Termine di referendum: 20 luglio 2000

Legge federale concernente la modifica del Codice penale, del Codice penale militare e della procedura penale federale del 24 marzo 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 19991, decreta: I Il Codice penale svizzero2 è modificato come segue: Ingresso ...

visto l'articolo 64 bis della Costituzione federale3, ...

Art. 260bis cpv. 1 1

È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

1 2 3

Art. 111

Omicidio intenzionale

Art. 112

Assassinio

Art. 122

Lesioni gravi

Art. 140

Rapina

Art. 183

Sequestro di persona e rapimento

Art. 185

Presa d'ostaggio

Art. 221

Incendio intenzionale

Art. 264

Genocidio

FF 1999 4611 RS 311.0 Questa disposizione corrisponde all'articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1999-4548

1945

Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e della procedura penale federale

Titolo dodicesimobis: Reati contro gli interessi della comunità internazionale Art. 264 Genocidio

1 Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso o etnico:

a.

uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale;

b.

sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;

c.

ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;

d.

trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo.

è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2 È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non può essere estradato. L'articolo 6 bis numero 2 è applicabile.

3 L'articolo 366 capoverso 2 lettera b, le disposizioni riguardanti il permesso al procedimento penale di cui agli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità nonché gli articoli 1 e 4 della legge federale del 26 marzo 19345 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione non sono applicabili in caso di genocidio.

Art. 340 n. 1 primo e secondo comma nonché n. 2 e 3 1. Sono sottoposti alla giurisdizione federale: i reati previsti nei titoli primo e quarto e negli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale; i reati previsti negli articoli 137-141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi e documenti di missioni diplomatiche e posti consolari; ...

2. Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti nel titolo dodicesimobis.

4 5

RS 170.32 RS 170.21

1946

Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e della procedura penale federale

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi federali speciali concernenti la competenza del Tribunale federale.

Art. 344 n. 1 Abrogato II La legge federale del 15 giugno 19346 sulla procedura penale è modificata come segue: Ingresso ...

visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale 7, ...

Art. 18 1

Il procuratore generale della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale sottoposta alla giurisdizione federale conformemente all'articolo 340 numeri 1 e 3 del Codice penale 8.

2

Il procuratore generale può ordinare che una causa di diritto penale federale che sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale sia delegata all'autorità federale o alle autorità cantonali.

3

Dopo la chiusura dell'istruzione preparatoria, il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi del capoverso 1 può essere delegato, in via eccezionale, alle autorità cantonali. In questo caso, il procuratore generale sostiene l'accusa dinanzi al tribunale cantonale.

4

La Camera d'accusa del Tribunale federale decide sulle contestazioni tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali sorte nell'applicazione dei capoversi 1-3.

Art. 18bis

1 Dopo la chiusura dell'istruzione preparatoria, il procuratore generale della Confederazione può delegare alle autorità cantonali il giudizio di

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8

RS 312.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454], art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 311.0

1947

Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e della procedura penale federale

una causa di diritto penale federale ai sensi degli articoli 340 numero 2 e 340bis del Codice penale9. In questo caso, egli sostiene l'accusa dinanzi al tribunale cantonale.

2

Egli può delegare l'istruzione, l'accusa e il giudizio di procedimenti semplici alle autorità cantonali.

3

L'articolo 18 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.

III Il Codice penale militare10 è modificato come segue: Ingresso ...

visti gli articoli 20 e 64 bis della Costituzione federale11, ...

Art. 221 Giurisdizione in caso di concorso di reati o di disposizioni penali

1

Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli tutti al giudizio del tribunale militare o del tribunale ordinario.

2

Se uno dei reati è il genocidio ai sensi dell'articolo 264 del Codice penale12, il giudizio è deferito al tribunale ordinario. Ciò vale anche per il caso che il reato cada sotto la sanzione di più disposizioni penali, di cui le une devono essere applicate dalla giurisdizione militare, le altre dalla giurisdizione ordinaria, e uno dei reati sia il genocidio ai sensi dell'articolo 264 del Codice penale.

IV 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

9 10 11 12

RS 311.0 RS 321.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 60 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 311.0

1948

Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e della procedura penale federale

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 11 aprile 2000 13 Termine di referendum: 20 luglio 2000

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FF 2000 1945

1949