Decreto federale sui contributi vincolati a progetti a favore delle università e delle istituzioni universitarie negli anni 2000-2003 del 27 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 3 lettere a e b della legge federale dell'8 ottobre 1999 1 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998 2, decreta:

Art. 1 1

Per i contributi vincolati ai progetti negli anni 2000-2003 è stanziato un credito d'impegno di 187 milioni di franchi.

2

Il credito d'impegno può essere accordato durante il periodo di sovvenzionamento per sostenere progetti di università e istituzioni universitarie nei seguenti settori: a.

promovimento delle nuove leve accademiche;

b.

promovimento delle pari opportunità tra donna e uomo nelle università;

c.

creazione di un «Campus virtuale svizzero» utilizzando in modo mirato le nuove tecnologie di informazione e di comunicazione;

d.

sviluppo della rete informatica delle università svizzere (SWITCHng);

e.

istituzione della Rete svizzera d'innovazione (RSI);

f.

progetti di cooperazione delle università cantonali.

Art. 2 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. Dopo due anni presenta alle Camere federali un rapporto intermedio sullo stato dei progetti.

Art. 3 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 21 aprile 1999

Consiglio nazionale, 27 settembre 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

1108 1 2

938

RS 414.20; RU 2000 ... (FF 1999 7513) FF 1999 243 1999-5453