Decreto federale concernente misure di riduzione delle perdite e dei rischi di pagamento nell'ambito della promozione della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla loro proprietà del 20 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale e l'articolo 53 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 1974 1 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1999 2, decreta:

Art. 1 1 Per il risanamento e la ripresa di immobili a rischio nell'ambito dell'esecuzione della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, sono stanziati i crediti quadro seguenti: a.

2

140 milioni di franchi per mutui rimborsabili da concedersi a imprenditori della costruzione d'abitazioni di pubblica utilità per riscattare ipoteche garantite da fideiussione;

b. 100 milioni di franchi per la partecipazione al capitale della SAPOMP SA.

I crediti quadro hanno effetto a partire dal 2000 e durano almeno sino al 2002.

Art. 2 La Confederazione riprende al 31 dicembre 2000 tutte le anticipazioni rimborsabili concesse dalle banche a favore della riduzione di base per le abitazioni locabili.

2 L'onere assunto dalla Confederazione è iscritto direttamente all'attivo nel conto capitale della Confederazione e rettificato a titolo cautelativo a carico del conto economico degli anni successivi.

1

Art. 3 Il fabbisogno finanziario per il versamento delle anticipazioni per la riduzione di base, dedotti i rimborsi e gli interessi accreditati, va iscritto a partire dal 2001 nel conto finanziario.

Art. 4 Possono essere finanziati a carico della rubrica di credito 725.3600.015 al massimo tre posti. Il rapporto d'impiego è retto da un contratto di lavoro di diritto pubblico.

1 2

RS 843; RU 2000 618 FF 1999 2860

1412

1999-5376

Misure delle perdite e dei rischi di pagamento nell'ambito della promozione della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla loro proprietà

Art. 5 1 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

2 Entra in vigore contemporaneamente alla modifica dell'8 ottobre 19993 della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 1999

Consiglio nazionale, 20 settembre 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

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RU 2000 618

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