Decreto federale concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000 del 20 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1974 1 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 settembre 19992, decreta:

Art. 1

Preventivo e disavanzo preventivato

1

È approvato il preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2000, articolato come segue: ­

spese per 47 424 230 452 franchi,

­

introiti per 45 583 774 465 franchi,

­

eccedenza di uscite al preventivo finanziario di 1 840 455 987 franchi,

­

disavanzo preventivato nel conto economico di 2 951 463 818 franchi.

2

È approvato il preventivo della Cassa pensioni della Confederazione per il 2000, articolato come segue: spese per 2352 milioni di franchi, introiti per 2997 milioni di franchi e un'eccedenza di introiti di 645 milioni di franchi.

Art. 2

Effettivo del personale e retribuzioni

1

L'effettivo medio del personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale, senza il settore dei politecnici, i Tribunali federali, i servizi del Parlamento e l'Ufficio federale di controllo delle finanze, non deve superare, nel 2000, 28 418 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 2 777 402 100 franchi.

2

L'effettivo medio dei Tribunali federali non deve superare, nel 2000, 246 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 29 163 000 franchi.

3

L'effettivo medio dei servizi del Parlamento non deve superare, nel 2000, 140 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 16 576 000 franchi.

4

L'effettivo medio dell'Ufficio federale di controllo delle finanze non deve superare, nel 2000, 80 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 10 236 300 franchi.

1 2

126

RS 611.010 Non pubblicato nel FF.

2000-0021

Preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000. DF

Art. 3

Crediti d'impegno sottoposti al freno delle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno, giusta gli elenchi speciali: Fr.

­

per l'acquisto di materiale

­

per programmi di ricerca, sviluppo e sperimentazione

265 900 000

­

per misure nel settore dell'asilo

235 000 000

­

a titolo di crediti annui per sussidi e mutui

628 200 000

­

per rischi di guerra in occasione di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento

300 000 000

Art. 4

1 011 100 000

Crediti d'impegno non sottoposti al freno delle spese

Sono stanziati i seguenti credito d'impegno, giusta gli elenchi speciali: Fr.

­

per l'acquisto di materiale

18 000 000

­

per la ricerca e lo sviluppo

25 000 000

­

per l'esecuzione di pene e misure

­

a titolo di crediti annui per sussidi e mutui

Art. 5

15 000 000 101 100 000

Disposizione finale

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1999

Consiglio nazionale, 20 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

1864

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