Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Proroga e modifica del 28 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina: I È prorogata la validità del decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 20001 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie.
II È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 2000 al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie2:
Convenzione addizionale 2000 al CCL per le costruzioni ferroviarie del 16 marzo 1998 Art. 1
In generale
Art. 2
Adeguamento salariale 2000
Art. 3
Ore flessibili (modifica dell'art. 12 cpv. 5 CCL ,,ore flessibili,,)
III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2000.
1 2
FF 2000 4513 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.
5298
2000-2562
Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF
IV Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.
28 novembre 2000
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5299