Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 18 gennaio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione, allegato al decreto del Consiglio federale del 19 gennaio 1999 1, sono dichiarate d'obbligatorietà generale 2: Appendice 7 Art. 1

Salari effettivi

Art. 3

Salari minimi

II I datori di lavoro che hanno concesso, a contare dal 1o gennaio 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 7 del contratto collettivo di lavoro.

III La presente modifica entra in vigore il 1o febbraio 2000 e ha effetto sino al 30 giugno 2003.

18 gennaio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1999 678/80 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

2000-0106