Traduzione 1

Allegato 7

Raccomandazione (n. 190) concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e quivi riunita il 1° giugno 1999 per la sua 87 a sessione; avendo adottato la Convenzione concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999; avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro dei fanciulli, questione che è elencata al quarto punto dell'ordine del giorno della sessione; avendo deciso che queste proposte prenderanno la forma di una raccomandazione volta a completare la Convenzione concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999, addotta addì diciassette giugno millenovecentonovantanove, la raccomandazione qui appresso, denominata Raccomandazione concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999, 1. Le disposizioni della presente raccomandazione completano quelle della Convenzione concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999 («la Convenzione» qui di seguito) e devono essere applicate congiuntamente ad essa.

I. Programmi d'azione 2. I programmi d'azione descritti nell'articolo 6 della Convenzione devono essere elaborati ed attuati con la massima urgenza, in consultazione con le competenti istituzioni pubbliche e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, prendendo in considerazione anche le opinioni dei fanciulli direttamente colpiti dalle forme più manifeste di sfruttamento sul lavoro, nonché quelle delle loro famiglie e, eventualmente, di altre cerchie interessate e convinte degli obiettivi della Convenzione e della presente Raccomandazione. Tali programmi devono mirare, fra l'altro, a:

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a)

individuare e denunciare le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro;

b)

impedire che i fanciulli siano impiegati per i lavori elencati fra queste forme di sfruttamento, oppure sottrarli a tali lavori, proteggerli da eventuali rappresaglie, assicurare la loro riabilitazione e integrazione sociale mediante prov-

Dal testo originale francese.

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vedimenti che tengano conto delle loro esigenze in materia d'educazione, nonché delle loro esigenze fisiologiche e psicologiche; c)

accordare un'attenzione particolare a: i) i bambini più piccoli, ii) le bambine, iii) i lavori effettuati in condizioni che sfuggono a ogni controllo esterno, e nel cui ambito le fanciulle sono esposte a maggiori rischi, iv) gli altri gruppi di fanciulli particolarmente vulnerabili o che presentano bisogni particolari;

d)

individuare le comunità nelle quali i fanciulli sono particolarmente esposti a rischio, e ricercare il contattato e la collaborazione con queste ultime;

e)

informare, sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica e le cerchie interessate, inclusi i fanciulli e le loro famiglie.

II. Lavori pericolosi 3. Nel fissare i tipi di lavoro descritti nell'articolo 3 d) della Convenzione e nell'individuarli, si devono, tra l'altro, prendere in considerazione: a)

i lavori che espongono i fanciulli a sevizie fisiche, psicologiche o sessuali;

b)

i lavori che si effettuano sottoterra, sott'acqua, ad altezze pericolose o in spazi angusti;

c)

i lavori che si effettuano con macchine, materiali o utensili pericolosi o che implicano la manipolazione o il trasporto di carichi pesanti;

d)

i lavori che si effettuano in ambienti insalubri, dove i fanciulli possono essere esposti, per esempio, a sostanze, agenti o procedure pericolose, o a condizioni di temperatura, di rumore o di vibrazioni che pregiudicano la loro salute;

e)

i lavori che si effettuano in condizioni particolarmente ardue, per esempio con orari lunghi o notturni o per i quali i fanciulli sono trattenuti senza valido motivo nei locali del datore di lavoro.

4. In merito ai lavori descritti dall'articolo 3 d) della Convenzione, nonché al paragrafo 3 qui sopra, la legislazione nazionale o l'autorità competente può, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori interessate, autorizzare l'ammissione all'impiego o al lavoro a partire dall'età di 16 anni, a condizione che la salute, la sicurezza e la morale dei fanciulli in questione siano integralmente salvaguardate, e che essi ricevano un'istruzione specifica o una formazione professionale appropriata al settore di attività in cui saranno occupati.

III. Attuazione

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5. (1) In vista di stabilire le priorità dell'azione nazionale volta ad abolire il lavoro dei fanciulli e in particolare a vietare ed eliminare con la massima urgenza le forme più manifeste di sfruttamento, si devono redigere e aggiornare regolarmente informazioni dettagliate e dati statistici sulla natura e sull'estensione del lavoro dei fanciulli.

(2) Nella misura del possibile, queste informazioni e questi dati statistici devono comprendere dati ripartiti per sesso, gruppo d'età, professione, settore di attività economica, situazione nella professione, frequenza scolastica, e posizione geografica. L'importanza di un sistema efficiente di registrazione delle nascite con emissione di certificato di nascita deve essere presa in considerazione.

(3) Dati pertinenti circa le violazioni delle disposizioni nazionali concernenti il divieto e l'abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro devono essere raccolti e aggiornati.

6. La redazione e il trattamento delle informazioni e dei dati menzionati nel paragrafo 5 qui sopra devono essere effettuati tenendo debito conto del diritto alla protezione della vita privata.

7. Le informazioni redatte conformemente al paragrafo 5 qui sopra devono essere comunicate regolarmente all'Ufficio internazionale del lavoro.

8. I Membri devono istituire o designare meccanismi nazionali appropriati per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni nazionali concernenti il divieto e l'abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

9. I Membri devono vegliare affinché le autorità competenti incaricate dell'esecuzione delle disposizioni nazionali volte al divieto e l'abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro collaborino tra loro e coordinino le loro attività.

10. La legislazione nazionale o l'autorità competente deve determinare quali persone sono da considerare responsabili in caso di infrazione delle disposizioni nazionali concernenti il divieto e l'abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro.

11. I Membri devono, nella misura in cui ciò sia compatibile con il diritto nazionale, collaborare con la massima urgenza agli sforzi internazionali volti a vietare e ad abolire le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro: a)

raccogliendo e scambiando informazioni circa le infrazioni penali, comprese quelle implicanti traffici internazionali;

b)

ricercando e perseguendo le persone implicate nella vendita e nella tratta dei fanciulli o nell'impiego, nel reclutamento o nell'offerta di fanciulli in vista di attività illecite, segnatamente per la prostituzione o la produzione di materiale o spettacoli pornografici;

c)

tenendo un registro degli autori di tali infrazioni.

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12. I Membri devono disporre che le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro elencate qui appresso siano considerate infrazioni penali: a)

tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita e la tratta dei fanciulli, la servitù per debiti e il servaggio, nonché il lavoro forzato od obbligatorio, compreso l'arruolamento forzato od obbligatorio di fanciulli in vista del loro impiego nei conflitti armati;

b)

l'impiego, il reclutamento o l'offerta di fanciulli a fini di prostituzione e di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;

c)

l'impiego, il reclutamento o l'offerta di fanciulli in vista di attività illecite, segnatamente per la produzione e il traffico di stupefacenti, secondo le definizioni delle convenzioni internazionali pertinenti, o di attività che implicano il porto e l'uso illegali di armi da fuoco o di altre armi.

13. I Membri devono vegliare all'applicazione delle sanzioni, anche di quelle penali, in caso di violazione delle disposizioni nazionali volte al divieto e all'abolizione dei lavori descritti nell'articolo 3 d) della Convenzione.

14. Qualora necessario, i Membri devono disporre con la massima urgenza anche altre sanzioni amministrative, civili o penali per assicurare l'esecuzione delle disposizioni nazionali volte a vietare o ad abolire le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, per esempio mediante una sorveglianza speciale delle imprese che praticano tali forme di sfruttamento e, in caso di infrazioni persistenti, per mezzo della revoca temporanea o definitiva dell'autorizzazione di gestione.

15. Altre misure volte a vietare ed ad abolire le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro possono consistere in: a)

informare, sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica, compresi i dirigenti politici nazionali e locali, i parlamentari e le autorità giudiziarie;

b)

associare e formare le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e le organizzazioni civiche;

c)

dispensare una formazione appropriata ai funzionari delle amministrazioni interessate, in particolare agli ispettori e ai rappresentanti delle forze dell'ordine o di altre professioni interessate;

d)

permettere a ciascun Membro di giudicare sul proprio territorio i suoi cittadini colpevoli di infrazioni delle disposizioni della normativa nazionale volta a vietare e ad abolire le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, anche se tali infrazioni sono state commesse al di fuori di tale territorio;

e)

semplificare le procedure giudiziarie e amministrative e fare in modo che siano adeguate e rapide;

f)

incoraggiare le imprese ad elaborare politiche volte a promuovere gli obbiettivi della Convenzione;

g)

censire e diffondere le pratiche più efficaci per l'abolizione del lavoro dei fanciulli;

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h)

diffondere le disposizioni, giuridiche o di altro genere, relative al lavoro dei fanciulli nelle diverse lingue e dialetti;

i)

prevedere speciali procedure giudiziarie e disposizioni volte a proteggere da qualsiasi forma di discriminazione o rappresaglia coloro che, legittimamente, segnalano le infrazioni delle disposizioni della Convenzione, ed istituire linee telefoniche, o centri di assistenza e di mediazione;

j)

adottare misure appropriate per migliorare le infrastrutture scolastiche e fornire agli insegnanti la formazione necessaria per rispondere ai bisogni dei fanciulli di entrambi i sessi;

k)

nell'ambito dei programmi d'azione nazionale tenere conto, nella misura del possibile, della necessità di: i) promuovere l'impiego e la formazione professionale dei genitori e dei membri adulti delle famiglie dei fanciulli che lavorano nelle condizioni descritte dalla Convenzione, ii) sensibilizzare i genitori al problema dei fanciulli costretti a lavorare in tali condizioni.

16. Una maggiore collaborazione e/o una più intensa assistenza internazionale tra i Membri in vista di vietare e abolire effettivamente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro devono completare gli sforzi effettuati sul piano nazionale e possono, eventualmente, essere sviluppate e attuate in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tale collaborazione e/o assistenza internazionale deve comprendere: a)

la mobilitazione delle risorse per i programmi nazionali o internazionali;

b)

l'assistenza reciproca sul piano giuridico;

c)

l'assistenza tecnica, compreso lo scambio di informazioni;

d)

misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, ai programmi di eliminazione della povertà e di educazione universale.

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