono ammesse riserve.

Art. 35 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale l'ultima Parte alla Convenzione avrà depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Tuttavia, il presente Protocollo entrerà in vigore allo scadere di un periodo di 2 anni a decorrere dalla data alla quale sarà stato aperto all'accettazione, fatto salvo il caso in cui una Parte alla Convenzione notifichi al Segretario Generale del Consiglio d'Europa un'obiezione alla sua entrata in vigore. Il diritto di sollevare un'obiezione è riservato agli Stati o alla Comunità europea che hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione prima dello scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dall'apertura all'accettazione del presente Protocollo.

3. Se viene notificata una tale obiezione, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale la Parte alla Convenzione che ha notificato l'obiezione avrà depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

4. Una Parte alla Convenzione può dichiarare, in qualsiasi momento, che applicherà il presente Protocollo solo provvisoriamente.

Art. 36 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti Convenzione e alla Comunità europea: a)

il deposito di ogni strumento di accettazione;

b)

ogni dichiarazione d'applicazione provvisoria del presente Protocollo fatta conformemente all'articolo 35 paragrafo 4;

c)

ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 35 paragrafi 1-3;

d)

ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente il presente Prot ocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 9 settembre 1998, in francese ed in inglese, e aperto all'accettazione il 1° dicembre 1998. I due testi, facenti ugualmente fede, saranno depositati in un solo esemplare negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione e alla Comunità europea.

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