99.088 Messaggio concernente il Trattato di conciliazione e d'arbitrato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia del 17 novembre 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente il Trattato di conciliazione e d'arbitrato con la Croazia.

Vogliate gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 novembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1999-6041

469

Messaggio 1

Introduzione

1.1

In generale

La politica della Svizzera in materia di soluzione pacifica delle controversie è stata ampiamente illustrata nel nostro messaggio del 19 maggio 1993 concernente la Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) e i Trattati di conciliazione e d'arbitrato con la Polonia e l'Ungheria 1.

Il Trattato di conciliazione e d'arbitrato con la Croazia, firmato a Zagabria il 23 maggio 1995, rientra appieno nell'ambito di questa politica, cosicché nel presente capitolo non è necessario ripetere le considerazioni fatte nel 1993.

1.2

Genesi e principali caratteristiche del Trattato

La Svizzera e la Croazia sono fra i primi Stati ad aver ratificato la Convenzione del 15 dicembre 1992 relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE). L'esistenza di questo strumento multilaterale non rende tuttavia superflua la conclusione di un trattato bilaterale nell'ambito della soluzione pacifica, e questo per quattro motivi. Innanzitutto, la procedura d'arbitrato stabilita dalla Convenzione CSCE è puramente facoltativa, mentre in genere quella istituita per mezzo di accordi bilaterali è vincolante.

Secondo, la nomina dei membri degli organi di conciliazione e d'arbitrato previsti nella Convenzione CSCE spetta al Bureau della Corte istituita mediante detta Convenzione; nel contesto bilaterale i membri di tali organi sono invece designati prioritariamente dalle Parti stesse, procedura che innegabilmente agevola l'accettazione delle raccomandazioni o sentenze formulate dai collegi in causa. Terzo, i trattati bilaterali prevedono spesso commissioni o tribunali composti di tre membri, mentre quelli istituiti dal Bureau della Corte CSCE sono composti di cinque membri; in altre parole, le vie di soluzione delle controversie previste negli accordi bilaterali possono essere meno onerose. Infine, la Convenzione CSCE può essere denunciata entro un termine più breve rispetto a quanto non avvenga, in genere, per gli accordi bilaterali inerenti a questo stesso ambito. A tali considerazioni va inoltre aggiunto che può risultare preferibile, per svariate ragioni, risolvere una controversia in un contesto bilaterale piuttosto che portarla dinanzi a una più ampia udienza. Per tutti questi motivi, la Svizzera e la Croazia hanno ritenuto opportuno completare i meccanismi multilaterali esistenti con un trattato bilaterale.

Lo strumento scaturito dai negoziati avviati con la Croazia nella seconda metà del 1994 è praticamente identico al Trattato di conciliazione e d'arbitrato concluso tra la Svizzera e la Polonia il 20 gennaio 19932, il quale è servito da base di lavoro. Ogni controversia che non ha potuto essere risolta per via diplomatica entro un termine ragionevole può essere unilateralmente sottoposta alla conciliazione e, in caso di

1 2

470

FF 1993 II 1001 RS 0.193.416.49

fallimento di tale procedura, all'arbitrato. L'organo di conciliazione, composto di tre membri, è costituito ad hoc in occasione di ogni controversia concreta. Due conciliatori sono designati individualmente da ciascun Stato parte, mentre il terzo membro è scelto di comune accordo. In caso di inazione di uno dei due Stati o di mancato accordo, le necessarie designazioni sono eseguite dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. La medesima formula è utilizzata per costituire il Tribunale arbitrale, senonché i membri mancanti sono in questo caso designati dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

2

Analisi sommaria e valutazione globale

Come è stato menzionato in precedenza, dato che le disposizioni del presente Trattato sono praticamente identiche a quelle contenute nel Trattato concluso con la Polonia, può a questo punto essere sufficiente presentare un'analisi sommaria e rinviare per il resto alla descrizione del Trattato con la Polonia3, strumento che peraltro non ha finora avuto alcuna applicazione.

Le procedure previste nel Trattato con la Croazia si applicano a ogni lite insorta tra i due Stati parte che non è stata risolta mediante negoziati nel corso dell'anno seguente la loro apertura (art. 1). La procedura di conciliazione è avviata per mezzo di una notifica scritta indirizzata da uno Stato parte all'altro (art. 2). Ogni controversia che non ha potuto essere risolta mediante la procedura di conciliazione può essere sottoposta unilateralmente alla procedura d'arbitrato (art. 8). Gli Stati parte possono tuttavia decidere di valersi della procedura d'arbitrato senza prima sottoporre la controversia alla procedura di conciliazione. La Commissione di conciliazione (art.

3) e il Tribunale arbitrale (art. 9) sono costituiti secondo la medesima formula (vedi n. 12 sopra), fissano le proprie regole di procedura e il luogo di riunione, decidono in merito alla loro competenza (art. 16) e sono tenuti a rispettare i principi consuetudinari dell'uguaglianza delle Parti e dello svolgimento in contraddittorio della procedura (art. 5 e 11). Misure cautelari possono essere raccomandate alle Parti dalla Commissione (art. 5) e ordinate dal Tribunale (art. 10). Entro nove mesi dalla chiusura della procedura, la Commissione redige un rapporto confidenziale accompagnato da raccomandazioni. L'accettazione di queste ultime equivale ad un accordo che risolve la controversia (art. 7). In caso di arbitrato, la sentenza pronunciata dal Tribunale entro il medesimo termine di nove mesi è obbligatoria e definitiva per le Parti (art. 13). La sentenza arbitrale, che deve essere motivata, è fondata sulle regole del diritto internazionale; tuttavia, a richiesta delle Parti, il Tribunale può decidere secondo equità (ex aequo et bono).

Il presente Trattato consente di comporre mediante una soluzione giuridicamente obbligatoria ogni controversia che potrebbe sorgere in futuro tra la Svizzera e la Croazia. Esso tiene conto degli imperativi di semplicità,
di economia e di partecipazione delle Parti alla costituzione degli organi di soluzione delle controversie.

L'approvazione di tale strumento in vista della sua ratifica e della sua entrata in vigore si impone oggi in particolare poiché l'articolo 19 dell'Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Svizzera e la Croazia, che sarà sottoposto alla vostra approvazione nell'ambito del Rapporto sulla politica economica esterna 99/1+2, dispone che le eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione 3

FF 1993 1022-1026

471

di tale Accordo saranno risolte conformemente al Trattato di conciliazione e d'arbitrato del 23 maggio 1995. In altre parole, benché sia sempre parsa necessaria, senza tuttavia rivestire finora un carattere particolarmente urgente, l'entrata in vigore del Trattato di conciliazione e d'arbitrato con la Croazia è oggi richiesta dall'Accordo di commercio e di cooperazione economica concluso con questo Stato.

3

Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

Il presente Trattato non comporta né oneri finanziari né conseguenze sull'effettivo del personale. Oneri in tal senso sarebbero occasionati solo nel caso in cui le procedure previste nel Trattato fossero avviate da una delle Parti nell'ambito di una lite.

4

Programma di legislatura

Il Trattato di conciliazione e d'arbitrato con la Croazia non rientra nel programma di legislatura. I mutamenti politici sopravvenuti all'inizio degli anni Novanta nell'Europa centrale e orientale hanno offerto alla Svizzera l'opportunità di prendere un'iniziativa in materia di soluzione pacifica delle controversie. Dopo l'Ungheria e la Polonia, la Croazia è il terzo Stato di questa regione ad aver manifestato interesse per la conclusione di un moderno trattato di conciliazione e d'arbitrato.

5

Costituzionalità

La costituzionalità del disegno di decreto federale che vi sottoponiamo si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della nuova Costituzione (art. 8 della vecchia Costituzione), che conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale è data dall'articolo 166 capoverso 2 della nuova Costituzione (art. 85 n. 5 della vecchia Costituzione).

Il Trattato di conciliazione e d'arbitrato con la Repubblica di Croazia è denunciabile e non implica né l'adesione a un'organizzazione internazionale, né un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non sottostà dunque al referendum facoltativo, conformemente all'articolo 141 capoverso 1 della nuova Costituzione (art. 89 cpv. 3 della vecchia Costituzione).

1811

472