Decreto federale concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000 del 20 dicembre 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1974 1 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 settembre 19992, decreta:
Art. 1
Preventivo e disavanzo preventivato
1
È approvato il preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2000, articolato come segue:
spese per 47 424 230 452 franchi,
introiti per 45 583 774 465 franchi,
eccedenza di uscite al preventivo finanziario di 1 840 455 987 franchi,
disavanzo preventivato nel conto economico di 2 951 463 818 franchi.
2
È approvato il preventivo della Cassa pensioni della Confederazione per il 2000, articolato come segue: spese per 2352 milioni di franchi, introiti per 2997 milioni di franchi e un'eccedenza di introiti di 645 milioni di franchi.
Art. 2
Effettivo del personale e retribuzioni
1
L'effettivo medio del personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale, senza il settore dei politecnici, i Tribunali federali, i servizi del Parlamento e l'Ufficio federale di controllo delle finanze, non deve superare, nel 2000, 28 418 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 2 777 402 100 franchi.
2
L'effettivo medio dei Tribunali federali non deve superare, nel 2000, 246 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 29 163 000 franchi.
3
L'effettivo medio dei servizi del Parlamento non deve superare, nel 2000, 140 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 16 576 000 franchi.
4
L'effettivo medio dell'Ufficio federale di controllo delle finanze non deve superare, nel 2000, 80 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 10 236 300 franchi.
1 2
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RS 611.010 Non pubblicato nel FF.
2000-0021
Preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000. DF
Art. 3
Crediti d'impegno sottoposti al freno delle spese
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno, giusta gli elenchi speciali: Fr.
per l'acquisto di materiale
per programmi di ricerca, sviluppo e sperimentazione
265 900 000
per misure nel settore dell'asilo
235 000 000
a titolo di crediti annui per sussidi e mutui
628 200 000
per rischi di guerra in occasione di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento
300 000 000
Art. 4
1 011 100 000
Crediti d'impegno non sottoposti al freno delle spese
Sono stanziati i seguenti credito d'impegno, giusta gli elenchi speciali: Fr.
per l'acquisto di materiale
18 000 000
per la ricerca e lo sviluppo
25 000 000
per l'esecuzione di pene e misure
a titolo di crediti annui per sussidi e mutui
Art. 5
15 000 000 101 100 000
Disposizione finale
Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1999
Consiglio nazionale, 20 dicembre 1999
Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz
Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker
1864
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