Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20001, decreta: I I seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Ingresso visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale3, ...

Art. 215 cpv. 2 secondo periodo 2

... È determinante lo stato dell'indice un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Ingresso visti gli articoli 127 capoverso 3 e 129 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale, ...

Art. 10 cpv. 2 e 4 (nuovo) 2

Dal reddito medio del periodo di computo (art. 15 cpv. 2) sono dedotte le perdite dei tre precedenti periodi di computo, sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.

4

I capoversi 2 e 3 si applicano anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all'interno della Svizzera.

1 2 3 4

FF 2000 3390 RS 642.11 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 642.14

2000-1044

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Coordinamento e semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Art. 15 cpv. 3 3

All'inizio dell'assoggettamento, il reddito è calcolato in base al reddito conseguito dopo l'inizio dell'assoggettamento, calcolato su dodici mesi.

Art. 22

Modificazione dell'assoggettamento

1

Se una persona giuridica trasferisce la sede o l'amministrazione effettiva da un Cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale, è assoggettata all'imposta in entrambi i Cantoni per l'intero periodo fiscale. L'autorità di tassazione ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 è quella del Cantone della sede o dell'amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale.

2

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica, giusta l'articolo 21 capoverso 1, in un Cantone diverso da quello della sede o dell'amministrazione effettiva vale per l'intero periodo fiscale, anche se nel corso di quest'ultimo è costituito, modificato o soppresso.

3 L'utile e il capitale sono ripartiti fra i Cantoni interessati conformemente ai principi del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

Art. 25 cpv. 2 e 4 (nuovo) 2 Dall'utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 31 cpv. 2), sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di tali anni.

4 I capoversi 2 e 3 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'interno della Svizzera.

Art. 38 cpv. 4 (nuovo) 4 Se una persona fisica assoggettata all'imposta secondo gli articoli 32, 33 e 34 capoverso 2 trasferice il proprio domicilio o la propria dimora all'interno della Svizzera, il Cantone di domicilio o di dimora interessato ha diritto di tassarla proporzionatamente alla durata dell'assoggettamento.

Art. 63 cpv. 3 ultimo periodo 3

... Rimangono salvi gli articoli 11 capoverso 3 e 68 capoversi 1 e 2.

Art. 66 cpv. 4 secondo periodo (nuovo) 4

... Rimane salvo l'articolo 68 capoverso 2.

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Coordinamento e semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Art. 67

Deduzione delle perdite

1

Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 63) sono dedotte, sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo del reddito imponibile di tali anni.

2

Il capoverso 1 si applica anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all'interno della Svizzera.

Art. 68

Modifica dell'assoggettamento

1

In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale vale per il periodo fiscale in corso nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Tuttavia, le prestazioni in capitale conformemente all'articolo 11 capoverso 3 sono imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza. Rimane salvo, del resto, l'articolo 38 capoverso 4.

2 L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale vale per l'intero periodo fiscale anche se è costituito, modificato o soppresso nel corso dell'anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell'appartenenza. Del resto, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati conformemente ai principi del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

Art. 74 secondo periodo (nuovo) ... Disciplina, in particolare, i problemi che sorgono nei rapporti intercantonali, soprattutto fra i Cantoni che applicano una regolamentazione diversa per quanto concerne le basi temporali.

Art. 78b

Cambiamento delle basi temporali per le persone fisiche

L'articolo 69 capoversi 2, 3 e 4 lettera a e capoversi 5-7 è applicabile nel Cantone di partenza alle persone fisiche che trasferiscono il proprio domicilio fiscale all'interno della Svizzera nel corso del primo periodo fiscale (n) che segue il cambiamento di cui all'articolo 16.

3. Legge federale del 13 ottobre 19655 sull'imposta preventiva Ingresso visto l'articolo 41bis capoverso 1 lettere a e b e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale6, ...

5 6

RS 642.21 Questa disposizione corrisponde all'articolo 132 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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Art. 30 cpv. 1 1

Le persone fisiche devono presentare l'istanza di rimborso alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate alla fine dell'anno civile nel corso del quale è venuta a scadere la prestazione imponibile.

Art. 70b IV. Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Le persone fisiche devono presentare l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva sui redditi imponibili scaduti prima del 1° gennaio 2001 alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate all'inizio dell'anno civile successivo a quello in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2001.

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