00.033 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Mongolia del 6 marzo 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio con la Mongolia, firmata il 20 settembre 1999.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio Dopo un solo round di trattative, il 20 settembre 1999 è stato possibile concludere con la Mongolia una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio.

A partire dalla fine del 1989 la Mongolia è passata in modo rapido e incruento da un sistema politico a partito unico ad un sistema democratico pluralistico. Dopo aver firmato il 29 gennaio 1997 un trattato per la protezione degli investimenti, la Mongolia ha chiesto l'apertura di negoziati per la conclusione di una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera. Al termine di un unico round di trattative, nel mese di giugno 1998 è stato possibile parafare un disegno di convenzione. Nel mese di settembre 1999, la presente Convenzione è stata firmata a Berna in occasione della visita del Ministro degli Affari esteri della Mongolia.

Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la Convenzione offre a persone che hanno rapporti fiscali con ambedue gli Stati, e segnatamente alle imprese investitrici, anche una certa protezione fiscale. Essa favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati industrializzati dell'Occidente. La Convenzione segue essenzialmente il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera.

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Messaggio 1

Genesi

Dal 1990 la Mongolia è passata in modo incruento da Stato comunista, con un unico partito, a Stato di diritto con costituzione a sistema democratico parlamentare unicamerale. Con una superficie di oltre 1,5 milioni di km2 e una popolazione di 2,4 milioni d'abitanti, la Mongolia ha una densità abitativa tra le più basse al mondo.

Fino allo scioglimento dell'Unione Sovietica, la Mongolia era fortemente integrata nel suo sistema di scambi commerciali. Le trasformazioni politiche hanno comportato l'applicazione di misure di ristrutturazione volte a introdurre una legislazione orientata all'economia di mercato e a realizzare progetti di privatizzazione, una parziale liberalizzazione dei prezzi e un risanamento del settore finanziario.

Altri prodotti, segnatamente materie prime, dovrebbero aggiungersi al rame e al cachemire, che sono attualmente i principali beni d'esportazione della Mongolia. Ancora oggi l'attività principale dell'economia mongola è rappresentata dall'agricoltura e più specificatamente dall'allevamento del bestiame. Le relazioni commerciali fra la Svizzera e la Mongolia sono finora state molto modeste e si sono considerevolmente incrementate a partire dal 1996. Anche se per gli investimenti diretti svizzeri la Mongolia riveste attualmente un'importanza ancora limitata, esiste tuttavia l'interesse a garantire una protezione fiscale alle imprese attive in questo Paese e a impedire che questioni di natura fiscale ne indeboliscano la posizione competitiva rispetto a quella dei loro concorrenti di altri Stati.

Dopo alcuni sondaggi preliminari e la firma di un trattato per la protezione degli investimenti, nel 1997 la Mongolia ha chiesto l'apertura di negoziati per la conclusione di una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera. Al termine di un unico round di trattative, nel mese di giugno del 1998 è stato possibile parafare a Berna la presente convenzione. Dopo che i Cantoni e le associazioni economiche hanno accolto favorevolmente la Convenzione, l'accordo è stato firmato a Berna il 20 settembre 1999.

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Commento alle disposizioni della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la nuova Convenzione tra la Svizzera e la Mongolia segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera seguita con i Paesi in sviluppo. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a commentare le particolarità più significative della Convenzione e quelle che derogano a questo modello.

Art. 2

Imposte considerate

La Convenzione si applica a tutte le imposte sul reddito e sul patrimonio. Attualmente la Mongolia non preleva alcuna imposta sul patrimonio, ma valuta già la possibilità di introdurla. Inoltre, l'articolo 2 precisa che la Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

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Art. 3

Definizioni generali

Nel Protocollo è precisato che in Mongolia le società di persone sono trattate fiscalmente come persone giuridiche. Tutte le disposizioni della Convenzione concernenti il traffico internazionale si applicano parimenti al trasporto stradale.

Art. 5

Stabile organizzazione

Un cantiere edile o una catena di montaggio e le attività di sorveglianza che ne dipendono costituiscono già una stabile organizzazione se la loro durata supera i sei mesi. Regolamentazioni analoghe si trovano in diverse convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera con Paesi in sviluppo e Paesi emergenti. In cambio, la Mongolia ha rinunciato a chiedere una disposizione secondo cui la fornitura di prestazioni di servizi per una certa durata costituirebbe una stabile organizzazione.

Art. 7

Utili delle imprese

Il presente disegno segue il principio fissato nel modello di convenzione dell'OCSE, secondo cui una stabile organizzazione può essere tassata unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti.

Il principio secondo cui per la determinazione degli utili delle stabili organizzazioni possono essere presi in considerazione unicamente i redditi risultanti dall'attività effettiva d'una stabile organizzazione ad essa imputabili (e non il criterio dell'effetto d'attrazione della stabile organizzazione) è inoltre fissato in una disposizione del Protocollo.

Art. 9

Imprese associate

Come già nella maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione concluse di recente, anche nella presente è stato possibile adottare alla prassi svizzera la corrispondente formulazione del paragrafo 2. Il disegno di convenzione prevede che gli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo in materia di ripresa di utili.

Art. 10

Dividendi

L'imposta a favore dello Stato della fonte è del 5 per cento nel caso di partecipazioni di almeno il 25 per cento detenute da una società. In tutti gli altri casi è del 15 per cento.

Art. 11

Interessi

Conformemente al disegno di convenzione, l'imposta a favore dello Stato della fonte è di principio limitata al 10 per cento. Inoltre, gli interessi sulle forniture a credito di equipaggiamenti e merci nonché gli interessi su prestiti concessi da una banca sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario.

Art. 12

Canoni

Nella Convenzione l'imposta alla fonte sui canoni è stata limitata al 5 per cento. Una disposizione del Protocollo prevede tuttavia che tali canoni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario effettivo dei canoni è residente, e ciò fintanto che la legislazione interna svizzera non preveda la riscossione di un'imposta alla fonte sui canoni. Inoltre, i redditi da leasing non rientrano nel concetto di cano-

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ni. In tal modo è stato possibile trovare una soluzione ottimale per gli interessi della Svizzera.

Art. 14

Professioni indipendenti

Come già in altre convenzioni, anche in quella con la Mongolia al criterio della base fissa è stato aggiunto quello della durata del soggiorno di oltre 183 giorni nel corso di un anno civile. Di conseguenza, lo Stato in cui è esercitata l'attività indipendente può imporre tali proventi da attività lucrativa non solo quando sul suo territorio è installata una base fissa, ma anche quando l'esercizio di questa attività dura oltre 183 giorni nel corso di un anno civile.

Art. 17

Artisti e sportivi

Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l'imposizione nel luogo in cui è svolta l'attività vale di principio anche per i redditi attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo. Quest'imposizione non ha tuttavia luogo qualora possa essere stabilito che né l'artista o lo sportivo né persone a loro associate partecipano agli utili di quest'altra persona.

Art. 20

Studenti

Su richiesta della Mongolia, in questo articolo è stata accolta la disposizione del modello di convenzione dell'ONU che concerne la parità di trattamento per i redditi provenienti dallo Stato di soggiorno.

Art. 21

Altri redditi

Questi redditi sono imponibili unicamente nello Stato di residenza del beneficiario.

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

La Mongolia elimina la doppia imposizione per mezzo del metodo del computo, mentre la Svizzera applica di regola il metodo dell'esenzione dell'imposta e concede il computo globale d'imposta per i dividendi, gli interessi e i canoni.

Art. 26

Scambio di informazioni

Seguendo la tendenza più recente, la Svizzera si è dichiarata disposta a introdurre nella Convenzione un articolo sullo scambio di informazioni. Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, questa clausola prevede unicamente lo scambio delle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.

Art. 28

Entrata in vigore

Il disegno prevede l'entrata in vigore retroattiva all'inizio dell'anno dell'entrata in vigore della Convenzione.

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Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte trattenute alla fonte in Mongolia sui dividendi, sugli interessi e sui canoni conformemente agli articoli 10, 11 e 12. L'onere dovuto al rimborso parziale del2217

l'imposta preventiva a persone residenti di Mongolia dovrebbe avere un'incidenza minima. Per contro, il computo forfettario d'imposta, previsto dal decreto del 22 agosto 1967 del nostro Collegio, comporterà un certo aggravio per le finanze pubbliche svizzere. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, saranno parzialmente compensate dall'imposizione in Svizzera dell'ammontare lordo dei redditi provenienti dalla Mongolia, mentre finora le imposte alla fonte mongole dovevano essere ammesse in deduzione dall'imponibile. In generale risulterà un aumento del reddito imponibile.

Nel presente disegno di Convenzione è stato possibile stipulare soluzioni estremamente vantaggiose per la Svizzera, ma anche per l'economia svizzera. La nuova Convenzione apporta notevoli miglioramenti e sgravi rispetto alla situazione attuale; essa potrà contribuire a promuovere nuovi investimenti diretti svizzeri in Mongolia e influenzare positivamente lo sviluppo economico e il nuovo indirizzo politico di questo Paese. Nell'ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato la conclusione di questa Convenzione. Del resto, bisogna ricordare che le convenzioni di doppia imposizione sono concluse soprattutto nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, il che costituisce uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta presentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.

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Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell'OCSE e la prassi convenzionale svizzera. Essa crea certezza del diritto, apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio delle imposte mongole e dovrebbe favorire, in linea generale, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche fra la Svizzera e la Mongolia.

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