Decreto federale sui contributi vincolati a progetti a favore delle università e delle istituzioni universitarie negli anni 2000-2003 del 27 settembre 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 3 lettere a e b della legge federale dell'8 ottobre 1999 1 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998 2, decreta:
Art. 1 1
Per i contributi vincolati ai progetti negli anni 2000-2003 è stanziato un credito d'impegno di 187 milioni di franchi.
2
Il credito d'impegno può essere accordato durante il periodo di sovvenzionamento per sostenere progetti di università e istituzioni universitarie nei seguenti settori: a.
promovimento delle nuove leve accademiche;
b.
promovimento delle pari opportunità tra donna e uomo nelle università;
c.
creazione di un «Campus virtuale svizzero» utilizzando in modo mirato le nuove tecnologie di informazione e di comunicazione;
d.
sviluppo della rete informatica delle università svizzere (SWITCHng);
e.
istituzione della Rete svizzera d'innovazione (RSI);
f.
progetti di cooperazione delle università cantonali.
Art. 2 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. Dopo due anni presenta alle Camere federali un rapporto intermedio sullo stato dei progetti.
Art. 3 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 21 aprile 1999
Consiglio nazionale, 27 settembre 1999
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
1108 1 2
938
RS 414.20; RU 2000 ... (FF 1999 7513) FF 1999 243 1999-5453