H Legge federale sull'assicurazione militare

Disegno

(LAM) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19922 sull'assicurazione militare è modificata come segue: Art. 92

Assistenza amministrativa

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente all'assicurazione militare, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, fissare e riscuotere i contributi e intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

Art. 94a (nuovo) Trattamento di dati personali L'assicurazione militare può trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessita per adempiere i compiti ad essa conferiti dalla presente legge, segnatamente per: a.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;

b.

calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;

c.

far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;

d.

allestire statistiche.

Art. 94b (nuovo) Consultazione degli atti 1

Purché siano tutelati interessi privati degni di protezione, possono consultare gli atti:

1 2

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FF 2000 205 RS 833.1 1999-5680

Assicurazione militare. LF

a.

la persona interessata, per i dati che la concernono;

b.

le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;

c.

le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;

d.

le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito;

e.

la terza persona responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso dell'assicurazione militare.

2

Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.

Art. 95

Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 95a (nuovo) Comunicazione di dati 1

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza;

b.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;

c.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;

d.

ai tribunali militari, conformemente all'articolo 18 della procedura penale militare3;

e.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889 4 sulla esecuzione e sul fallimento;

f.

alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.

2

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a.

3 4

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

RS 322.1 RS 281.1

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Assicurazione militare. LF

b.

alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno 19595 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare conformemente all'articolo 24 di tale legge;

c.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 6 sulla statistica federale;

d.

al Gruppo della sanità, qualora ne necessiti per adempiere i compiti della commissione per la visita sanitaria;

e.

ai medici di fiducia della protezione civile e del Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofe, qualora ne necessitino per valutare l'idoneità al servizio;

f.

al servizio medico dell'amministrazione generale della Confederazione e all'Istituto di medicina aeronautica, qualora ne necessitino per accertamenti relativi ad assicurati a titolo professionale (art. 1 cpv. 1 lett. b) o piloti militari;

g.

alle organizzazioni d'assistenza per i membri dell'esercito e loro familiari, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di aiuto;

h.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

3

I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 19657 sull'imposta preventiva.

4

I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

5

I dati personali relativi ad affezioni comparse durante il servizio possono eccezionalmente essere comunicati a terzi se ciò è necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati degni di protezione sono tutelati.

6

Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.

7

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

8

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

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RS 661 RS 431.01 RS 642.21

Assicurazione militare. LF

Art. 95b (nuovo) Accesso al Sistema di gestione del personale dell'esercito L'assicurazione militare può accedere ai dati del Sistema di gestione del personale dell'esercito previsto nell'articolo 146 capoverso 3 della legge federale del 3 febbraio 19958 sull'esercito e sull'amministrazione militare, necessari per l'adempimento dei compiti legali, segnatamente per verificare il diritto alle prestazioni.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

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8

RS 510.10

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