Termine di referendum: 25 gennaio 2001
Legge federale sulla promozione delle esportazioni del 6 ottobre 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000 1, decreta:
Art. 1
Principio
1
La Confederazione promuove le esportazioni delle imprese svizzere, segnatamente per il tramite dei suoi servizi esterni e del versamento di aiuti finanziari e di indennità agli attori economici incaricati della promozione delle esportazioni. A tal fine tiene conto in particolare degli interessi delle piccole e medie imprese svizzere (PMI).
2
Scopo della promozione delle esportazioni, in quanto destinata a completare l'iniziativa privata, è in particolare quello di: a.
consentire l'identificazione e lo sfruttamento di sbocchi all'estero per i prodotti svizzeri;
b.
rendere le esportazioni svizzere competitive a livello internazionale;
c.
facilitare l'accesso ai mercati esteri conformemente all'articolo 2.
Art. 2
Oggetto
La promozione delle esportazioni si prefigge segnatamente di: a.
informare le imprese stabilite in Svizzera in merito ai mercati esteri;
b.
offrire consulenza e agevolazioni per quanto concerne contatti, opportunità e partner commerciali all'estero;
c.
fare pubblicità in generale all'estero per prodotti e servizi svizzeri, incluse la partecipazione a fiere e la trasmissione di informazioni a imprese estere in merito a ditte, marche e prodotti di fornitori in Svizzera.
Art. 3
Mandato
1
L'ufficio federale competente2 (Ufficio federale) affida, tramite mandato di prestazioni, la promozione delle esportazioni a uno o più terzi (mandatario).
1 2
FF 2000 1880 Segretariato di Stato dell'economia (Seco).
2000-0540
4489
Promozione delle esportazioni
2
Il mandato può essere conferito per quattro anni al massimo. Per la determinazione della durata l'Ufficio federale tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.
Art. 4
Indennità e aiuti finanziari
1
Indennità e aiuti finanziari vengono concessi al mandatario nei limiti dei crediti autorizzati.
2 L'Ufficio federale calcola l'importo dei contributi secondo l'importanza del mandato. A tal fine considera gli interessi della Confederazione alla promozione delle esportazioni e gli interessi del mandatario.
Art. 5 1
2
Obblighi del mandatario
Il mandatario ha l'obbligo: a.
di gestire la promozione delle esportazioni in modo adeguato, poco oneroso e con spese e lavoro amministrativi minimi;
b.
di prendere in considerazione l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del mezzo di promozione;
c.
di formare e dotare i collaboratori dei servizi esterni in modo da consentire loro di adempiere efficacemente le missioni affidate in virtù della presente legge;
d.
di garantire il coordinamento tra i servizi incaricati della promozione delle esportazioni;
e.
di prevedere un sistema di controlling.
L'Ufficio federale determina nel mandato tutti gli altri obblighi del mandatario.
Art. 6
Rimedi giuridici
1
Le decisioni dell'Ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DFE tramite ricorso amministrativo. In controversie concernenti i mandati la Commissione di ricorso del DFE statuisce in qualità di commissione arbitrale.
2
Le decisioni della Commissione di ricorso del DFE sono definitive.
3
Per il resto si applicano le disposizioni generali della procedura federale.
Art. 7
Finanziamento
L'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l'importo massimo per la promozione delle esportazioni secondo la presente legge.
Art. 8
Rapporto con la legge sui sussidi
In quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 1990 3 sui sussidi.
3
RS 616.1
4490
Promozione delle esportazioni
Art. 9
Aiuto finanziario unico
La Confederazione partecipa alle misure di ristrutturazione derivanti dalla presente legge con un aiuto finanziario unico.
Art. 10 1
Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.
2 Se necessario all'esecuzione della presente legge, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali.
Art. 11 1
2
Abrogazione e modifica del diritto vigente
Sono abrogati: a.
la legge federale del 6 ottobre 19894 che assegna un contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC);
b.
il decreto federale del 31 marzo 19275 che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale.
L'Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 6 è modificata come segue:
Ingresso ...
visti gli articoli 103 e 106-114 bis della Costituzione federale7, ...
Art. 100 cpv. 1 lett. y 1
Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: y.
4 5 6 7
decisioni in materia di promozione delle esportazioni.
RU 1990 224, 1998 1822 CS 10 513 RS 173.110 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 (dopo l'entrata in vigore del decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454] art. 188191c) della Costituzione federale del 18 aprile 1999.
4491
Promozione delle esportazioni
Art. 12
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000
Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000
Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz
Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker
Data di pubblicazione: 17 ottobre 2000 8 Termine di referendum: 25 gennaio 2001 2056
8
FF 2000 4489
4492