Termine di referendum: 25 gennaio 2001

Legge federale sulla promozione delle esportazioni del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000 1, decreta:

Art. 1

Principio

1

La Confederazione promuove le esportazioni delle imprese svizzere, segnatamente per il tramite dei suoi servizi esterni e del versamento di aiuti finanziari e di indennità agli attori economici incaricati della promozione delle esportazioni. A tal fine tiene conto in particolare degli interessi delle piccole e medie imprese svizzere (PMI).

2

Scopo della promozione delle esportazioni, in quanto destinata a completare l'iniziativa privata, è in particolare quello di: a.

consentire l'identificazione e lo sfruttamento di sbocchi all'estero per i prodotti svizzeri;

b.

rendere le esportazioni svizzere competitive a livello internazionale;

c.

facilitare l'accesso ai mercati esteri conformemente all'articolo 2.

Art. 2

Oggetto

La promozione delle esportazioni si prefigge segnatamente di: a.

informare le imprese stabilite in Svizzera in merito ai mercati esteri;

b.

offrire consulenza e agevolazioni per quanto concerne contatti, opportunità e partner commerciali all'estero;

c.

fare pubblicità in generale all'estero per prodotti e servizi svizzeri, incluse la partecipazione a fiere e la trasmissione di informazioni a imprese estere in merito a ditte, marche e prodotti di fornitori in Svizzera.

Art. 3

Mandato

1

L'ufficio federale competente2 (Ufficio federale) affida, tramite mandato di prestazioni, la promozione delle esportazioni a uno o più terzi (mandatario).

1 2

FF 2000 1880 Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

2000-0540

4489

Promozione delle esportazioni

2

Il mandato può essere conferito per quattro anni al massimo. Per la determinazione della durata l'Ufficio federale tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.

Art. 4

Indennità e aiuti finanziari

1

Indennità e aiuti finanziari vengono concessi al mandatario nei limiti dei crediti autorizzati.

2 L'Ufficio federale calcola l'importo dei contributi secondo l'importanza del mandato. A tal fine considera gli interessi della Confederazione alla promozione delle esportazioni e gli interessi del mandatario.

Art. 5 1

2

Obblighi del mandatario

Il mandatario ha l'obbligo: a.

di gestire la promozione delle esportazioni in modo adeguato, poco oneroso e con spese e lavoro amministrativi minimi;

b.

di prendere in considerazione l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del mezzo di promozione;

c.

di formare e dotare i collaboratori dei servizi esterni in modo da consentire loro di adempiere efficacemente le missioni affidate in virtù della presente legge;

d.

di garantire il coordinamento tra i servizi incaricati della promozione delle esportazioni;

e.

di prevedere un sistema di controlling.

L'Ufficio federale determina nel mandato tutti gli altri obblighi del mandatario.

Art. 6

Rimedi giuridici

1

Le decisioni dell'Ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DFE tramite ricorso amministrativo. In controversie concernenti i mandati la Commissione di ricorso del DFE statuisce in qualità di commissione arbitrale.

2

Le decisioni della Commissione di ricorso del DFE sono definitive.

3

Per il resto si applicano le disposizioni generali della procedura federale.

Art. 7

Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l'importo massimo per la promozione delle esportazioni secondo la presente legge.

Art. 8

Rapporto con la legge sui sussidi

In quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 1990 3 sui sussidi.

3

RS 616.1

4490

Promozione delle esportazioni

Art. 9

Aiuto finanziario unico

La Confederazione partecipa alle misure di ristrutturazione derivanti dalla presente legge con un aiuto finanziario unico.

Art. 10 1

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

2 Se necessario all'esecuzione della presente legge, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali.

Art. 11 1

2

Abrogazione e modifica del diritto vigente

Sono abrogati: a.

la legge federale del 6 ottobre 19894 che assegna un contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC);

b.

il decreto federale del 31 marzo 19275 che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale.

L'Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 6 è modificata come segue:

Ingresso ...

visti gli articoli 103 e 106-114 bis della Costituzione federale7, ...

Art. 100 cpv. 1 lett. y 1

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: y.

4 5 6 7

decisioni in materia di promozione delle esportazioni.

RU 1990 224, 1998 1822 CS 10 513 RS 173.110 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 (dopo l'entrata in vigore del decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454] art. 188191c) della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

4491

Promozione delle esportazioni

Art. 12

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2000 8 Termine di referendum: 25 gennaio 2001 2056

8

FF 2000 4489

4492