Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria dell'8 dicembre 1999, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3 capoverso 1, 9 capoverso 5, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); nella causa «Banca dei tu mori del sistema nervoso centrale per la ricerca sulla biologia e la genetica dei tumori in relazione con l'evoluzione clinica» concernente la domanda del 14 giugno 1999 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide:

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Titolare dell'autorizzazione

Al prof. dr. sc. nat. Monika Hegi e al dr. med. Nicolas de Tribolet è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, alle condizioni e agli oneri indicati più sotto, per prendere visione di dati non anonimizzati secondo le cifre 2 e 3 limitatamente allo scopo descritto alla cifra 3. Essi devono firmare una dichiarazione concernente l'obbligo di mantenere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP.

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Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale da dati personali contenuti nelle cartelle mediche

a) L'autorizzazione particolare libera dal segreto professionale i medici e gli operatori medico-sociali del CHUV nei confronti dei titolari dell'autorizzazione ai sensi della cifra 1 qui sopra.

b) Il rilascio dell'autorizzazione non implica per nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

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Scopo della visione dei dati

La visione di dati che soggiacciono al segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP è autorizzata se serve unicamente al progetto di ricerca "Banca dei tumori del sistema nervoso centrale per la ricerca sulla biologia e la genetica dei tumori in relazione con l'evoluzione clinica".

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2000-0724

I dati non anonimizzati devono essere utilizzati solo nel caso in cui il progetto di ricerca non può essere realizzato con dati anonimi.

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Tipo di conservazione di dati e diritto all'accesso

I titolari dell'autorizzazione menzionati alla cifra 1 sono tenuti a conservare sotto chiave i dati personali non anonimizzati e a proteggerli dall'accesso non autorizzato.

La conservazione dei fascicoli cartacei della banca dei tumori del cervello e dei dati personali ottenuti elettronicamente non è limitata nel tempo, finché tali dati sono utilizzati allo scopo e alle condizioni di cui alla cifra 3.

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Responsabilità per la garanzia della protezione dei dati di cui è stata consentita la visione

Il prof. sc. nat. Monika Hegi e il dr. med. Nicolas de Tribolet sono incaricati di garantire la protezione dei dati di cui è stata consentita la visione.

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Oneri

I dati non anonimizzati saranno conservati sotto chiave. La base di dati in rete deve essere accessibile mediante un password.

I titolari dell'autorizzazione possono prendere conoscenza dei dati non anonimizzati soltanto all'interno del dipartimento di neurochirurgia del CHUV. Nessuna cartella medica può lasciare tale dipartimento senza essere completamente anonimizzata.

I titolari dell'autorizzazione sono obbligati ad informare per scritto le persone interessate sull'estensione dell'autorizzazione. I medici interessati devono essere resi attenti del fatto che malgrado l'autorizzazione, possono essere perseguiti penalmente se trasmettono i dati raccolti dopo il 1° gennaio 1996, nel caso abbiano omesso di informare precedentemente le persone interessate dalla trasmissione di dati o nel caso le persone a cui si riferisconi i dati hanno ne formalmente rifiutato la trasmissione. La comunicazione scritta ai medici deve essere fatta pervenire al Segreteriato della Commissione peritale, a destinazione del Presidente, per approvazione, al più presto possibile.

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Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell'articolo 44 ss. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Chi è legittimato a ricorrere può, previo appuntamento e durante il termine di ricorso,

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prendere conoscenza dei considerandi della presente decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna (tel. 031/322 94 94).

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Comunicazione e pubblicazione

La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione, Monika Hegi e Nicolas de Tribolet, nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati.

Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale.

4 aprile 2000

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il vicepresidente, prof. dr. phil. Robert Weingart

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