Decreto federale concernente vari accordi con la Germania, nonché con l'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di polizia e giudiziaria
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta:
Art. 1 1
2
Sono approvati gli accordi seguenti: a.
l'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania);
b.
l'Accordo dell'8 luglio 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che modifica l'Accordo del 13 novembre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione;
c.
l'Accordo dell'8 luglio 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che modifica l'Accordo del 13 novembre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l'applicazione;
d.
l'Accordo dell'8 luglio 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione del 5 febbraio 1958 tra la Svizzera e la Germania sul diritto di transito;
e.
l'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
1745
1
FF 2000 763
1999-5923
813